Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19319 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19319 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 26600-2007 proposto da:
DE SIMONE MICHELE DSMMHL69P09G8131, domiciliato ex
lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GAGLIARDI CIRO giusta delega in atti;
– ricorrente –


2013
1276

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 10532/2006 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 23/10/2006, R.G.N. 2679/2005;

1

Data pubblicazione: 21/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso;

2

Svolgimento del processo

Michele De Simone convenne in giudizio dinanzi al Giudice
di Pace di Napoli la Assicurazioni Generali s.p.a. per
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a
seguito dell’investimento ad opera del conducente di un

La convenuta si costituì impugnando la domanda attrice.
All’esito dell’istruttoria il Giudice rigettò la domanda
del De Simone compensando le spese.
Avverso tale sentenza propose appello lo stesso De Simone
deducendo che erroneamente il Giudice di Pace non aveva tenuto
conto delle risultanze istruttorie e dei documenti depositati.
Il Tribunale, in riforma dell’impugnata sentenza, ha
condannato la Generali Assicurazioni spa al pagamento, a
titolo di risarcimento danni, della somma di E 3.147,46, oltre
accessori; ha condannato la società appellata al pagamento
delle spese processuali del doppio grado di giudizio che ha
liquidato nel loro complessivo ammontare in E 15,00 per spese
vive, E 1.112,00 per diritti ed E 1.300,00 per onorario.
Propone ricorso per cassazione Michele De Simone con un
unico motivo.
Parte intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso si denuncia «Violazione e
falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 4 d.m.
3

ciclomotore non identificato.

585/1994, dell’art. 4 d.m. 127/2004 nonché dell’art. 24 legge
794/1942.
Contraddittorietà della motivazione.»
Sostiene parte ricorrente che il Tribunale di Napoli ha
violato e falsamente applicato le suddette norme operando una

giudizio in favore della parte vittoriosa “assolutamente
incomprensibile e immotivata”, non consentendo così alla parte
l’accertamento della conformità della liquidazione effettuata
a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, in relazione
all’inderogabilità dei minimi tariffari.
In particolare, sottolinea parte ricorrente, nonostante
in atti fossero depositate le note spese specifiche sia per il
primo che per il secondo grado, il Giudice di Appello si è
limitato ad una globale determinazione delle spese, diritti ed
onorari per il doppio grado di giudizio, inferiore a quella
esposta nella nota spese, omettendo non solo di motivare
l’eliminazione e/o riduzione di voci effettuata, ma
addirittura non indicando neppure quali voci ha ritenuto di
eliminare o ridurre, in aperta violazione delle norme sopra
richiamate.
Il motivo è inammissibile.
In tema di giudizio per cassazione, l’onere del
ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod.
proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2
4

liquidazione delle spese processuali del doppio grado del

febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità
del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o
accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è
soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle
forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti

fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e
ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il
deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo
presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la
sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto
ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma,
in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di
inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli
atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli
stessi (Cass., 3 novembre 2011, n. 22726).
Nella fattispecie in esame non risulta dove e quando sono
state depositate le notule né le stesse sono state riprodotte
nel ricorso.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile e, in assenza di attività difensiva di parte
intimata nulla deve disporsi per le spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.

5

nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla si
dispone per le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 6 giugno 2013
Il resideipluk
ii
,

CORTESUPREMANCASSCONE
Si attesta la registrazione presso

%

Il Consigliere estensore

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