Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19320 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19320 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

sul ricorso 13445/2014 proposto da:

Gea Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prevesa n.11,
presso lo studio dell’avvocato Sigillo’ Antonio, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Cocco Mario, giusta procura in
calce al ricorso;
-ricorrente contro

Data pubblicazione: 19/07/2018

Carige Assicurazione S.p.a., già denominata Levante Norditaia s.p.a.
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via delle Fornaci n.38, presso lo studio
dell’avvocato Alberici Fabio, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Iannaccone Angelo, giusta procura in calce

-controricorrente contro

Maraniello Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Cavour n.17, presso lo studio dell’avvocato Angelini Massimo, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fugazzola
Francesco, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente contro

Comune di Gerenzano, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Fornaci n.38, presso lo
studio dell’avvocato Alberici Fabio, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati Pitton Fabio, Leo Andrea, giusta procura in
calce al controricorso;
-controricorrente contro

Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.I., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Viale delle Milizie n.38, presso lo studio dell’avvocato Coletti

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al controricorso;

Pierfilippo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;
-controricorrente contro

Lungotevere Marzio n.1, presso lo studio dell’avvocato Macario
Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato Sanzo Salvatore,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente contro

Zurich Insurance Public Limited Company, già Zurich Insurance
Company S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Largo Ugo Bartolomei n.5,
presso lo studio dell’avvocato Flammia Giuseppe, rappresentata e
difesa dagli avvocati Farinelli Massimiliano, Franchi Alberto, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente contro

Ferraro Giorgio, Fumagalli Emanuele, elettivamente domiciliati in
Roma, Via G. Ferrari n.11, presso lo studio dell’avvocato Castellucci
Ignazio, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti –

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Invernizzi Carlo Maria, elettivamente domiciliato in Roma, Via

avverso la sentenza n. 1643/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 16/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2018 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

la Gea Costruzioni s.r.l. (hinc solo società o Gea) ricorre per cassazione
avverso la sentenza della corte d’appello di Milano pubblicata in data 16-42013, che ha confermato la statuizione con la quale erano state rigettate:
(i) le domande avanzate dalla società contro il comune di Gerenzano,
dirette a far valere l’inadempimento di un contratto di appalto per la
costruzione di un edificio pubblico multifunzionale e le correlate pretese
creditorie, (il) la domanda di risarcimento dei danni da illecito
extracontrattuale avanzata dalla medesima società contro l’arch. Carlo
Maria Invernizzi, direttore dei lavori;
invero la sentenza, accogliendo l’appello principale della Carige assicurazioni
s.p.a., ha inoltre condannato la Gea al pagamento delle spese processuali
sostenute dalle parti ulteriormente chiamate in giudizio;
hanno replicato con separati controricorsi il comune di Gerenzano, i
professionisti Carlo Maria Invernizzi, Antonio Maraniello e Giorgio Ferrario e
le compagnie assicuratrici Carige assicurazioni, Zurich Insurance e Cattolica
assicurazioni;
gli altri intimati non hanno svolto difese;
hanno depositato memorie la ricorrente e

i controricorrenti comune di

Gerenzano, Invernizzi, Maraniello e Cattolica assicurazioni s.p.a.
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Rilevato che:

Considerato che:
1. – il ricorso si compone di quattordici motivi, variamente articolati al
loro interno;
1.1.

