Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19318 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI

145, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI ROBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIAMPORCARO LORENZO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MONTEPASCHI SERIT SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 41/2005 del GIUDICE DI PACE di PALMA DI

MONTECHIARO, depositata il 30/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 30.5.2005, il Giudice di Pace di Palma di Montechiaro ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sull’opposizione proposta da S.P. avverso 11 cartelle esattoriali emesse dalla concessionaria S.p.A. Montepaschi SERIT, per il mancato pagamento della TARSU relativa al periodo 1989-1998, affermando la competenza del Tribunale di Agrigento, trattando si di materia tributaria.

Per la cassazione della sentenza, ricorre lo S.. L’intimata non ha presentato difese.

Motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col proposto ricorso, S.P. denuncia difetto di motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di revoca del provvedimento di fermo amministrativo, illegittimamente applicato dalla concessionaria, di cui aveva chiesto la revoca.

Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata si è limitata a decidere sulla competenza, senza fare alcun cenno al provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura del ricorrente. Costui, in sede di legittimità, avrebbe, quindi, o dovuto sostenere di aver sollevato la questione a tempo debito, denunciando l’omessa pronuncia – ex art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, riproducendo testualmente, nel rispetto del principio di autosufficienza, quelle parti del ricorso nel quale avrebbe introdotto la domanda, onde consentire a questa Corte la conoscenza dei dati fattuali indispensabili per la decisione, oppure riconoscere che si tratta di domanda nuova. Insomma, per difetto di autosufficienza o per novità, il ricorso è, comunque, inammissibile.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di difese da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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