Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19322 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

STAR STABILIMENTO ALIMENTARE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CARLO POMA 4 presso lo studio dell’avvocato BALIVA MARCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO ZAMPONI, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 27/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BALIVA MARCO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PISANA CARLO MARIA, che ha chiesto

l’inammissibilità in subordine il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La società Star Stabilimento Alimentare s.p.a. propone ricorso

per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste

con controricorso) e avverso la sentenza con la quale -in

controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto

sull’istanza di rimborso di quanto indebitamente versato per tassa di

lotteria e relativa addizionale in relazione alla erronea inclusione

dell’Iva nella base imponibile con riguardo a 171 manifestazioni

pubblicitarie a premio svoltesi tra il 1988 e il 1995- la C.T.R.

Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non

dovuto il rimborso richiesto.

In particolare i giudici d’appello, rilevato che si versava in

ipotesi di pagamento spontaneo, in mancanza di un atto impositivo

dell’amministrazione, hanno sostenuto che nella fattispecie era

applicabile tanto il termine di decadenza di cui al R.D.L. n. 1933

del 1938, art. 60, quanto il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n.

546 del 1992, art. 21, comma 2.

2. Col primo motivo, deducendo violazione dell’art. 2909 c.c. e

D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, la ricorrente, premesso di aver

prodotto copia autentica della sentenza del tribunale di Roma n.

12116 del 2003, provvista di attestazione ex art. 124 disp. att.

c.p.c., pronunciata tra le stesse parti, con identica causa petendi

ed identico oggetto, in quanto relativa alla restituzione di

differenze di tassa di lotteria e addizionale per 17 manifestazioni

svoltesi tra il 1994 e il 1996, si duole che i giudici d’appello non

abbiano accennato alla eccezione di giudicato (proposta nel ricorso

introduttivo e nella memoria di primo grado e riproposta in appello

nelle controdeduzioni) nello

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La società Star Stabilimento Alimentare s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale -in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso di quanto indebitamente versato per tassa di lotteria e relativa addizionale in relazione alla erronea inclusione dell’Iva nella base imponibile con riguardo a 171 manifestazioni pubblicitarie a premio svoltesi tra il 1988 e il 1995- la C.T.R. Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non dovuto il rimborso richiesto.

In particolare i giudici d’appello, rilevato che si versava in ipotesi di pagamento spontaneo, in mancanza di un atto impositivo dell’amministrazione, hanno sostenuto che nella fattispecie era applicabile tanto il termine di decadenza di cui al R.D.L. n. 1933 del 1938, art. 60, quanto il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

2. Col primo motivo, deducendo violazione dell’art. 2909 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, la ricorrente, premesso di aver prodotto copia autentica della sentenza del tribunale di Roma n. 12116 del 2003, provvista di attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., pronunciata tra le stesse parti, con identica causa petendi ed identico oggetto, in quanto relativa alla restituzione di differenze di tassa di lotteria e addizionale per 17 manifestazioni svoltesi tra il 1994 e il 1996, si duole che i giudici d’appello non abbiano accennato alla eccezione di giudicato (proposta nel ricorso introduttivo e nella memoria di primo grado e riproposta in appello nelle controdeduzioni) nello svolgimento del processo e non abbiano esposto i motivi del rigetto di detta istanza e si duole altresì che i suddetti giudici abbiano con tale rigetto violato l’art. 2909 c.c., posto che in materia tributaria ha efficacia di giudicato esterno l’accertamento definitivo contenuto in decisione resa tra le stesse parti anche se relativa ad annualità diverse dello stesso tributo o a tributi diversi, purchè in presenza dei medesimi presupposti fattuali. La censura è infondata.

