Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19320 del 21/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 19320 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: MERCOLINO GUIDO

• ORDINANZA

zione

sul ricorso proposto da
DI ROCCO ROCCO e DE AMICIS CLEMENTINA, in proprio e nella qualità di
eredi di Di Rocco Luigi, e DI ROCCO MARIANNA, in qualità di erede di Dì
Rocco Luigi, elettivamente domiciliati in Roma, alla via di Pietralata n. 320, presso l’avv. GIGLIOLA MAZZA RICCI, unitamente all’avv. MASSIMO CARELLA
del foro di Foggia, dal quale sono rappresentati e difesi irk irtù di procura speciale
in calce al ricorso
RICORRENTI

contro
ITALFONDIARIO S.P.A., rappresentata dall’avv. Paola Pagano, in virtù di procura per notaio Luca Amato del 25 gennaio 2013, rep. n. 36697, in qualità di mandataria della CASTELLO FINANCE S.R.L., in virtù di procura rilasciata alla CASTELLO GESTIONE CREDITI S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, alla

m-c,1,5-cS
NRG 26520-06 Di Rocco e De Amicis-Italfondiario Spa 2 – Pag. I

Data pubblicazione: 21/08/2013

via A. Riboty n. 28, presso l’avv. DOMENICO PAVONI, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale autenticata dal notaio Eleonora Capozzi il
14 maggio 2003, rep. n. 9977

e
INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.
INTIMATA

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 643/05, pubblicata il 27 giugno 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 maggio
2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Lucio CAPASSO, il quale ha concluso per la dichiarazione di estinzione del
giudizio.

Fatto e Diritto
Ritenuto che con sentenza del 27 luglio 2005 la Corte d’Appello di Bari ha ri-

gettato l’impugnazione della sentenza emessa il 5 dicembre 1999, con cui il Tribunale di Lucera aveva rigettato l’opposizione proposta da Rocco e Luigi Di Rocco e Clementina De Amicis avverso il decreto ingiuntivo del 17 marzo 1995, con
cui il Presidente del Tribunale aveva ingiunto al primo in qualità di debitore principale ed agli altri due in qualità di fideiussori il pagamento della somma di Lire
201.735.336, oltre interessi, dovuta alla Caripuglia S.p.a. a titolo di rate di mutuo
scadute e rimaste insolute;
che avverso la predetta sentenza i Di Rocco e la De Amicis hanno proposto
ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, al quale ha resistito con con-

NRG 26520-06 Di Rocco e De Amicis-Italfondiario Spa 2 – Pag. 2

CONTROR1CORRENTE

troricorso l’Italfondiario S.p.a., succeduta per incorporazione alla Castello Gestione Crediti S.r.l., già procuratrice della Castello Finance S.r.l., cessionaria del credito controverso, mentre non ha svolto attività difensiva la Intesa Gestione Crediti

messa dal giudizio di appello.
Considerato che con atto ritualmente sottoscritto anche dal difensore, notificato all’Italfondiario il 2 maggio 2013 e depositato in Cancelleria nella medesima
data, Rocco Di Rocco, Clementina De Amicis e Marianna Di Rocco, in qualità di
eredi di Luigi Di Rocco, deceduto il 16 maggio 2012, ed i primi due anche in proprio, hanno rinunciato al ricorso per cassazione, con l’accettazione dell’Italfondiario, depositata in Cancelleria il 15 maggio 2013;
che, essendo la rinuncia intervenuta anteriormente all’udienza fissata per la
discussione, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. per la
pronuncia di estinzione del giudizio di legittimità, non assumendo alcun rilievo la
circostanza che la rinuncia non sia stata notificata all’Intesa Gestione Crediti (cfr.
Cass., Sez. I, 5 maggio 2011, n. 9857; Cass., Sez. III, 15 ottobre 2009, n. 21894),
non avendo quest’ultima svolto attività difensiva ed essendo la notificazione prescritta dal terzo comma dell’art. 390 cit. soltanto nei confronti delle parti costituite, al fine di sollecitarne l’adesione, in vista dell’esonero del rinunciante dalla condanna alle spese (cfr. Cass., Sez. V, 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass., Sez. lav.,
24 marzo 2005, n. 6348);
che nei rapporti con l’Italfondiario l’accettazione della rinuncia preclude invece la condanna alle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. Civ.

P .Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo, ed integralmente compensate tra le parti le

NRG 26520-06 Di Rocco e De Amicis-Italfondiario Spa 2 – Pag. 3

S.p.a., succeduta alla Caripuglia a seguito di fusione per incorporazione ed estro-

spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013, nella camera di consiglio della Pri-

ma Sezione Civile

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA