Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19321 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19321 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

sul ricorso 5650/2015 proposto da:
Home Art & Sals Services AG., in persona dei legali rappresentanti
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Vite n. 32,
presso lo studio dell’avvocato Da Riva Grechi Francesco, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro

Data pubblicazione: 19/07/2018

Polti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Santa Anastasia n.7,
presso lo studio dell’avvocato Mari Alessandra, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;

contro
Lavorwash S.p.a., Menfi Industria S.p.a.;
– intimate-

avverso la sentenza n. 2599/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 07/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/06/2018 da! cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2599/2014, – pronunciata
in un giudizio promosso dalla Polti spa, società produttrice nel settore
dei piccoli elettrodomestici, nei confronti della Home Art & Sals
Services AG, della Lavorwash spa e della Menfi Industria spa
(quest’ultima affiliata italiana del prodotto Lavorwash) per sentire
accertare che Il modello di aspirapolvere “Tutto Jebbo”, prodotto da
Lavorwash, su incarico di Home Art, e distribuito in Italia dalla Menfi
Industria, costituiva contraffazione dell’aspirapolvere-pulitore a
vapore, con filtro ad acqua, modello “Claensy”, brevettato da Polti
(relativamente alla forma della impugnatura), e per sentire accertare
l’inadempimento posto in essere dalla Home Art, succeduta alla Pilon
International PLC, al contratto di fornitura di aspirapolveri di tecnologia
Poltí, stante la violazione dell’esclusiva contrattuale, – ha confermato
la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda attrice
2

-controricorrente –

relativa alla contraffazione della privativa industriale ed accolto quella
svolta nei confronti della Home Art, ritenuta responsabile della
violazione dell’obbligo di esclusiva e condannata al risarcimento dì
danni, liquidati in C 380.000,00.
Avverso la suddetta sentenza, la Home Art & Sais Services AG propone
ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti della Polti

Menfi Industria S.p.a. (che non svolgono attività difensiva). La
ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, sia la violazione o
falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1362 c.c. sia l’omesso
esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo oggetto di
discussione tra le parti, avendo la Corte d’appello ritenuto
erroneamente, che essa Home Art avesse violato il patto di esclusiva )
di cui all’art.6 del contratto di fornitura tra Polti e Pilon-Home Art,
acquistando dalla Lavorwash un modello di aspirapolvere, che
«presentava anch’esso la funzione principale del filtraggio ad acqua
delle polveri, a cui si aggiungeva quella di pulitore a vapore», non
interpretando correttamente la clausola in oggetto, dando rilievo alla
sola similitudine dei prodotti e non anche alla «concorrenza» tra gli
stessi, pure richiesta; 2) con il secondo motivo, la violazione o falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.81 e 85 Trattato CE, ora
101 e 105 Trattato UE, per non avere la Corte d’appello rilevato che la
clausola di esclusiva in oggetto, concessa dalla dante causa di Home
Art in favore della fornitrice-venditrice Polti, per tutti i territori e quindi
anche all’interno degli Stati UE, integrava un’intesa restrittiva della
concorrenza ed era quindi vietata; 3) con il terzo motivo, la violazione,
ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1223 c.c., in ordine al quantum del danno
liquidato, avendo la Corte d’appello fatto riferimento, per il lucro
2,

spa (che resiste con controricorso) e delle scietà Lavorwash S.p.a. e

cessante subito da Polti, non al prezzo del bene dalla stessa prodotto
ma al prezzo, maggiore, dei beni prodotti dalla Lavorwash; 4) con il
quarto motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c, di un fatto
decisivo, denunciando una motivazione apparente o obiettivamente
incomprensibile, in relazione alla liquidazione del danno da lucro
cessante, operata dalla Corte d’appello; 5) con il quinto motivo,

