Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19323 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19323 Anno 2018
Presidente: MANZON ENRICO
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 14682-2017 proposto da:
COMUNE DI NONANTOLA (MO) C.F.00237070362, in persona
del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO n.37, presso lo studio
degli avvocati MARCELLO PURITANO, e CECILIA PURITANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ZANASI;
– ricorrente contro
PIZZO ANGELA;
– intimata avverso la sentenza n. 3713/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

c

Data pubblicazione: 19/07/2018

Rilevato che:
1. Con ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato da
memoria, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese
scritte, il comune ricorrente impugna la sentenza della CTR
dell’Emilia-Romagna, relativa ad un avviso d’accertamento ICI per il
2004 riferito a un terreno edificabile, ma utilizzato ad uso agricolo da

coltivatore diretto avente tutti i requisiti soggettivi per usufruire
dell’agevolazione fiscale.
2. La questione controversa è se l’agevolazione fiscale per il pagamento
dell’ICI debba essere limitata soggettivamente a chi abbia i requisiti per
fruirne, ovvero possa essere estesa anche agli altri comproprietari del
terreno che non lo utilizzano a fini agricoli. Il comune di Nonantola
deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in
particolare, dell’art. 2, comma 2 – lett. b) e dell’art. 9, comma 1, del
d.lgs. 30/12/1992, n.504

e dell’art. 58, comma 2, del d.lgs.

15/12/1997, n.446, in relazione all’art. 360, primo comma – n. 3, cod.
proc. civ. in quanto, ad avviso del comune ricorrente, l’agevolazione
fiscale non potrebbe estendersi a tutti i comproprietari “non
qualificati” del terreno, intendendosi per tali, quelli che non svolgono
attività agricola sul fondo, e ciò, in quanto, la predetta agevolazione
tributaria riferita all’ICI, ad avviso dell’ente impositore, avrebbe natura
soggettiva nei soli confronti di coloro che hanno i requisiti per
beneficiarne e non potrebbe estendersi agli altri comproprietari del
fondo privi dei prescritti requisiti di legge, come sarebbe dato
desumere dal combinato normativo di cui alla rubrica.
3. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma
semplificata.

Considerato che:
Ric. 2017 n. 14682 sez. MT – ud. 08-05-2018
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uno dei comproprietari del fondo (diverso dal ricorrente), in qualità di

1. Il ricorso è infondato.
Costituisce, infatti, /tu recepirmi il principio di diritto secondo cui: in
tema di agevolazione ai fini ICI, la qualità agricola di un terreno pur
potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i
requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli arti. 2, comma 1, lett. b), e 9, comma 1, del
d.lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari

un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa”
(Cass. 25/05/2017, n. 13261 e 30/06/2010, n. 15566; conf. Cass.
27/10/2017, n. 25596; 27/09/2017, n. 22486; 05/07/2011, n. 14824;
29/07/2011, n. 16636).
3. I diversi precedenti di legittimità invocati dal comune – riguardando
casi diversi, quali il comodato al figlio o l’affitto a terzi — non resistono
ad un corretto esame “distintivo”, perché essi colgono vicende
civilisticamente e fiscalmente diverse rispetto alla coltivazione diretta
da parte del comproprietario, il quale può servirsi della cosa comune
nei limiti di cui all’art. 1102 cod. civ., anche nell’interesse di tutti, senza
che il fatto che i comunisti possano regolare i loro interessi per via
negoziale, possa avere un rilievo di per se stesso decisivo.
3. Più in dettaglio questa Corte ha chiarito, riguardo all’approdo
ermeneutico qui condiviso, che ‘Tale conclusione si impone … in forza di
una inteipretekione letterale e sistematica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2,

comma 1 lett. b). Ai sensi di questa di.97oskione, infatti, un terreno, pur
suscettibile di utiliunione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della
applicekione dell’imposta, laddove ricorrano tre condkioni: a) il possesso dello stesso
da parte eli coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale: b) la
diretta condrkione del medesimo da parte dei predetti soggetti; c) la persisten.za
dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla
coltivazione” (Cass. n. 15566/10, cit.). Ne deriva che, “Ricorrendo tali
presupposti, il terreno »giace all’imposta in relazione al suo valore catastale,
Ric. 2017 n. 14682 sez. MT – ud. 08-05-2018
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che non esercitano sul fondo l’attività agricola, in quanto la destinazione agricola di

dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potekialità ediliia. La considerazione,
in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come
tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la
perristeka della destinaione del lo-ndo a scopo agricolo integra una situkione
incompatibile con la possibilità del suo sfri
‘ filamento edikio e tale incompatibilità,
avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per

gli altri comunisti”(sent. ult. cit.).
4. La diversa soluzione, prospettata dalla difesa comunale, “…in realtà
confonde e sovrappone l’applicazione di due norme che, nonostante talune
interfèreke, disciplinano situazioni diverse: quella di cui all’art. 2, comma 1, lett.
b), che ha riguardo alla qualifickione dell’area ai lini del criterio del calcolo della
base imponibile (art. 5 del decreto citato) ed ha carattere oggettivo, e quella di cui
all’art. 9 dello stesso decreto, che invece introduce agevolkioni, di carattere
soggettivo, ai fini del calcolo dell’imposta in concreto applicabile. Evidente del resto
la relatività a cui condurrebbe la conclusione criticata, che, in caso di comunione,
porterebbe a qualificare un medesimo bene nello stesso tempo come edOcabile ovvero
come agricolo a seconda della qualità soggettiva dei contribuenti”(sent. ult. cit.).
5. Nel caso di specie, il terreno in oggetto è interamente posseduto e
condotto, esercitandovi pacificamente attività agricola, da un
soggetto che ne è comproprietario e che possiede i requisiti di cui al
comma 1 dell’art. 9 del d.lgs. n. 504/92, pertanto, l’agevolazione
fiscale, essendo correlata a un requisito, lo svolgimento di attività
agricola che è incompatibile con la possibilità di sfruttamento
edificatorio dell’area, si riflette anche a favore degli altri
comproprietari, i quali, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., non possono
alterare la destinazione del fondo che è finalizzata all’esercizio
dell’attività agricola da parte di un coltivatore diretto dimodoché, gli
stessi, si trovano in una situazione d’impossibilità di sfruttamento
edificatorio dell’area.

Ric. 2017 n. 14682 sez. MT – ud. 08-05-2018
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< 6. L'obbligo di non modificare il bene comune, cioè di non ostacolarne il godimento da parte di tutti i comunisti secondo l'originaria funzione del bene stesso, ovviamente vale anche in presenza di accordo unanime, assembleare o negoziale, ovvero contrattuale in presenza, ad esempio, di patto d'affitto (come nella specie). Sicché, ogniqualvolta sia stabilito uno sfruttamento unanime dei comunisti, si realizza un accordo con efficacia obbligatoria, che, nel corso della sua esecuzione, comporta per il comunista assegnatario l'esclusiva disponibilità del bene, senza interferenza degli altri comunisti concedenti, ma pur sempre nel rispetto della destinazione della cosa. Il che, in disparte il piano civilistico, ridonda sull'imposizione fiscale, nei termini indicati dalla richiamata giurisprudenza, atteso il sopra definito presupposto dell'imposta in esame. 7. La mancata predisposizione di difese scritte da parte del contribuente, esonera il collegio dal provvedere sulle spese di lite. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto - della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. - Così deciso in Roma, il 08/05/2018 Il P 'nte "turnario" ovvero esclusivo a tempo determinato, col consenso

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