– coi primi due motivi la ricorrente denunzia la nullità della sentenza

segnatamente: (i) col primo mezzo denunzia la violazione del principio del
contraddittorio e della parità della parti (art. 111 cost.), del principio
dispositivo (artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.), nonché degli artt.
183 e 194 cod. proc. civ., e anche l’insufficiente motivazione della sentenza
e la motivazione apparente, perché la corte d’appello si sarebbe basata su
una c.t.u. a sua volta fondata su documenti progettuali e su una relazione
riservata del collaudatore non prodotti in giudizio, non acquisiti in
contraddittorio tra le parti e non allegati alla consulenza; (ii) col secondo
mezzo denunzia la violazione del principio del contraddittorio (art. 111
cost.) e dell’art. 354 cod. proc. civ., poiché il giudice di primo grado si era
avvalso dell’art. 281-sexies cod. proc. civ. ma aveva rinviato la causa
concedendo termine per deposito di note conclusive;
si assume che la relativa ordinanza era stata comunicata a Gea in periodo
feriale (7 settembre), solo nove giorni prima della data di udienza, che
l’istanza di concessione di un rinvio per sanare tale situazione non era stata
accolta e che la doglianza formulata in appello relativamente a tale
procedere era stata a sua volta respinta;
1.2. – i motivi sono manifestamente infondati;

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per violazione di norme processuali;

emerge dall’impugnata sentenza che i documenti progettuali esaminati dal
c.t.u. erano stati oggetto di specifica istanza di esibizione formulata dalla
stessa società Gea, donde si trattava di documentazione il cui esame
l’attrice aveva esplicitamente sollecitato;

è dunque corretta la conclusione della corte territoriale – invero assorbente
– per cui la parte non aveva titolo a dolersi dell’acquisizione che essa stessa
aveva chiesto, né ovviamente della successiva disamina in sede di c.t.u.;
quanto alla relazione del collaudatore, sempre la sentenza riferisce – anche
in tal caso senza specifica contestazione in punto di fatto – che il c.t.u.
aveva operato su esplicita autorizzazione del giudice istruttore, dal
medesimo c.t.u. richiesta su sollecitazione dei consulenti di parte allo
specifico fine di verificare la fondatezza delle riserve iscritte ancora una
volta dall’attrice;
non può dunque sostenersi che il documento sia stato acquisito senza
rispettare il contraddittorio;
la corte d’appello ha sottolineato che la relazione così acquisita era stata
infine compiutamente esaminata da tutti i consulenti di parte e che il c.t.u.
aveva a sua volta eseguito un supplemento proprio allo scopo di rispondere
ai rilievi critici dell’attrice;
secondo un consolidato orientamento, il consulente tecnico d’ ufficio può
tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa ove ciò avvenga
col consenso delle parti (v. Cass. n. 12231-02); solo in mancanza del
consenso la suddetta attività dell’ausiliare è causa di nullità, la quale

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su tale punto non v’è censura;

peraltro, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, ha carattere
relativo ed è soggetta al regime di cui all’art. 157 cod. proc. civ., con la
conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella
prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale (cfr.

tecnica d’ufficio, per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, ha
carattere relativo e resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o
difesa successiva al deposito (per tutte Cass. n. 22843-06, Cass. n. 834710, Cass. n. 1744-13);
egualmente infondata è la doglianza relativa al termine per le note
conclusive nell’ambito dell’art. 281-sexies cod. proc. civ.;
dallo stesso ricorso si desume che l’ordinanza era stata comunicata in
tempo utile per predisporre delle semplici note (il 7 settembre a fronte del
termine concesso fino al 16, rispetto all’udienza fissata il 22 successivo);
a ogni modo è risolutivo considerare che dalla sentenza d’appello risulta che
l’udienza di cui all’art. 281-sexies era stata infine rinviata al 10 ottobre 2009
proprio a seguito della contestazione sollevata dall’attrice, così da
consentirle il deposito di memorie: difatti a verbale della detta ulteriore
udienza la difesa di Gea – pag. 16 del ricorso – dice avvenuta la lettura
della sentenza;
2. – col terzo motivo la ricorrente censura la sentenza in ragione della
reiezione della domanda avente base nelle sollevate riserve nn. 1, 7, 12,
13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27;

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Cass. n. 2251-13): in particolare ogni questione di nullità della consulenza

il motivo si compone di una censura di violazione o falsa applicazione di
norme di diritto (punto 3.1.: art. 16 della I. n. 109 del 1994 e artt. 15-45
del d.P.R. n. 554 del 1999) e di tre censure di insufficienza motivazionale
(punti 3.2, 3.3, 3.4);

