Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19320 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DELLA VALLE IMMOBILIARE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 32

presso lo studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CAVEZZALE SANDRA, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MENGHINI MARIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato DE BELLIS GIANNI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La società Della Valle Immobiliare (già Tessitura Della Valle s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero delle Finanze (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per rettifica ICI relativa agli anni 1995 e 1996, la C.T.R. Lombardia, in accoglimento dell’appello del Comune di Cairate, rideterminava ai fini dell’imposta in discussione il valore dell’immobile.

11 ricorso risulta proposto e notificato esclusivamente nei confronti del Ministero, che non è stato parte del giudizio d’appello e non è titolare del rapporto relativo ad una imposta locale quale l’ICI, ma non è stato notificato al legittimo contraddittore, il comune di Cairate, che in ogni caso non si è costituito. li ricorso deve essere perciò dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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