Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19323 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 18/07/2019), n.19323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12653-2016 proposto da:

T.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO TROGO

21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA, rappresentata

e difesa dall’avvocato MASSIMO BONI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5725/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del

09/05/2019 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.A.R., con atto di compravendita del (OMISSIS), registrato il (OMISSIS), alienò a V.L. un appezzamento di terreno, sito nella Tuscia, per il valore dichiarato di 7.700 Euro, e l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Viterbo notificò ai contraenti avviso di accertamento con cui aumentò il valore del cespite a 29.000,00 Euro.

A seguito di sentenza n. 196/02/07, passata in giudicato, emessa dalla CTP di Viterbo nei confronti di parte acquirente, recante l’annullamento dell’avviso di liquidazione, la T. propose ricorso avverso la successiva cartella di pagamento, al fine di avvalersi del favorevole giudicato del coobbligato solidale.

L’adita CTP di Viterbo rigettò il ricorso e la decisione, appellata dalla contribuente, venne confermata dalla CTR del Lazio atteso che la sentenza gravata, sebbene sottoscritta dal solo giudice relatore, non era affetta da nullità risultando rispettato il disposto dell’art. 132 c.p.c., e che la impugnazione dell’avviso di accertamento era tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, con conseguente inammissibilità del ricorso.

La contribuente propose, allora, ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con il primo, denunciò la nullità della sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice di appello ritenuto regolare la sentenza della CTP di Viterbo sebbene firmata dal solo giudice relatore, per morte del presidente ed impedimento del giudice anziano, e con il secondo motivo lamentò la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di secondo grado ritenuto di non estendere il giudicato favorevole ottenuto dall’acquirente, coobbligato solidale, giusta sentenza della CTP di Viterbo n. 196/02/07 del 1/8/2007, sul rilievo che l’avviso di accertamento era divenuto definitivo essendo stato tardivamente impugnato.

L’Agenzia delle Entrate resistette con controricorso.

Questa Corte, con la sentenza n. 5725/2016, rigettò il ricorso e compensò tra le parti le spese processuali, osservando che la sentenza emessa dal giudice collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, e che la facoltà del coobbligato d’imposta di avvalersi, ai sensi dell’art. 1306 c.c., della sentenza – passata in giudicato – pronunciata tra l’amministrazione finanziaria ed altro condebitore in solido (cosiddetto giudicato riflesso) trova un limite nella eventuale esistenza, nei confronti del coobbligato medesimo, di un diverso e contrario giudicato, e che anche la sentenza a contenuto meramente processuale, come la pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, costituisce ostacolo all’applicazione del principio del giudicato riflesso. Avverso la predetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un solo motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per errore di fatto risultante dagli atti di causa e dalla sentenza medesima, in quanto la pronuncia è basata sulla circostanza che il vizio di nullità della sentenza della CTP non fosse stato dedotto come motivo di appello e, poi, come motivo di ricorso per cassazione, fatto processuale all’evidenza insussistente e frutto di erronea percezione, dal momento che nella stessa sentenza di legittimità si dà atto che, con il primo motivo di ricorso, la T. lamenta la nullità della decisione di secondo grado “per avere i giudici di appello ritenuto regolare la sentenza della CTP di Viterbo sebbene firmata dal solo giudice relatore, per morte del Presidente ed impedimento del Giudice anziano”, stante l’insussistenza di una ipotesi di sanatoria, per mancata impugnazione, del vizio inficiante il provvedimento decisorio.

Il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente va dichiarato inammissibile.

Questa Corte è ferma nel ritenere che l’errore di fatto che legittima l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c.consiste in una falsa percezione della realtà, cioè, in un errore obiettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi, sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia (tra le tante, Cass. n. 20635/2017; n. 1535/2012; n. 16447/2009; n. 3652/2006).

Nella fattispecie in esame, l’errore che si assume commesso dal giudice di legittimità consiste nell’avere la Corte, con la sentenza n. 5725/2016, affermato inesistente un fatto processuale decisivo – la impugnazione della sentenza di prime cure per difetto di sottoscrizione – che la realtà effettiva, così come risulta dalla documentazione in atti ed emerge dalla stessa sentenza, induce per converso ad affermare inequivocabilmente esistente, vizio – in tesi – non emendabile, non essendovi spazio per alcuna sanatoria.

Occorre, tuttavia, considerare che la impugnata sentenza ha fatto applicazione del principio secondo cui il vizio dedotto dalla parte privata non determina una nullità insanabile, trattandosi di vizio emendabile (Cass. Sez. Un. 11021/2014; Cass. n. 7546/2017).

Risulta, infatti, incontestato che la sentenza della CTP di Viterbo era stata firmata solo dal giudice relatore “per morte del presidente ed impedimento del Giudice anziano”, per cui la sottoscrizione non può dirsi del tutto omessa, e la sentenza non è “inesistente”, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 2, ma affetta da vizio di nullità, che si è convertito in motivo di impugnazione fatto valere dalla contribuente con l’appello, ai sensi del richiamato art. 161 c.p.c., comma 1, suscettibile di sanatoria (Cass. n. 11021/2014).

Tale tipologia di nullità non rientra tra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., che impongono la remissione della causa al giudice di primo grado, ed il giudice di appello, ove la questione risulti ritualmente sollevata con l’atto di impugnazione, deve comunque trattenere la causa e decidere nel merito, in virtù del ricordato principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, la qual cosa la CTR del Lazio ha fatto, essendosi pronunciata sulla censura concernente la richiesta estensione del giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato solidale ( V.L.).

In conclusione, il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente non individua alcun errore revocatorio proprio perchè la impugnata sentenza del giudice di legittimità ha risolto i profili giuridici asseritamente trascurati, concernenti il difetto dei requisiti di forma della sentenza di prime cure, facendo puntuale applicazione delle norme di legge innanzi ricordate, nè appare superfluo aggiungere che eventuali errori di interpretazione del giudicato rilevano quali errori di diritto e non di fatto, onde giammai possono portare a revocazione della sentenza errata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nulla per le spese del presente giudizio in difetto di attività difensiva.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti da parte della ricorrente del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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