2.1. – la sentenza di merito è soggetta all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nel
testo conseguente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni in I. n. 134
del 2012; donde la deduzione del vizio di insufficiente motivazione non è più
consentita (v. Cass. Sez. U n. 8053-14);
2.2. – l’impugnata sentenza ha stabilito in fatto che l’impresa appaltatrice,
sottoscrivendo un verbale di accordo bonario del 15-2-2002, aveva
rinunciato a ogni precedente contestazione e accettato la variante
progettuale approvata dalla committenza, con determinazione di nuovi
prezzi e nuovo termine di fine lavori;
l’accertamento di fatto non è in questa sede sindacabile e rende sterile il
coacervo di argomenti dalla ricorrente riproposti nel contesto del motivo;
3. – col quarto mezzo si impugna la sentenza in relazione alla riserva n.
33, afferente la disapplicazione delle penali da ritardo in ragione della quale
era stata chiesta la rideterminazione delle poste a credito;
in proposito la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.
117 del d.P.R. n. 554 del 1999, il contrasto tra motivazione e risultanze
probatoria per omesso esame di documenti prodotti in giudizio e
insufficiente motivazione della sentenza, la nullità per omissione di
pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.);
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tutte le censure sono inammissibili;

3.1. – per la prima parte il motivo è inammissibile e comunque infondato;
è inammissibile in ordine ai rilievi formulati con riguardo al fondamento
della penale contrattuale, avendo la corte d’appello confermato, con
valutazione in fatto, l’imputabilità esclusiva del ritardo all’appaltatrice per

contrariamente a quanto sostenuto dalle parti controricorrenti, l’impugnata
sentenza non è ratíone temporis soggetta al principio di doppia conforme
(art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.), che resta applicabile in base
alla litispendenza del giudizio d’appello, nella specie instaurato nel 2009;
tuttavia il vizio di motivazione è dalla ricorrente dedotto in modo generico,
senza esplicitazione di veri e propri fatti (storici) non considerati; mentre è
pacifico che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il
vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante
in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché
la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v.
nuovamente Cass. Sez. U n. 8053-14);
dinanzi alla ritenuta (e insindacabile) imputabilità del ritardo è corretto il
diniego di disapplicazione della penale;
3.2. – il motivo è invece fondato con riguardo all’eccepita omissione di
pronuncia;
infatti dalla trascrizione delle conclusioni che si riscontra anche nella parte
iniziale della sentenza d’appello emerge che la Gea aveva altresì sollevato in
quella sede la questione relativa all’eccessività della penale, chiedendo di

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196 giorni;

conseguenza la condanna del comune a riaccreditare l’importo di euro
139.443,66, con accessori;
la domanda di riduzione della penale può essere proposta anche per la
prima volta in appello, poiché il giudice può provvedervi d’ufficio (v. ex aliis

su tale domanda la corte d’appello ha mancato di pronunciare;
4. – col quinto motivo la ricorrente censura la sentenza nel capo
afferente la riserva n. 2, relativa agli oneri di sicurezza;
si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 554
del 1999 e l’insufficiente motivazione della sentenza;
il motivo è nel complesso inammissibile poiché, sotto parvenza di censura in
iure, è inteso a sindacare la ricostruzione del fatto storico, avendo la
sentenza evinto dalla c.t.u. che i pretesi oneri erano già compresi
nell’importo contrattuale;
5. – col sesto motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché la violazione degli artt. 29 e
30 del d.nn. n. 145 del 2000 ovvero degli artt. 33 e 35 del d.P.R. n. 1063
del 1962;
lamenta che la corte d’appello abbia motivato il proprio convincimento
rinviando alle norme contrattuali e al contenuto del capitolato speciale
d’appalto, quando invece l’applicazione di tali norme non era stata invocata
dal comune ma rilevata solo dalla c.t.u.; in ogni caso assume che la
sentenza abbia violato le disposizioni suddette in ordine alle prescritte
modalità e ai termini per l’emissione dei certificati di pagamento

