Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19320 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18863-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BASTOGI SPA, (in qualità di cessionaria di FIMI-FIDUCIARIA MOBILIARE

ED IMMOBILIARE SPA) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE e GIUSEPPE

PIZZONIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 496/22/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello della s.p.a. Bastogi contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della società avverso il diniego di rimborso IRPEG, per l’anno 1978;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato che l’indicazione nella dichiarazione di un credito d’imposta avrebbe costituito già istanza di rimborso, con il coevo obbligo dell’Amministrazione di procedere alla relativa liquidazione, e che sarebbero spettati gli interessi anatocistici per il ritardato rimborso dei crediti fiscali.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis, 38 e 43 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè, in materia di rimborso dei crediti di imposta, esposti in dichiarazione e contestabili dall’Amministrazione anche in mancanza di atti di accertamento e di decorso dei relativi termini, sarebbe dovuto essere il contribuente a dare la prova dell’effettiva esistenza del credito;

che, col secondo, denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. e della L. n. 248 del 2006, art. 37, comma 50 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: per la produzione di interessi anatocistici sarebbe stata assolutamente imprescindibile la sussistenza di una domanda giudiziale o di una convenzione posteriore alla loro scadenza;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che, invero, in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum” (Sez. U, n. 5069 del 15/03/2016; Sez. 5, n. 12557 del 17/06/2016);

che anche il secondo motivo è fondato;

che, sempre in tema di rimborsi d’imposta, gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso di imposta al contribuente non sono dovuti a decorrere dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 50, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, mentre il principio dettato dall’art. 1283 c.c. continua ad applicarsi per il periodo anteriore, attesa la portata innovativa e non interpretativa dell’art. 37, comma 50 cit. (Sez. 5, n. 17993 del 19/10/2012);

che pertanto, per il periodo anteriore al luglio 2006, occorre che vi sia stata una specifica domanda giudiziale da parte del contribuente o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi (Sez. 5, n. 11171 del 10/05/2013);

che tale domanda o convenzione manca;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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