Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19318 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19318 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 26338-2007 proposto da:
DIMARCO

O

DI

MARCO

PAOLO

DMRPLA81TO1D969B,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI
209, presso lo studio dell’avvocato BUZZI ALBERTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SCANCARELLO
ANGELO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

RIZZO LUCILLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

Data pubblicazione: 21/08/2013

PECORELLA VINCENZO con studio in NAPOLI, VIA DE
PRETIS 62 giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

PORRU ORESTE, PORRU DAVIDE, MILANO ASSICURAZIONI

– intimati –

avverso la sentenza n. 3184/2006 del TRIBUNALE di
GENOVA, depositata il 13/09/2006, R.G.N. 8039/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

2

S.P.A.;

Svolgimento del processo

Lucilla Rizzo convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di
Pace, Oreste Porru e la Nuova MAA Assicurazioni s.p.a.
chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver
subito a seguito di un incidente stradale nel quale, mentre

scooter proveniente dall’opposta direzione che percorreva
contromano la sua stessa corsia di marcia.
La Rizzo nel sinistro riportò lesioni personali.
Oreste

Porru si

costituì negando di essere il

proprietario del suddetto scooter ed affermò di non essere al
corrente dell’incidente.
Anche la Nuova MAA, costituendosi in giudizio, sostenne
che il convenuto Oreste Porru non era né il proprietario né il
conducente del veicolo da essa assicurato. Riferì di aver
offerto all’attrice, ai sensi dell’art. 2054 c.c., la somma di
C 458,10, che era stata rifiutata dalla Rizzo. Chiese perciò
che il Giudice, dopo aver ordinato l’integrazione del
contraddittorio nei confronti del proprietario dello scooter,
Paolo Di Marco, respingesse le domande proposte nei suoi
confronti o, in subordine, accertasse che la sua offerta era
congrua.
Il Giudice ordinò l’integrazione del contraddittorio nei
confronti del Di Marco e di Davide Porru, rispettivamente
proprietario e conducente dello scooter.
3

era a bordo del suo scooter, era stata investita da altro

Davide Porru si costituì negando la fondatezza delle
domande attrici; sostenne che tra il suo scooter e quello
della Rizzo non vi era stato alcuno scontro e che la Rizzo era
caduta perché aveva perso l’equilibrio a causa della ripidità
della strada.

domande attrici delle quali chiese il rigetto.
Il Giudice dichiarò che l’incidente si era verificato per
responsabilità esclusiva di Davide Porru e, dopo aver dato
atto che la Rizzo era stata integralmente risarcita dalla
Milano Assicurazioni (incorporante della Nuova MAA) dichiarò
cessata la materia del contendere sulle sue domande. Dichiarò
il difetto di legittimazione passiva di Oreste Porru e
condannò Davide Porru e Paolo Di Marco a rifondere alla Rizzo
le spese di lite.
Proposero appello Oreste Porru e Davide Porru.
Il primo lamentò che il Giudice di Pace, pur avendo
accolto la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva,
non aveva poi liquidato in suo favore le spese di lite.
Il secondo lamentò:
a) che il Giudice di Pace aveva valutato erroneamente le
prove assunte ed aveva attribuito alle dichiarazioni da lui
rese in sede d’interpello un contenuto confessorio che in
realtà non avevano;

4

Anche il Di Marco si costituì negando la fondatezza delle

b)

che era stata consentita alla Rizzo una

mutati°

libelli illegittima in quanto essa, nel capitolare le istanze
istruttorie, aveva allegato una dinamica del sinistro diversa
da quella esposta nell’atto di citazione ed era stata poi
ammessa a provare tale dinamica;

danno per i quali l’attrice aveva chiesto il risarcimento;
d)

che era stata dichiarata cessata la materia del

contendere sulle domande attrici, senza accertare se fosse
effettivamente intervenuta una transazione che comportasse il
venir meno della materia del contendere;
e) che le spese di lite erano state liquidate in modo
eccessivo.
La

Rizzo

si

costituì

eccependo

preliminarmente

l’inammissibilità dell’appello per essere stato proposto dopo
il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza. Nel
merito ne sostenne l’infondatezza chiedendo la reiezione del
gravame e la condanna degli appellanti alla rifusione delle
spese di lite.
Anche la Milano si costituì negando la fondatezza
dell’appello e ne chiese il rigetto.
Paolo di Marco propose appello incidentale per motivi
analoghi a quelli addotti da Davide Porru.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in
parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato
5

c) che il Giudice non aveva motivato sui vari tipi di

compensate le spese del processo di primo grado fra Oreste
Porru e Lucilla Rizzo ed ha confermato nel resto la detta
sentenza.
Ai fini che qui interessano, respingendo l’appello, ha
condannato Davide Porru e Paolo Di Marco a rifondere agli