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Cass. n. 21297-11, Cass. 23273-10);

dell’acconto e del saldo, e al riguardo denunzia nuovamente un’insufficienza
motivazionale e un’omissione di pronuncia;
il motivo è inammissibile nella prima parte per difetto di specificità, non
essendo comprensibile a quale statuizione in concreto esso si riferisca;

principio dispositivo, essendo compito del giudice stabilire, in base al
canone iura novit curia, da quali norme sia presidiata la fattispecie;
l’omissione di pronuncia, dedotta in relazione al conteggio degli interessi,
non sussiste, avendo la corte d’appello rigettato la domanda per
infondatezza di quel conteggio come evinta dalla c.t.u.;
6. – col settimo motivo la ricorrente censura la sentenza nel capo
relativo alle riserve 4, 12 e 28, relativi ai maggiori compensi rispetto ai
prezzi contabilizzati dal direttore dei lavori;
si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 del d.P.R. n. 554 del
1999 e l’insufficiente motivazione della sentenza;
il motivo, che si riferisce alle opere in economia, è inammissibile perché
postula un sindacato di fatto: la corte d’appello, nel condividere la tesi del
primo giudice secondo la quale la parte avrebbe dovuto, prima di effettuare
le opere, concordare “un altro corrispettivo”, ha implicitamente accertato
che i prezzi erano stati commisurati al corrispettivo già previamente
concordato; l’assunto della ricorrente, per cui l’importo calcolato dalla
direzione dei lavori era stato sì accettato, ma come acconto, è del tutto
assertivo e suppone un distinto accertamento di fatto non consentito in sede
di legittimità;

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è appena il caso di precisare che sulla questione di diritto non opera il

7. – sono egualmente inammissibili l’ottavo, il nono, il decimo e
l’undicesimo mezzo: l’ottavo riguarda la riserva n. 6, avente a oggetto il
pagamento di opere indicate negli ordini di servizio nn. 4 e 5 (ed è volto a
denunziare la falsa applicazione dell’art. 31 del d.m. n. 145 del 2000); il

corrispettivo per lavori contabilizzati parzialmente col Sal n. 9 (e denunzia
l’insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza e la falsa
applicazione, parimenti, dell’art. 31 del d.m. n. 145 del 2000); il decimo
riguarda la riserva n. 23, relativa al riconoscimento del maggior importo per
l’esecuzione di opere in variante (e denunzia l’insufficiente motivazione della
sentenza); l’undicesimo riguarda le riserve nn. 22 e 29, relative al prezzo di
lavori non previsti nel contratto (e denunzia l’insufficiente motivazione della
sentenza e la violazione del principio di imparzialità del giudice);
7.1. – l’inammissibilità dei motivi deriva dal fatto che in tutti i casi la corte
d’appello, condividendo l’identica valutazione del tribunale, evinta da quanto
rappresentato dal c.t.u., ha rigettato la pretesa perché le riserve suddette
erano generiche e rispettivamente riferite (i) a compensi chiesti con unico
importo a corpo relativo a differenti categorie di lavorazione, (ii) a lavori
non ultimati, (iii) a somme già liquidate in base a contabilizzazione della
direzione dei lavori, (iv) a somme per lavorazioni che, seppur definite come
varianti, erano in realtà già previste nel progetto ed erano state compensate
a corpo;
le doglianze dei parte ricorrente – tutte sostanzialmente incentrate sulla
pretesa esistenza di lacune della c.t.u. (ben vero non specificamente
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nono riguarda la riserva n. 21, avente a oggetto il pagamento del

indicate salvo che per la generica affermazione che il convincimento del
consulente sarebbe stata basato su mere dichiarazioni del direttore dei
lavori) – si infrangono contro l’accertamento di fatto;
l’accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione neppure sul versante

