Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19319 del 19/07/2018
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19319 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
ORDINANZA
sul ricorso 6812/2015 proposto da:
Gandini Mauro, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo
Poma n.4, presso lo studio dell’avvocato Baliva Marco, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Carimati
Filippo, Zamponi Stefano, Poggi M. Antonia, giusta procura in
calce al ricorso;
–
ricorrente
–
contro
Colombo Lorenzo, Colombo Luigi, elettivamente domiciliati in
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Roma, Via Bertoloni n.44, presso lo studio dell’avvocato Minoli
Luca, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
Data pubblicazione: 19/07/2018
Sommariva Luca, Gattai Bruno, giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
–
controricorrenti e ricorrenti incidentali
–
Palese Umberto, elettivamente domiciliato in Roma, Borgo
Angelico n.6, presso lo studio dell’avvocato Casale Vincenza,
rappresentato e difeso dagli avvocati Di Pentima Patrizia,
Mattiello Massimo, giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
–
contro ricorrente e ricorrente incidentale
–
nonché contro
Samas Italy S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, in
persona del legale rappresentante e del liquidatore pro tempore,
e Ruttico Mauro, elettivamente domiciliati in Roma, Via delle
Quattro Fontane n.161, presso lo studio dell’avvocato Di Peio
Filippo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Toffoletti Luca, giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
–
controricorrenti e ricorrenti incidentali
–
e sul ricorso proposto da:
Lo Bue di Lemos Gaetano, Zambon Franco, Rivetta Giovanni,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Cassiodoro n.19, presso
lo studio dell’avvocato Calo’ Maurizio, tutti rappresentati e difesi
dall’avvocato Maggioni Giuseppe, e solo per il terzo anche
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nonché contro
dall’avvocato Difino Matteo, giusta procure a margine del ricorso
successivo;
-ricorrenti successivi-
Samas Italy S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, in
persona del legale rappresentante e del liquidatore pro tempore,
e Ruttico Mauro, elettivamente domiciliati in Roma, Via delle
Quattro Fontane n.161, presso lo studio dell’avvocato Di Peio
Filippo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Toffoletti Luca, giusta procura in calce al controricorso
successivo;
-controricorrenti successivi-
e contro
Coruzzi Bruna, Vaini Ottaviano;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4361/2014 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 04/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/04/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE
AUGUSTINIS UMBERTO che ha chiesto l’estinzione per rinuncia;
udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali Samas +1,
l’Avvocato Iolanda Boccia, con delega orale, che rinuncia.
LA CORTE OSSERVA
1. — Samas Italy s.p.a. agiva nei confronti dei propri
amministratori e sindaci domandandone la condanna al
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contro
risarcimento del danno.
Il Tribunale di Sondrio rigettava la domanda ritenendo
provata la nullità delle delibera del 20 aprile 2004 con cui
l’assemblea totalitaria dei soci aveva approvato l’esercizio
particolare, che la delibera in questione fosse viziata per
l’illiceità dell’oggetto, essendo intercorso tra i membri del
consiglio di amministrazione Ottaviano Vaini e Saulle Barbieri e
Mauro Ruttico un pactum sceleriris idoneo a influenzare la
maggioranza in sede di assemblea: in particolare, ad avviso del
Tribunale, la delibera aveva ad oggetto l’azione di responsabilità
nei confronti di tutti gli amministratori e sindaci, ma risultava
simulata nella parte che riguardava Vaini e Barbieri in quanto
tra le parti vi era l’accordo di concludere una transazione che
implicava il riconoscimento, in favore della società, di una
somma contenuta e di mantenere lo stesso Vaini nella carica di
presidente del consiglio di amministrazione fino all’approvazione
della detta delibera: rilevava in proposito il Tribunale che in
mancanza di una siffatta pattuzione Vaini non avrebbe rischiato
per sé e per il suocero Barbieri una pesante azione di
responsabilità, votando a favore di essa.
2. — Proposto gravame, la Corte di appello di Milano, con
sentenza del 4 dicembre 2014, riformava a sentenza di prime
cure: dichiarava la legittimità della delibera assembleare con cui
era stato approvato l’esercizio dell’azione di responsabilità,
riconosceva la responsabilità di Luigi Colombo, Lorenzo
Colombo, Mauro Gandini e Umberto Palese, nella loro qualità di
amministratori, e di Gaetano Lo Bue di Lemos, Franco Zambon
e Giovanni Rivetta, nella loro qualità di sindaci per talune delle
condotte illecite oggetto di giudizio, e li condannava al
risarcimento del danno in diversa misura.
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dell’azione di responsabilità. Il giudice di prime cure riteneva, in
3. — La sentenza è stata impugnata per cassazione da
Gandini, che ha fatto valere dieci motivi, dai Colombo, che ne
hanno articolati dodici, da Palese, che ne ha formulati dieci, da
Lo Bue di Lemos, Rivetta e Zambon, che ne hanno dedotti
e Bruna Coruzzi, erede di Saulle Barbieri, sono stati intimati ma
non hanno svolto difese.
4.
— Tutte le parti costituite, presentando un’istanza
congiunta, hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi e
chiesto alla Corte di provvedere alla declaratoria di estinzione
del giudizio di legittimità a spese compensate.
5. — Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 390 c.p.c., deve
disporsi in conformità. Non deve provvedersi sulle spese
processuali, giusta l’art. 391, comma 4, c.p.c.; non trova infine
applicazione l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228
del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente
l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato; infatti, la richiamata disposizione non opera in caso di
rinuncia al ricorso per cassazione in quanto la misura da essa
contemplata
si
applica
ai
soli
casi
tipici
del
rigetto
dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o
improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu
sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,
pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 12
novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di cons lio della la
Sezione Civile, in data 24 aprile 2018.
I Pr
tredici, e da Samas e Ruttico, che ne hanno formulati tre. Vaini