Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19320 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 07/07/2021), n.19320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2328-2020 proposto da:

A.M.M.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCIARRILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1733/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/12/2019 R.G.N. 1074/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 4 dicembre 2019, la Corte d’appello di Ancona, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17789/2019 di annullamento della sentenza n. 370/2016 della stessa Corte d’appello sul presupposto della violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria (in assenza di indicazione delle fonti di informazione sulla situazione aggiornata della zona di provenienza del richiedente asilo in ordine all’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato), rigettava l’appello proposto da A.M.M.K., cittadino (OMISSIS), avverso la sentenza di primo grado reiettiva delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. richiamati i fatti di causa per relationem ai precedenti atti processuali, essa riteneva il ristabilimento di un sufficiente grado di sicurezza in (OMISSIS), e in particolare nel (OMISSIS) (zona di provenienza del richiedente), sulla base dei reports EASO fino all’agosto 2017 e con diminuzione del pericolo terroristico collegato all’Isis (Human Rights Watch – World Report (OMISSIS) 2018, pubblicato il 18 gennaio 2018): sicchè, escludeva la ricorrenza dei presupposti di concessione (già inconfigurabile il riconoscimento dello status di rifugiato) della protezione sussidiaria e umanitaria;

3. con atto notificato il 14 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1 bis e omesso esame, per la mancata valutazione di credibilità soggettiva del richiedente, in riferimento alle dichiarazioni rese, con coerenza e dovizia di particolari, nell’ampia audizione resa, di violenza e minacce subite, insieme con i propri familiari, per mano di un gruppo di terroristi senza ottenere alcuna tutela dalle autorità statuali e di polizia cui il padre si era rivolto (primo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 5, 7, art. 14, lett. b), c), omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e nullità della sentenza, per omessa pronuncia sulla specifica censura di mancata concessione di protezione sussidiaria ai sensi della lett. b), in ragione della valutazione della persecuzione e violenze patite in patria alla stregua di trattamenti inumani e degradanti e, in riferimento a quella sub lett. c), avendo la Corte territoriale trascurato di apprezzare criticamente l’attuale contingente situazione del (OMISSIS), anche alla luce dei numerosi reports prodotti nel corso dei vari giudizi, da cui evincibile una spiccata situazione di conflittualità politico-religiosa nell’intero Paese, aggravata dal fondamentalismo religioso e dalla corruzione degli apparati statali, con integrazione pertanto del requisito di gravità del danno in caso di rimpatrio (secondo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1bis, per omesso adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, oggetto specifico del giudizio di rinvio, per il richiamo di fonti del primo giudice, senza neppure una loro puntuale indicazione, risalenti al 2013 ed ignoranza delle fonti Easo 2018 prodotte con il ricorso in riassunzione, prospettanti una situazione di violenze sfociate in numerose morti, particolarmente elevati nella prima metà del 2018 proprio nella regione del (OMISSIS) (terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); sicchè, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);

3.1. nel giudizio di protezione sussidiaria, in particolare ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), l’allegazione dal richiedente di una situazione generale determinante l’esposizione effettiva al pericolo per la propria vita o per la propria incolumità psico-fisica, dovuto alla mera condizione del rientro, impone l’accertamento all’attualità della situazione oggettiva del paese d’origine e, in particolare, dell’area di provenienza del cittadino straniero: esso integra un accertamento autonomo che riguarda la verifica dell’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata dettata da conflitto armato interno od esterno, senza la necessità che egli fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009 in C-465-07 cd. sentenza Elgafaji). Esso comporta una diversa modulazione dell’onere di allegazione rispetto a quello relativo alle protezioni cd. individualizzanti, potendosi limitare alla indicazione di una situazione generale di violenza indiscriminata dettata da conflitto esterno od instabilità interna, percepito come idoneo a porre in pericolo la vita o l’incolumità psico fisica del richiedente, per il solo fatto di rientrare come civile nel paese di origine (Cass. 30 luglio 2015, n. 15202; Cass. 8 luglio 2020, n. 14350): con un grado di specificità inferiore a quello che caratterizza le protezioni cd. individualizzanti, per contro espandendosi il dovere istruttorio officioso del giudice, a norma del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 (Cass. 15 settembre 2020, n. 19224), non potendo certamente il giudice del merito limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);

3.2. un tale obbligo impone al giudice, così come espressamente devoluto in sede di rinvio alla Corte d’appello anconetana dalla sentenza rescindente di questa Corte n. 17789/2019 (di “accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine” con “indagini sulla situazione generale esistente nel Paese del richiedente asilo… specifiche ed accurate con indicazione dei siti online o delle altre fonti maggiormente accreditati che vengono consultati sul punto”: in accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri), la verifica di effettività della situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal richiedente, astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sulla scorta di un accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. 28 giugno 2018, n. 17075), secondo un consolidato indirizzo per il quale le fonti di informazioni devono essere attendibili, puntualmente indicate e aggiornate a tale momento (Cass. 28 giugno 2018, n. 17075; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819);

3.3. suddetto accertamento non è stato adeguatamente svolto dalla sentenza rescissoria, posto che: da un lato, essa ha omesso un esplicito riferimento, tanto meno puntuale, alle dichiarazioni rese dal richiedente, la cui credibilità andava verificata nella loro comparazione, nell’esame del caso specifico, con le fonti informative assunte; dall’altro, avendo il ricorrente indicato specificamente gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito ha deciso sulla base di informazioni non più attuali, pure contenendo precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte (in particolare, con il terzo motivo, a pgg. 8 e 9 del ricorso), in modo da consentire alla Corte di cassazione l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728);

4. il ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 10 Cost. ed omessa motivazione e nullità della sentenza, per omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria, senza alcun esame dei suoi presupposti, per il laconico riferimento “in aggiunta” agli sviluppi della situazione socio-politico del (OMISSIS) “anche sotto il profilo della protezione umanitaria” (quarto motivo);

5. esso è assorbito;

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, in relazione ai primi tre motivi, assorbito il quarto, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi, assorbito il quarto; cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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