il complesso delle censure contraddice nuovamente, infatti, l’attuale testo
dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., al quale è soggetto il ricorso; testo che
non consente in nessun caso di veicolare la doglianza sulla motivazione in
termini di mera asserita insufficienza dell’argomentazione rinvenuta in
sentenza, essendo l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
interpretabile come inteso alla riduzione al “minimo costituzionale” del
sindacato di legittimità sulla motivazione; tanto che – si è detto – resta
denunciabile in cassazione “solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze
processuali”, e tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza
del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. Cass. Sez. U n.
8053-14);
8. – è invece fondato, da tal punto di vista, il dodicesimo mezzo, col
quale la ricorrente censura la sentenza in relazione alla riserva n. 15,
13

della motivazione della sentenza;

relativa al corrispettivo per l’esecuzione di opere di assistenza muraria
inerente all’impianto elettrico dell’edificio pluriuso;
vero è che nella rubrica si deduce “l’insufficiente e contraddittoria
motivazione” della sentenza, ma vi è che nel concreto il mezzo è volto a

motivo è fondato poiché la corte d’appello ha esaurito la questione
considerando che la suddetta riserva n. 15 era stata “accolta dal
collaudatore e quindi dovevasi ritenersi superata”;
l’affermazione, nella sua laconicità, rende incomprensibile il nesso tra
l’accertamento e la conseguenza, giacché niente è dato evincere dal
minimale rilievo della corte territoriale circa il fatto se all’accoglimento della
riserva sia infine conseguito anche il pagamento del corrispettivo;
pagamento che la ricorrente ha negato e della cui prova era onerata la
committenza;
9. – col tredicesimo motivo la società censura la decisione nel capo
relativo alla domanda di danni proposta direttamente contro il direttore dei
lavori arch. Invernizzi, avente base nell’atteggiamento ostruzionistico e
ostile del predetto, cui sarebbero conseguite la ridotta produzione dei lavori
e la maggior durata degli stessi rispetto alla produzione media prevista in
sede di gara;
la ricorrente lamenta l’omessa motivazione della sentenza, stante l’assunto
esplicitato dalla corte del merito a pag. 14, per cui l’appello incidentale di
Gea doveva essere “integralmente respinto”;

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rappresentare la radicale incomprensibilità di siffatta motivazione; e il

il motivo è infondato, poiché la motivazione si rinviene nel rilievo
preliminare della corte d’appello (pag. 11) secondo cui il ritardo
nell’ultimazione dei lavori era dipeso “esclusivamente” dalla responsabilità
dell’appaltatrice “nell’esecuzione e nell’organizzazione del lavoro”; e ciò in

del responsabile di cantiere e all’irregolare andamento dei lavori stessi,
motivato dall’alto livello di litigiosità conseguente al continuo tentativo di
ottenere pagamenti non dovuti;
a fronte di tale specifico rilievo, associato alla considerazione

non

censurata – per cui dalla c.t.u. non erano emersi ordini di sospensione
ascrivibili alla direzione dei lavori per modifiche consistenti e rilevanti, tali
da causare ritardi alla base di una perdita produttiva, la ricorrente non ha
specificato alcun fatto storico – controverso e decisivo – sul quale la
sentenza si sarebbe dovuto invece soffermare;
10.

– infine va esaminato il quattordicesimo motivo di ricorso, col

quale la società censura il capo della decisione relativo alle spese
processuali;
occorre osservare che tale capo è stato censurato nei limiti della condanna
al pagamento delle spese sostenute dai soggetti chiamati in regresso e in
surroga (ex artt. 2055, secondo comma, e 1916, primo comma, cod. civ.)
dall’assicuratrice del convenuto Invernizzi (la Carige assicurazioni s.p.a.);
da questo punto di vista la sorte del motivo non è incisa dalla cassazione
della sentenza nei sopra detti capi direttamente riferibili al rapporto tra
l’attrice e il comune;

