Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19322 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 18/07/2019), n.19322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14457-2015 proposto da:

SIDERALBA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA E.Q. VISCONTI 20, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO PETRONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCIO MODESTO MARIA ROSSI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA BACINO INFERIORE VOLTURNO in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE

CANTILLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MICHELE LISANTI, GUGLIELMO CANTILLO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25545/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2019 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per revocazione e rigetto ricorso per correzione;

udito per il controricorrente l’Avvocato CANTILLO ORESTE che ha

chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 127/08/11, depositata il 4/5/2011, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto da Sideralba S.p.A. avverso la decisione resa dalla CTP di Caserta, che aveva rigettato il ricorso della contribuente volto ad ottenere l’annullamento di cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo della quota consortile addebitata, per l’anno 2004, dal Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, riguardante immobili della contribuente ricadenti nel comprensorio consortile.

La CTR ritenne l’appello infondato, osservando che il beneficio diretto e specifico ricavato dagli immobili della contribuente era da individuarsi nel c.d. beneficio idraulico derivante dagli interventi e dalle opere necessarie ad evitare i relativi rischi, la cui realizzazione risultava documentata, per gli esercizi dal 2004 al 2006, dalla attestazione prodotta in atti dal Consorzio, e che invece l’esenzione invocata dalla contribuente, in forza del disposto di cui alla L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 13, comma 4, e successive modifiche, per essere la società già tenuta al versamento della tariffa relativa al servizio di pubblica fognatura, non spettava in quanto l’esenzione dal pagamento del contributo consortile riguarda solo la parte di acque reflue che sono versate nella rete fognaria, mentre il contributo è dovuto per il beneficio diretto e specifico derivante dalle opere poste in essere per la difesa idraulica del territorio.

Avverso la sentenza di appello la contribuente propose ricorso per cassazione, sulla base di due motivi e, con il primo, denunciò “violazione ed errata applicazione dell’art. 860 c.c., R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” ritenendo che la CTR avesse fatto erronea applicazione dei principi in materia in tema di riparto dell’onere della prova, con il secondo, “violazione – errata interpretazione ed applicazione L.R. Campania 25 febbraio 2003, n. 4, art. 13, comma 3, come modificato dalla L.R. Campania 29 dicembre 2005, n. 24, art. 11, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, lamentando l’erroneità della decisione impugnata laddove aveva ritenuto dovuto il contributo consortile anche in presenza di pagamento della tariffa del servizio idrico integrato.

Il Consorzio, con atto denominato “memoria di costituzione di difensore”, di cui non risulta la notifica alla controparte, eccepì l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’avverso ricorso, ed in subordine ne chiese il rigetto.

Questa Corte, con sentenza n. 25545/2014, dichiarò improcedibile il ricorso, con ogni conseguenza in ordine alle spese processuali, sul rilievo che lo stesso, notificato tempestivamente il 19/6/2012, era stato depositato il 18/7/2012, data della iscrizione a ruolo, ben “oltre il termine di venti giorni dalla notifica”, ciò comportando, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., “l’improcedibilità del ricorso (rilevabile anche d’ufficio), che preclude l’esame dei motivi addotti” dalla società.

Avverso la predetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria, cui ha resistito con controricorso il Consorzio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce violazione dell’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, errore di fatto risultante dagli atti di causa, in relazione all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, all’art. 391 bis c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, pur essendo incontroversa la data (19/6/2012) di notifica del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della CTR della Campania, nonchè quella di deposito, ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, di esso, “mediante invio per posta in plico raccomandato al cancelliere della Corte di Cassazione, spedito in data 9/7/2012 con raccomandata n. (OMISSIS) e, dunque, nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c., di 20 giorni dalla notifica “, la Corte ha ritenuto il ricorso medesimo “depositato e iscritto a ruolo il 18 luglio 2012”, data quest’ultima corrispondente alla iscrizione a ruolo della causa da parte della cancelleria della Corte, nonostante che ove il deposito avvenga a mezzo posta deve ritenersi eseguito la data di spedizione.

Questa Corte è ferma nel ritenere che ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., nel caso in cui la parte si sia avvalsa – come nel caso in esame – del servizio postale, assume rilievo, per il ricorrente, la data di consegna del plico all’ufficio postale (Cass. n. 9861/2014), ed in tal caso l’iscrizione a ruolo deve ritenersi avvenuta alla data della consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo il fatto che il medesimo pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c. (tra molte, Cass. n. 684/2016; n. 5071/2010; n. 14759/2007; Cass. Sez. Un. 7013/1995).

La impugnata sentenza, nell’affermare che il ricorso per cassazione, notificato il 19/6/2012, “risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo il 18 luglio 2012”, data corrispondente a quella in cui il cancelliere della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il plico postale contenente gli atti, provvide alla iscrizione a ruolo della causa, sconta un evidente errore di percezione del giudice di legittimità considerato che la modalità di deposito del ricorso mediante l’invio per posta in plico raccomandato non risulta punto controverso oggetto di decisione, così come non è in contestazione la circostanza che fosse stata allegata al ricorso medesimo la ricevuta di spedizione, in data 9/7/2012, della raccomandata n. (OMISSIS), e, dunque, il rispetto, in relazione a tale data, del termine previsto dall’art. 369 c.p.c. di 20 giorni dalla notifica.

