Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19322 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19322 Anno 2018
Presidente: MANZON ENRICO
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 14679-2017 proposto da:
COMUNE DI NONANTOLA (MO) C.F.00237070362, in persona C .
del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO n.37, presso lo studio
degli avvocati MARCELLO FURITANO, e CECILIA FURITANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ZANASI;
– ricorrente contro
PIZZO ANGELA;
– intimata avverso la sentenza n. 3712/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

c.

Data pubblicazione: 19/07/2018

Rilevato che:
1. Con ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato da
memoria, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese
scritte, il comune ricorrente impugna la sentenza della CFR
dell’Emilia-Romagna, relativa ad un avviso d’accertamento ICI per il

uno dei comproprietari del fondo (diverso dal ricorrente), in qualità di
coltivatore diretto avente tutti i requisiti soggettivi per usufruire
dell’agevolazione fiscale.
2. La questione controversa è se l’agevolazione fiscale per il pagamento
dell’ICI debba essere limitata soggettivamente a chi abbia i requisiti per
fruirne, ovvero possa essere estesa anche agli altri comproprietari del
terreno che non lo utilizzano a fini agricoli. Il comune di Nonantola
deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in
particolare, dell’art. 2, comma 2 – lett. b) e dell’art. 9, comma 1, del
d.lgs. 30/12/1992, n.504

e dell’art. 58, comma 2, del d.lgs.

15/12/1997, n.446, in relazione all’art. 360, primo comma – n. 3, cod.
proc. civ. in quanto, ad avviso del comune ricorrente, l’agevolazione
fiscale non potrebbe estendersi a tutti i comproprietari “non
qualificati” del terreno, intendendosi per tali, quelli che non svolgono
attività agricola sul fondo, e ciò, in quanto, la predetta agevolazione
tributaria riferita all’ICI, ad avviso dell’ente impositore, avrebbe natura
soggettiva nei soli confronti di coloro che hanno i requisiti per
beneficiarne e non potrebbe estendersi agli altri comproprietari del
fondo privi dei prescritti requisiti di legge, come sarebbe dato
desumere dal combinato normativo di cui alla rubrica (v. pp. 6 e ss. del
ricorso).
3. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma
semplificata.
Ric. 2017 n. 14679 sez. MT – ud. 08-05-2018
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2004 riferito a un terreno edificabile, ma utilizzato ad uso agricolo da

Considerato che:
1. 11 ricorso è infondato.
Costituisce, infatti, jus receptum il principio di diritto secondo cui: In
tema di agevolazione ai fini ICI, la qualità agricola di un terreno pur

requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 9, comma 1, del
d.lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari
che non esercitano su/fondo l’attività agricola, in quanto la destinazione agricola di
un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa”
(Cass. 25/05/2017, n. 13261 e 30/06/2010, n. 15566; conf. Cass.
27/10/2017, n. 25596; 27/09/2017, n. 22486; 05/07/2011, n. 14824;
29/07/2011, n. 16636).
3. I diversi precedenti di legittimità invocati dal comune – riguardando
casi diversi, quali il comodato al figlio o l’affitto a terzi — non resistono
ad un corretto esame “distintivo”, perché essi colgono vicende
civilisticamente e fiscalmente diverse rispetto alla coltivazione diretta
da parte del comproprietario, il quale può servirsi della cosa comune
nei limiti di cui all’art. 1102 cod. civ., anche nell’interesse di tutti, senza
che il fatto che i comunisti possano regolare i loro interessi per via
negoziale, possa avere un rilievo di per se stesso decisivo.
3. Più in dettaglio questa Corte ha chiarito, riguardo all’approdo
ermeneutico qui condiviso, che “Tale conclusione si impone … in .fora di
una intelpretaione letterale e sistematica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2,
comma 1 lett. b). Ai sensi di questa disposi,zione, infatti, un terreno, pur
suscettibile di utilizione edificatoria, deve considerarvi agricolo, ai fini della
applicazione dell’imposta, laddove ricorrano tre condi:zioni: a) possesso dello stesso
da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale: b) la
diretta condnione del medesimo da parte dei predetti soggetti; c) la persisten:za
Ric. 2017 n. 14679 sez. MT – ud. 08-05-2018

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potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i

dell’utikzazione agro-silvo-pastorale, mediante te.s-ercizio di attività dirette alla
coltivazione” (Cass. n. 15566/10, cit.). Ne deriva che, “Ricorrendo tali
presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relaione al suo valore catastale,
dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione,
in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come

persistenza della destinazione delfondo a scopo agricolo integra una situazione
incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità,
avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per
altri comunisti”(sent. ult. cit.).
4. La diversa soluzione, prospettata dalla difesa comunale, “…in realtà
confonde e sovrappone l’applicazione di due norme che, nonostante talune
inte,erenze„ disciplinano situazioni diverse: quella di cui all’art. Z, comma 1, lett.
b), che ha riguardo alla qualificazione dell’area ai fini del criterio del calcolo della
base imponibile (art. 5 del decreto citato) ed ha carattere oggettivo, e quella di cui
all’ad. 9 dello stesso decreto, che invece introduce agemlazioni, di carattere
soggettivo, ai fini del calcolo dell’imposta in concreto applicabile. Evidente del resto
la relatività a cui condurrebbe la conclusione criticata, che, in caso di comunione,
porterebbe a qualificare un medesimo bene nello stesso tempo come edificabile ovvero
come agricolo a seconda della qualità soggettiva dei contribuenti”(sent. ult. cit.).
5. Nel caso di specie, il terreno in oggetto è interamente posseduto e
condotto, esercitandovi pacificamente attività agricola, da un
soggetto che ne è comproprietario e che possiede i requisiti di cui al
comma 1 dell’art. 9 del d.lgs. n. 504/92, pertanto, l’agevolazione
fiscale, essendo correlata a un requisito, lo svolgimento di attività
agricola che è incompatibile con la possibilità di sfruttamento
edificatorio dell’area, si riflette anche a favore degli altri
comproprietari, i quali, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., non possono
alterare la destinazione del fondo che è finalizzata all’esercizio
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tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la

dell’attività agricola da parte di un coltivatore diretto dimodoché, gli
stessi, si trovano in una situazione d’impossibilità di sfruttamento
edificatorio dell’area.
6. L’obbligo di non modificare il bene comune, cioè di non
ostacolarne il godimento da parte di tutti i comunisti secondo

presenza di accordo unanime, assembleare o negoziale, ovvero
contrattuale in presenza, ad esempio, di patto d’affitto (come nella
specie). Sicché, ogniqualvolta sia stabilito uno sfruttamento
“turnario” ovvero esclusivo a tempo determinato, col consenso
unanime dei comunisti, si realizza un accordo con efficacia
obbligatoria, che, nel corso della sua esecuzione, comporta per il
comunista assegnatario l’esclusiva disponibilità del bene, senza
interferenza degli altri comunisti concedenti, ma pur sempre nel
rispetto della destinazione della cosa. Il che, in disparte il piano
civilistico, ridonda sull’imposizione fiscale, nei termini indicati dalla
richiamata giurisprudenza, atteso il sopra definito presupposto
dell’imposta in esame.
7. La mancata predisposizione di difese scritte da parte del
contribuente, esonera il collegio dal provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 08/05/2018
dente

l’originaria funzione del bene stesso, ovviamente vale anche in

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