15

considerazione delle manchevolezze riconducibili all’omissione della nomina

10.1. – il motivo è infondato;
dalla sentenza si evince che la chiamata era stata occasionata dalla
domanda di danni direttamente proposta dall’attrice contro l’arch.
Invernizzi, il quale aveva chiamato in causa la propria assicuratrice Carige;

aveva quindi a sua volta ottenuto di poter chiamare in giudizio gli altri
tecnici a vario titolo coinvolti nell’appalto, con la specificazione degli
eventuali profili di corresponsabilità a ciascuno ascrivibili ove fosse stata
ritenuta fondata la domanda verso l’assicurato;
l’impugnata sentenza ha quindi esattamente ritenuto che il diritto di
chiamata era stato esercitato nella sussistenza dei presupposti di legge;
10.2 – contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice, è consentita, sia in
base all’art. 2055, sia in base all’art. 1916 cod. civ., la precostituzione del
titolo nei riguardi dell’obbligato in via di regresso (per il quale v. Cass. n.
15930-02) o in surroga, in via preventiva e in previsione dell’esito positivo
dell’azione intrapresa dal danneggiato contestualmente all’accertamento del
presupposto di responsabilità;
in particolare l’assicuratore, convenuto in giudizio dall’assicurato per il
pagamento dell’indennità assicurativa, in virtù del principio di economia
processuale, può agire nella medesima sede a tutela del proprio diritto di
surrogazione, anche in difetto del previo pagamento di detta indennità,
chiamando in causa il terzo responsabile (o anche corresponsabile) del
danno, al fine di ottenere, nei confronti di questo, una sentenza

16

la Carige, in relazione alle pretese avanzate contro il proprio assicurato,

condizionale di condanna alla rivalsa di quanto sarà condannato a pagare
all’assicurato a titolo di indennità (cfr. Cass. n. 13342-04);
correttamente, dunque, l’impugnata sentenza, rigettando la domanda nei
confronti dell’arch. Invernizzi, ha posto a carico dell’attrice le spese

siffatta domanda;
in particolare la corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi di
causalità e di soccombenza, che postulano che il rimborso delle spese
processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto debba
essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa
necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano
risultate infondate;
il principio vale anche in relazione alle chiamate successive, giacché nel
rapporto di chiamata il rimborso rimane a carico della parte chiamante solo
qualora la sua iniziativa si sia rivelata palesemente arbitraria (v. Cass. n.
10070-17, Cass. n. 8363-10); il che nella specie la corte d’appello ha
giustamente escluso;
11.

– in conclusione, il ricorso di Gea va accolto in relazione ai soli

motivi quarto (nella parte specificamente indicata) e dodicesimo, con
correlata cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla medesima corte
d’appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame degli
afferenti punti;
di contro il ricorso va rigettato con riferimento alle restanti censure;

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processuali sostenuti da tutti i soggetti chiamati in giudizio in relazione a

le cause, involgenti da un lato il rapporto contrattuale d’appalto e dall’altro
la responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori arch. Invernizzi e,
di poi, dei soggetti chiamati in sequenza a iniziativa della di lui compagnia
assicuratrice, sono tra lo scindibili;

dipendenti di manleva resta definito all’esito del rigetto del ricorso per
cassazione nelle corrispondenti parti, con conseguente condanna della Gea
– soccombente – al pagamento delle spese processuali inerenti;
la corte d’appello provvederà invece anche sulle spese del giudizio di
cassazione quanto al rapporto ancora sub iudice, tra l’attrice e il comune di
Gerenzano.
p.q.m.
La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il quarto e il
dodicesimo motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa l’impugnata sentenza
in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d’appello di Milano anche per
le spese del giudizio di cassazione relative al rapporto processuale tra
l’attrice e il comune di Gerenzano; condanna la ricorrente alle spese
processuali sostenute da tutte le altre parti costituite, liquidando dette
spese in euro 7.200,00 ciascuno (di cui euro 200,00 per esborsi), quanto ai
controricorrenti Invernizzi, Maraniello e Cattolica assicurazioni s.p.a., e in
euro 6.200,00 ciascuno (di cui euro 200,00 per esborsi), quanto ai restanti
controricorrenti, oltre per tutti agli accessori e al rimborso forfetario di
spese generali nella percentuale di legge.

18

di conseguenza il giudizio relativo all’azione extracontrattuale e a quelle

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile,

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