Nuova MAA Assicurazioni s.p.a.) le spese del secondo grado.
Propone ricorso per cassazione Paolo Di Marco con tre
motivi e presenta memoria.
Resiste con controricorso Lucilla Rizzo che chiede la
condanna del Di Marco al pagamento delle spese e competenze
relative al procedimento ex art. 373 c.p.c., con attribuzione
al procuratore antistatario.
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso si denuncia «Violazione
e/o falsa applicazione (art. 360/3 c.p.c.) delle norme in tema
di responsabilità e danno da fatto illecito e correlato onere
della prova (artt. 2043, 2056, 1223, e 2697 c.c.) utilizzo e
valutazione dei risultati istruttori (artt. 115 e 116 c.p.c.),
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360/5 c.p.c.).»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Se in difetto di accertamento dell’an e/o del

quantum del

danno-conseguenza, rappresenti corretta applicazione degli
6

appellati Lucilla Rizzo e Milano Assicurazioni s.p.a. (già

artt. 2043, 2056, 1223 e 2697 c.c., l’accoglimento della
domanda risarcitoria e/o la condanna del convenuto al
pagamento delle spese di lite a favore dell’attore; ovvero se
sia conforme a diritto la statuizione che, in presenza di
accordo transattivo tra l’attore e il convenuto, accordo

irrilevante detto accertamento

sull’an

e/o sul

quantum

del

danno-conseguenza al fine di definire il giudizio tra l’attore
e i rimanenti convenuti, condebitori in solido ed estranei
alla pattuizione conciliativa.»
Sostiene parte ricorrente che la ricostruzione dei fatti
operata dall’attrice non supporta né

l’an né il quantum della

domanda e che la motivazione del Tribunale poggia su elementi
di prova ingiustificatamente ed inidoneamente preferiti
rispetto al complesso delle acquisizioni istruttorie, di segno
assolutamente sfavorevoli alla pretesa attorea.
È dunque chiaro, prosegue parte ricorrente che l’attrice,
in movimento o ferma che fosse all’approssimarsi del Porru,
arrestandosi è caduta dal motociclo senza scontro con il Porru
il quale procedeva a passo d’uomo a circa 1 metro e senza
evidenze istruttorie di segno contrario.
Osserva in particolare il ricorrente: 1) che la Rizzo in
atto di citazione afferma essersi verificato uno scontro fra i
due scooter mentre successivamente esclude tale scontro ed
afferma di aver “inchiodato” la moto, dopo aver visto il
7

comportante integrale soddisfacimento del primo, ritiene

Porru, e di essere caduta; 2) che tale versione è confermata
dalle testimonianze assunte in istruttoria, mentre non è
attendibile la teste Bagnara, ripresa dal Tribunale, in quanto
la stessa non ha visto la caduta; 3) che in mancanza di
scontro fra veicoli toccava alla

Rizzo

provare la condotta

danno.
Per quanto riguarda il quantum sostiene il ricorrente che
nell’istruttoria è stata evidenziata l’assenza di danni nel
ciclomotore della Rizzo e che pertanto la condotta colposa del
Porru non avrebbe potuto condurre al risarcimento per difetto
del danno.
Il motivo è infondato.
L’impugnata sentenza, alle pp. 6 e 7, dopo aver esaminato
la dinamica del sinistro, ha espressamente respinto il motivo
proposto dal Di Marco osservando che dall’interrogatorio
formale del Porru è emerso come questi abbia dichiarato che
stava percorrendo la strada contromano per cercare un
parcheggio e che la

Rizzo

usciva da una strada privata

ripidissima. Il Porru ha così ammesso indirettamente che
l’incidente avvenne dopo che la

Rizzo

aveva superato la

discesa per cui si deve escludere che quest’ultima abbia perso
il controllo del veicolo a causa della ripidità della strada
che stava percorrendo.

8

colposa del convenuto e il nesso causale fra questa e il

Per il Giudice di secondo grado le dichiarazioni del
Porru e del teste da lui chiamato sono contrastanti in quanto,
da un lato, si dichiara che la Rizzo è caduta a causa della
ripidità della discesa, dall’altro che la stessa era ferma
allo stop.
verosimile

appare

invece

al

Tribunale

la

ricostruzione operata dalla Rizzo, confermata dalla teste
Bagnara, secondo cui la caduta è imputabile al comportamento
colposo del Porru che procedeva contromano.
Nella fattispecie in esame il Tribunale, ai fini
dell’attribuzione della responsabilità, non ha comunque tenuto
conto dell’accordo transattivo intervenuto fra le parti, ma ha
accertato in concreto la responsabilità stessa fornendo una
adeguata motivazione della soluzione adottata.
Si deve peraltro rilevare che in tema di sinistri
derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del
giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica
dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti
dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti
coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari
dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del
rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti
e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto,
che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il
ragionamento posto a base delle conclusioni sia
9

Più

caratterizzato, come nella specie, da completezza, correttezza
e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche
per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno
dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art.
2054 c.c. (Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028).