Il menzionato errore sussiste, ed è caduto su un fatto rientrante nell’ambito di quelli rimessi all’autonoma e diretta percezione del giudice di legittimità (la sentenza impugnata evidenzia la rilevabilità d’ufficio dell’improcedibilità del ricorso), per cui il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente va senz’altro accolto.

Operata la fase rescindente, può passarsi a quella rescissoria, con l’esame del ricorso avverso la sentenza della CTR della Campania.

La prima censura della società Sideralba attinge la decisione del giudice di merito, sotto il profilo della violazione di legge, nella parte in cui respinge il gravame proposto dalla contribuente affermando la sussistenza di un diretto e specifico beneficio per gli immobili oggetto di causa, “derivante dagli interventi di manutenzione e di esercizio delle opere necessarie per evitare il cosiddetto rischio idraulico, tenuto conto dell’indice idraulico del territorio, cioè della reazione di uno specifico suolo territoriale al livello basso, medio e alto delle acque esistenti e del rischio di inondazioni o allagamenti delle aree di sedime degli immobili nell’ipotesi in cui l’opera di bonifica mancasse o fosse carente”.

La decisione della CTR si appalesa corretta ed in linea con il principio, reiteratamente affermato da questa Corte (tra molte, Cass. n. 8960/1996; n. 8770/2009) secondo cui l’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un Consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10 la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene”.

La CTR campana, nella sentenza qui censurata, ha provveduto a verificare, nella concretezza della fattispecie, la sussistenza di un vantaggio così connotato, ed all’uopo ha fatto riferimento alla “avvenuta realizzazione di una serie di lavori di sistemazione idraulica ed ambientale, oltre che di manutenzione della rete di canalizzazione, risultata documentata in atti per gli esercizi 2004-2005-2006 (attestazione n. 6530 del 16/7/2008)”.

In tal modo si è fatta carico del principio di diritto sopra enunciato (necessità di un vantaggio diretto e specifico, integrante una qualità del fondo suscettibile di arrecarne un incremento di valore), operando un accertamento riservato al giudice di merito, incensurabile in questa sede, se non per vizi di motivazione, in quanto involgente la scelta e valutazione del materiale istruttorio versato in atti e quindi il modo di risoluzione del problema dell’onere della prova.

Il Consorzio, contrariamente a quanto dedotto dalla contribuente, non si è affatto limitato a provare la sola inclusione degli immobile di proprietà dell’originaria ricorrente nel perimetro consortile, ed il generico vantaggio conseguito dagli immobili stessi per la mera circostanza di rientrare nel perimetro in questione.

Il giudice di merito mostra di aver recepito l’orientamento di legittimità formatosi sul punto specifico, e la sentenza tiene conto del fatto che l’attività di bonifica idraulica dei territori in oggetto (comprensiva anche della manutenzione e dello sviluppo delle opere infrastrutturali di mantenimento), ai sensi della richiamata normativa di riferimento, di natura sia statuale, sia regionale, muove dalla previa approvazione di un “piano di classifica”, individuante i benefici derivanti agli immobili dei consorziati, con l’elaborazione dei relativi indici di quantificazione.

Va qui richiamato quanto, appunto, già stabilito da questa Corte in analoghe fattispecie, e cioè che l’adozione di tali strumenti, segnatamente del “piano di classifica”, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c., invece, qualora non vi sia stata siffatta impugnativa, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. n. 9511/2018, Cass. Sez. Un. 11722/2010 e n. 26009/2008).

E’ stato, inoltre, ribadito che “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (Cass. n. 20681/2014 e Cass. n. 21176/2014).

Anche la seconda censura della società Sideralba è infondata e va disattesa.

Essa attinge la decisione del giudice di merito, sempre sotto il profilo della violazione di legge, nella parte in cui esclude che il contributo per la difesa idraulica del territorio non fosse dovuto perchè relativo ad un’attività già rientrante in quella svolta da altro ente (L.R. Campania n. 4 del, art. 13, comma 3), non essendo sufficiente, per fruire dell’esenzione dall’obbligazione contributiva, la mera allegazione del pagamento del servizio di pubblica fognatura, pagamento afferente titolo differente (almeno in parte) da quello qui considerato (v. Cass. n. 9511/2018 cit.; n. 24639/2018).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Stante l’esito complessivo del giudizio ed il progressivo consolidarsi dell’orientamento interpretativo innanzi richiamato, le relative spese processuali devono essere interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso per revocazione proposto da Sideralba S.p.A., revoca la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 25545/2014, e decidendo sul ricorso proposto dalla predetta società per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 127/08/11, lo rigetta. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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