Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1932 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27138/2008 proposto da:

H.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO

MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato SCARINGELLA MASSIMILIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VIRGILIO Maria, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO Luigi,

MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis (ATTO DI COSTITUZIONE) depositato il 02/01/2009);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 245/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/09/2007 R.G.N. 94/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato SCARINGELLA MASSIMILIANO per delega VIRGILIO MARIA e

l’avv.to Caliulo Luigi per INPS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per: inammissibile per tardività.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 17.4/20.9.2007 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Padova il 27.10.2003/11.2.2204, impugnata dall’Università degli Studi di Padova, dichiarava il diritto di H.K., già lettrice di lingua e letteratura tedesca presso la detta Università, a percepire le differenze retributive tra quanto percepito annualmente dall’1.1.1980 al 31.10.1985 e la retribuzione annua spettante ai ricercatori universitari confermati a tempo definito.

Osservava in sintesi la corte territoriale che il rapporto contrattuale doveva considerarsi sin dall’origine quale rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, in relazione al trattamento economico, trovava applicazione la L. n. 63 del 2004, e quindi che doveva riconoscersi “il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli” (art. 1), risultando tale norma riferibile a tutti i collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, ancorchè non dipendenti da alcuna delle università contemplate nella disposizione medesima.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso H.K. con due motivi. Resiste con controricorso l’INPS. Ha depositato comparsa di costituzione, ma non ha svolto attività difensiva, l’Università degli Studi di Padova.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 382 del 1990, art. 28, dell’art. 36 Cost., della L. n. 63 del 2004, art. 1, rilevando che la corte territoriale aveva erroneamente trascurato di considerare che l’Università di Padova non risultava compresa fra quelle considerate dalla legge e che tale disciplina era applicabile solo ai collaboratori linguistici ex lettori, laddove la ricorrente, pur essendo stata assunta D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28, non aveva successivamente lavorato alle dipendenze dell’università quale collaboratrice linguistica.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento al contenuto delle mansioni svolte, che attenevano all’esercizio della funzione docente, pur essendo stati i lettori assunti per meri fini di “esercitazione”.

Il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza dall’impugnazione, proposta (con atto notificato il 5.11.2008) oltre il termine previsto dal l’art. 327 c.p.c.; termine che, con riferimento alle controversie di lavoro, non è soggetto,come noto, anche per ciò che riguarda i giudizi di cassazione, alla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali (v. ad es. SU n. 749/2007).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’INPS, che liquida in Euro 13,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorario di avvocato, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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