merito la valutazione della attendibilità dei testi (Cass., 5
ottobre 2006, n. 21412).
In sintesi il ricorrente, pur denunciando un
iudicando,

error in

lamenta una ricostruzione della dinamica del

sinistro diversa da quella a lui favorevole e sottopone
comunque a questa Corte un quesito non congruo rispetto alla
ratio decidendi della sentenza.
Con il secondo motivo del ricorso si denuncia «Violazione
e/o falsa applicazione (art. 360/3 c.p.c.) degli artt. 1304/1
c.c. e 100 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio (art. 360/5 c.p.c.).»
Secondo il ricorrente la mancata conoscenza dell’accordo
transattivo intervenuto fra la Rizzo e l’Assicurazione gli ha
impedito di beneficiare di tale accordo mentre il Tribunale
avrebbe dovuto decidere sul quantum.
La denunciata violazione dell’art. 1304, l ° comma, c.c. è
inammissibile in quanto formulata per la prima volta in
cassazione.
10

Del pari rientra nella discrezionalità del giudice di

Infatti nel relativo giudizio, che ha per oggetto solo la
revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale
del processo ed alle questioni di diritto formulate, non sono
proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione
diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che

delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi
nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti
(Cass., 26 marzo 2012, n. 4787).
Emerge al riguardo dall’impugnata sentenza che il Di
Marco così concludeva in appello: «In riforma della sentenza
del giudice di Pace (…) ed anche in accoglimento del presente
appello incidentale, ferme le riserve in atti e previa ogni
declaratoria meglio vista, respingere la domanda della Rizzo
ed annullare le consequenziali statuizioni sulle spese di lite
(…).»
Non

senza

rilevare

che,

essendo

la

transazione

satisfattiva per il danneggiato, difetta l’interesse del Di
Marco sul punto, perché con la stessa egli viene liberato
dagli obblighi del pagamento.
Con il terzo motivo si denuncia «Violazione e/o falsa
applicazione (art. 360/3 c.p.c.) degli artt. 91, 92, 93 e 112
c.p.c. nonché dell’art. 62 R.D.L. 1578/83, nonché omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360/5 c.p.c.).»
11

si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o, nell’ambito

Sostiene il ricorrente che la Corte non avrebbe dovuto
rigettare la sua censura circa l’eccessiva liquidazione delle
spese processuali a favore del distrattario e comunque lamenta
l’omessa decurtazione delle spese già riconosciute
all’avvocato dell’attrice con l’atto di transazione.

motivazione della decisione della sentenza che ha ritenuto non
eccessiva la liquidazione perché, anche se il valore della
causa era modesto, l’attività difensiva è stata consistente.
È al riguardo giurisprudenza consolidata che la
liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri
discrezionali del giudice del merito, potendo essere
denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio
della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe
professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le
singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di
legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass., 4
luglio 2011, n. 14542).
Per quanto riguarda invece la richiesta di decurtazione
delle spese pagate dall’assicurazione all’avvocato
dell’attrice deve rilevarsi che si tratta di domanda nuova,
come tale inammissibile, o di omessa pronuncia che doveva
essere denunciata ai sensi dell’art. 112 c.p.c. se formulata
in appello.

12

Il motivo è inammissibile in relazione alla corretta

Manca di specificità il riferimento alla dedotta
violazione dell’art. 62 R.d.l. n. 1578/1933 in quanto se tale
violazione è riferita al grado d’appello deve rilevarsi che
gli avvocati erano due ma difendevano due parti diverse (Rizzo
e Milano Assicurazioni) per cui andavano liquidate le due

il motivo risulta non autosufficiente in quanto nulla si dice
circa la dedotta doppia difesa.
In relazione alla richiesta di liquidazione delle spese
proposta ai sensi dell’art. 373 c.p.c. si osserva che il
controricorso non contiene alcun ricorso incidentale sul punto
e comunque anche ammesso che si possa scrutinare tale
richiesta (v. Cass., 2001/7520 e Cass., 2004/3738) resta la
impossibilità per la Corte di dare una valutazione, non
essendo indicate le voci di spesa di cui si chiede la
liquidazione.
La richiesta è pertanto inammissibile sotto due profili.
Sotto un primo profilo perché nel controricorso possono
formularsi solo difese e non nuove domande; in secondo luogo
se fosse scrutinabile la suddetta richiesta, l’onere di chi
richiede la liquidazione delle spese in oggetto deve essere
assolto con la precisa allegazione delle voci di spesa che nel
caso in esame manca.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con
condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di
13

notule. Se invece la violazione si riferisce al primo grado,

cassazione che si liquidano come in dispositivo a favore di
Lucilla Rizzo con distrazione a favore del procuratore
antistatario.
Nulla deve disporsi per le spese degli intimati che non
hanno svolto attività difensiva.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente
alle spese del giudizio di cassazione che liquida in favore di
Lucilla Rizzo in C 1.700,00, di cui C 1.500,00 per compensi,
con distrazione in favore del procuratore antistatario. Nulla
per le spese degli intimati che non hanno svolto attività
difensiva.
Roma, 6 giugno 2013

P.Q.M.

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