Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1932 del 28/01/2010
Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1932
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13073-2007 proposto da:
PLEC S.P.A. UNI PERSONALE, in persona del suo Amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 123, presso lo
studio dell’avvocato ANTONELLI ROBERTO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MELONI ELIO MARIA, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
P.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 264/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del
23/06/06, depositata l’8/09/06;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, PLEC SPA UNIPERSONALE, impugna sentenza della Corte di appello di cagliari n. 264 del 2006 depositata 21 febbraio 2007.
Parte intimata, P.F., non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state depositate memorie.
All’udienza in camera di consiglio la Procura Generale concludeva in senso conforme alla relazione del consigliere relatore.
La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso del consigliere relatore, che di seguito si riporta, al quale non sono state rivolte critiche di sorta.
“Il ricorso, quanto alla formulazione dei quesiti, non appare rispondente alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c..
Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto ratione temporis (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6, citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso di cui al 5 con la chiara indicazione del fatto controverso.
L’impugnazione in esame, pur deducendo nei motivi cui è affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258).
Altrettanto è da dirsi per le censure sollevate con riferimento a vizi di motivazione, che non appaiono correttamente formulate, atteso che la loro esposizione non si conclude con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità, in conformità con l’orientamento espresso di recente dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 del 2007”.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010