Deve innanzitutto escludersi la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in rapporto ai numeri 2, 3, e 4 della norma citata (rispettivamente relativi allo svolgimento del processo, alle richieste delle parti ed alla succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto), posto che, secondo la pacifica giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza solo allorchè tale omissione impedisca totalmente – non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite, neppure nella parte formalmente dedicata alla motivazione – di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, nonchè di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall’ordinamento a garanzia del regolare svolgimento della giurisdizione (v. cass. n. 6683 del 2009) e, sempre secondo la citata giurisprudenza, la mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti costituisce una semplice imperfezione formale irrilevante ai fini della validità della sentenza, occorrendo, perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante sulla sentenza, che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di avere comportato o una mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati (v.

tra le altre cass. n. 4208 del 2007 e n. 13385 del 2004).

E’ inoltre da aggiungere che il difetto di motivazione denunciabile come violazione di legge (ex art. 132 c.p.c. e/o D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) costituisce error in procedendo comportante nullità della sentenza soltanto se si traduce nella totale mancanza di motivazione ovvero nella radicale inidoneità della stessa ad esprimere la “ratio decidendi”, così da determinare la carenza assoluta di un requisito di forma essenziale (v. tra le altre SU n. 319 del 1999) mentre deve escludersi il suddetto error in procedendo quando (come nella specie) la mancanza di motivazione sia, in ipotesi, soltanto parziale, ossia concerna solo una o più questioni, potendo in questo caso, ove le suddette questioni riguardino l’accertamento di fatti e siano “decisive”, configurarsi esclusivamente il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e non un error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4.

E’ altresì da escludere la dedotta violazione dell’art. 2909 c.c..

Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (v. tra le altre SU n. 13916 del 2006), il principio in base al quale, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo, riguarda anche i rapporti di durata e non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta.

Tale principio tuttavia non è applicabile nella specie, poichè non è configurabile un medesimo rapporto giuridico, ma si tratta di rapporti e vicende diversi e distinti – ancorchè tra i medesimi soggetti- siccome concernenti differenti concorsi a premi.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1933 del 1938, art. 60 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, la ricorrente si duole che i giudici d’appello, sulla base della irrilevante considerazione che nella specie si tratterebbe di pagamento spontaneo, in mancanza di un atto impositivo dell’amministrazione, abbiano ritenuto nella specie applicabile (e decorso) sia il termine di decadenza di cui al R.D.L. citato, art. 60 sia il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2. La censura è fondata, nei termini di cui in prosieguo.

Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, considerata la evidente correlazione dell’art. 60 citato con i precedenti articoli 58 e 59 (concernenti le modalità di autorizzazione dei concorsi e delle operazioni a premio e la misura della tassa relativa) nonchè il carattere eccezionale dell’istituto della decadenza, il termine decadenziale previsto in detta norma opera soltanto con riferimento all’azione intesa a contestare l’entità della tassa e non può riguardare ipotesi diverse, e, segnatamente, i casi in cui (come nella specie) venga messo in discussione il potere impositivo dell’amministrazione finanziaria in relazione alla individuazione dei confini qualitativi della base imponibile, essendo in discussione la computabilità in essa dell’Iva addebitata sui premi.

(v. cass. nn. 15526 del 2002 e 11760 del 2009 e SU n. 3107 del 1987).

Deve pertanto escludersi l’applicabilità nella specie del termine di decadenza in esame.

Per quanto concerne il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 (prevedente nell’ultima parte che la domanda di restituzione non può, in mancanza di disposizioni specifiche, essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione), esso (come tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 546 del 1992) è divenuto applicabile alle controversie in materia di tassa di lotteria solo dal primo gennaio 2002, con l’entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, essendo in precedenza le suddette controversie soggette alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue che la domanda di restituzione proposta (come emergente dalla sentenza impugnata) il 4 novembre 1997 non poteva ritenersi soggetta ad un termine di decadenza previsto da una legge divenuta applicabile alla fattispecie solo alcuni anni dopo (v. in proposito, sia pure riferita ad ipotesi diversa, C. Costituzionale n. 191 del 2005, secondo la quale l’istituto della decadenza, per sua natura, non tollera implicazioni retroattive, non potendo configurarsi una ipotesi di estinzione di un diritto o di un potere per mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto, o il potere, debba essere esercitato (v. sul punto anche C. Cost. n 446del 2002 e n. 416 del 1999).

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato ed il secondo accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Sicilia.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA