Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19318 del 22/09/2011
Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19318
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI
145, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI ROBERTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIAMPORCARO LORENZO, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
MONTEPASCHI SERIT SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 41/2005 del GIUDICE DI PACE di PALMA DI
MONTECHIARO, depositata il 30/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 30.5.2005, il Giudice di Pace di Palma di Montechiaro ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sull’opposizione proposta da S.P. avverso 11 cartelle esattoriali emesse dalla concessionaria S.p.A. Montepaschi SERIT, per il mancato pagamento della TARSU relativa al periodo 1989-1998, affermando la competenza del Tribunale di Agrigento, trattando si di materia tributaria.
Per la cassazione della sentenza, ricorre lo S.. L’intimata non ha presentato difese.
Motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col proposto ricorso, S.P. denuncia difetto di motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di revoca del provvedimento di fermo amministrativo, illegittimamente applicato dalla concessionaria, di cui aveva chiesto la revoca.
Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata si è limitata a decidere sulla competenza, senza fare alcun cenno al provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura del ricorrente. Costui, in sede di legittimità, avrebbe, quindi, o dovuto sostenere di aver sollevato la questione a tempo debito, denunciando l’omessa pronuncia – ex art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, riproducendo testualmente, nel rispetto del principio di autosufficienza, quelle parti del ricorso nel quale avrebbe introdotto la domanda, onde consentire a questa Corte la conoscenza dei dati fattuali indispensabili per la decisione, oppure riconoscere che si tratta di domanda nuova. Insomma, per difetto di autosufficienza o per novità, il ricorso è, comunque, inammissibile.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di difese da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011