Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1932 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1932 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 1648-2017 proposto da:
LOGGINI GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POLIBIO, 45, presso lo studio dell’avvocato ERICA DEURINGER,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUNIO LUIGI MASSA;

– ricorrente contro
GAIA SPA;

– intimataavverso la sentenza n. 1136/2016 del TRIBUNALE di LUCCA,
depositata il 25/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/11/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILLA;

Data pubblicazione: 25/01/2018

t

RG 1648/2017
RITENUTO IN FATTO
1 D Tribunale di Lucca, con sentenza depositata il 25.5.2016 ha
dichiarato inammissibile, salvo che in ordine alle spese, l’appello
proposto da Gabriela Loggini contro la sentenza 369/13 del Giudice di
Pace di Viareggio che aveva rigettato la domanda, da essa proposta
contro Gaia spa, volta a conseguire il rimborso della somma di C.

Secondo il Tribunale la sentenza non era appellabile perché emessa
secondo equità e perché non ricorrevano neppure le altre condizioni
previste dall’art. 339 comma 3 cpc, cioè la violazione di norme sul
procedimento, norme costituzionali e principi regolatori della materia.
In ordine alla regolamentazione delle spese, secondo il Tribunale
risultava violata la regola del limite massimo di condanna alle spese nel
giudizio davanti al giudice di pace per cause fino a C. 1.100,00 e quindi
la violazione del principio regolatore della materia c’era stata.
Di conseguenza l’importo di C. 500,00 fissato dal primo giudice è
stato ridotto a C. 215,52.
2 La sentenza è stata impugnata dalla Loggini con ricorso per
cassazione sulla base di due motivi.
3 Gaia spa è rimasta intimata.
4 Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta
infondatezza dei motivi.
In data 27.11.2017 è pervenuta una memoria da parte della
ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Premesso il rilievo della tardività del deposito della memoria
(per violazione del termine di cinque giorni prima dell’adunanza previsto
dall’art. 380 bis cpc), osserva il Collegio che col primo motivo, attinente
alla declaratoria di inammissibilità dell’appello, si denunzia violazione dei
principi regolatori della materia contrattuale (artt. 1917, 1321, 1323
cc).
Il motivo è manifestamente infondato.

279,00 per consumo anomalo di acqua derivante da una perdita occulta.

RG 1648/2017
Come esposto in narrativa, il valore della causa era inferiore a 300
euro e quindi non vi è dubbio che la sentenza di primo grado era stata
pronunciata secondo equità, come correttamente rilevato dal Tribunale.
Sulla dedotta violazione dei principi regolatori, va richiamato
l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazione
delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l’appello

sensi dell’art. 342 cpc, qualora non indichi il principio violato e come la
regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in
contrasto (Sez. 6-2 11.2.2014 n. 3005).
Nel caso di specie, dagli atti del processo – che la natura del vizio
dedotto consente di esaminare – risulta che con l’atto di appello la
Loggini, dopo essersi dilungata sulle vicende del giudizio di primo grado,
si è soffermata a ricostruire i fatti (pagg. 3 e 5) denunziando poi (pagg.
5 e 6) la violazione della disciplina dettata dall’art. 1917 cc perché afferma – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’utente
non aveva alcuna azione diretta contro la compagnia assicuratrice.
Osserva poi che il riconoscimento del guasto da parte di Gaia
comportava il riconoscimento della richiesta di restituzione dell’importo
erroneamente pagato e svolge alcune considerazioni sulla accettazione
del contratto di assicurazione. L’appello prosegue con la doglianza sulla
condanna alle spese con la riproposizione delle istanze istruttorie
(interrogatorio formale del legale rappresentante della Gaia e prova
testimoniale).
Come è agevole rilevare, l’atto di appello, così come impostato,
non affrontspecificamente la questione dei principi regolatori della
materia (che – è bene precisarlo – non corrispondono a singole norme
regolatrici della specifica materia in questione, ne’ alle regole accessorie
e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono
enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia
stessa (v. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 15678 del 2015) ed allora

3

per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai

i
RG 1648/2017
correttamente l’appello è stato dichiarato inammissibile, né oggi il
ricorso per cassazione può sopperire al difetto dell’atto di gravame.
2 Col secondo motivo si deduce, con riferimento alla disposta

compensazione delle spese di appello, la violazione degli artt. 91 e 92
comma 2 cpc (violazione del principio della soccombenza) perché nel
caso di specie non vi era stata soccombenza reciproca ma accoglimento

Anche tale motivo è manifestamente infondato perché la
ricorrente non considera la dichiarazione di inammissibilità dell’appello
(che certamente la vedeva soccombente) e quindi correttamente è stata
ravvisata la reciproca soccombenza.
In conclusione, il ricorso va respinto, ma senza addebito di spese,
stante la mancanza di attività difensiva dell’altra parte.
Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente
al 30 gennaio 2013 ed è stato respinto, sussistono le condizioni per dare
atto — ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 –
quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002— della
sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara
la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.
13.
Roma, 30.11.2017.

parziale dell’appello, essendo stato ridotto l’importo delle spese.

RG 1648/2017

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