pronuncia sulle spese, poste per i due terzi a carico di essa Home Art
e compensate per un terzo, nonostante l’accoglimento, solo in minima
parte, della domanda di risarcimento della Polti.
2. La controricorrente ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità
del ricorso per invalidità della procura speciale, in quanto rilasciata, in
foglio separato, su carta intestata della società e non dell’avvocato, da
soggetti privi del potere di rappresentanza legale ed all’estero, in
Svizzera, senza autenticazione delle sottoscrizioni da parte del notaio
o di autorità consolare ovvero senza apostille o legalizzazione, ai sensi
della convenzione dell’Ala 5 ottobre 1961; inoltre, la procura
risulterebbe conferita per l’impugnazione di altra sentenza, intervenuta
in distinto giudizio tra le stesse parti.
3. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti, come
già statuito da questa Corte in altro giudizio tra le stesse parti (Cass.
26951/2017).
Risulta, infatti, che la procura in atti, su foglio separato, per proporre
ricorso

«avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.

2599/2014, depositata in data 7 luglio 2014, non notificata», in questo
giudizio impugnata, è stata rilasciata nella città di Wollerau, il 25
febbraio 2015, e detto atto reca, in calce, le firme dei legali
rappresentanti della Home Art & Services, senza alcuna forma di
autenticazione delle stesse.

l’omessa motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c, in riferimento alla

Orbene, va osservato che, in base al disposto della L. 31 maggio 1995,
n. 218, art. 12, a tenore del quale il processo civile che si svolge in
Italia è regolato dalla legge italiana, la procura alle liti utilizzata in un
giudizio celebrato nel nostro Stato, anche se rilasciata all’estero, è
disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella
parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura

la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla
stregua della lex loci.
A tal fine occorre però che il diritto straniero conosca, quantomeno, gli
istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee
fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che
consistono, quanto alla scrittura privata autenticata, nella
dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in
sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del
sottoscrittore (Cass. sez. un., ord. 13 febbraio 2008, n. 3410; Cass.
civ. 14 novembre 2008, n. 27282).
Nella fattispecie, la procura è stata rilasciata in Svizzera ed era esente,
in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata
dall’Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253, sia dalla legalizzazione da
parte dell’autorità consolare italiana, sia dalla c.d. apostille, e cioè dal
rilascio, da parte dell’organo designato dallo Stato di formazione
dell’atto, di un attestato idoneo a che l’atto venga riconosciuto ed
accettato come autentico.
Tuttavia, doveva essere allegata anche l’attività certificativa svolta dal
notaio, e cioè l’attestazione che la firma era stata apposta in sua
presenza, da persona di cui egli aveva accertato l’identità.
Il mancato espletamento di tale adempimento comporta la nullità della
procura e quindi l’inammissibilità dell’impugnazione.

g-

privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze

Peraltro, la nullità della procura speciale in relazione a ricorso per
cassazione è insuscettibile di ogni possibilità di sanatoria e ratifica (n.
13431 del 13/06/2014; in tema, anche Cass.16815/2016). Tale regola,
come precisato nella stessa pronuncia delle Sezioni Unite n.
13431/2014, mantiene valore anche dopo la modifica degli artt. 83 e
182 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009.

proprio in replica all’eccezione preliminare sollevata dalla controparte,
senza neppure menzionare il precedente di questa Corte, intervenuto
in altro giudizio tra le stesse parti, svolge considerazioni (sulla
possibilità di rilascio della procura «su carta intestata del legale di
fiducia della compagnia»,

sulla leggibilità delle firme dei legali

rappresentanti della società, sull’operatività della lex foci, e quindi della
legge processuale italiana, anche nel caso «in cui in giudizio una delle
parti sia straniera») assolutamente non pertinenti, considerato che,
nella specie, vi è una procura speciale rilasciata all’estero, in Svizzera,
senza alcuna forma di autenticazione delle firme dei legali
rappresentanti della Home Art & Services, non estendendosi il potere
di autenticazione del difensore italiano oltre i limiti del territorio
nazionale.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il
ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, al
rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità,
liquidate in complessivi C 7.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00
per esborsi, nonché rimborso forfetario spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge.

In ultimo, deve rilevarsi che, nella memoria depositata, la ricorrente,

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della
ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis delio stesso art.13.

11 Funzionario Ciiuclizi
Dou.s.sa Fabrizia BAR(.5,N

Così deciso, in Roma, 1’8 giugno 2018.

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