Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19318 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 19318 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: DI MARZIO PAOLO

Data pubblicazione: 19/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Eurospital Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-

presentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso,
dagli Avv.ti Fabio Padovini e Romano Vaccarella, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, al
corso Vittorio Emanuele n. 269 in Roma;
– ricorrente –

contro

Banca Farmafactoring Spa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura redatta in calce al controricorso, dagli Avv.ti Alberto Santa Maria, Claudio Biscaretti di Ruffia e
Bruno Gattai, del Foro di Milano, e dall’Avv. Daniele Santosuosso, che
hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’ultimo, alla via G.G. Porro n. 15 in Roma;

e contro
Diana Bracco, rappresentata e difesa, giusta procura redatta in calce al
controricorso, dagli Avv.ti Bruno Cavallone, del Foro di Milano, e Guido
Romanelli, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del secondo, alla via Pacuvio n. 34 in Roma;
e.Dr•rì

2 E’- N

avverso
la sentenza, cron. n. 1950, pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano il
19/3/2014, e pubblicata il 27/5/2014;
lette le memorie depositate dalla ricorrente e dai controricorrenti;
ascoltata la relazione svolta in camera di consiglio dal dott. Paolo Di Marzio;
la Corte osserva:
Fatti di causa
la Spa Eurospital conveniva innanzi al Tribunale di Milano Farmafactoring
Spa (già Confarma Spa, ora Banca Farmafactoring Spa) illustrando di
avere aderito, sul finire degli anni ottanta, ad un consorzio tra società
operanti nel settore farmaceutico, denominato Confarma, divenendone
azionista. Nel febbraio del 2006 un nuovo socio, Alfa Investimento s.r.I.,
comunicava l’intenzione di acquisire la maggioranza del capitale sociale.
La Spa Eurospital chiedeva pertanto all’organo amministrativo di Confarma, ai sensi dell’art. 2437ter c.c., di conoscere il valore unitario di liquidazione di ciascuna azione. La società stimava il valore in Euro 25.000,00
per azione.
2

– controricorrente –

Il 20 marzo 2006 la Presidente del consorzio Confarma, l’odierna controricorrente Diana Bracco, invitava i soci a non intraprendere trattative individuali per la cessione delle proprie azioni, e si impegnava a fornire
maggiori informazioni in merito. Il 22.8.2006 il fondo di private equity
D.B. Zwirn & Co., proponeva di acquistare le azioni del Consorzio al prezzo unitario di Euro 31.000,00. Eurospital domandava informazioni al dirigente del consorzio, il quale forniva rassicurazioni che la proposta di ac-

data 18 settembre 2006, la Spa Eurospital aderiva all’offerta del fondo
straniero e cedeva le proprie azioni al prezzo offerto. Il diritto di prelazione era esercitato solo da alcuni soci, prima di tutti la Bracco. Nel dicembre 2006, a seguito dello svolgimento di un’asta competitiva, Apax Partners acquistava le partecipazioni degli altri soci di Confarma al prezzo di
50.000,00 Euro per ciascuna azione.
Eurospital proponeva allora la propria domanda, affermando la “falsità”
del valore di stima delle azioni fornita da Confarma. Sosteneva di non
essere stata informata delle trattative di vendita delle azioni che il Consorzio stava promuovendo, e di non essere stata neppure informata che
la scalata di D.B. Zwirn era stata considerata ostile, e che la Confarma
aveva promosso una procedura di vendita delle azioni mediante asta
competitiva affidata all’ impresa Lazard.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11741, dep. il 5.10.2011, riconosceva la responsabilità degli odierni controricorrenti, e li condannava a
risarcire il danno in favore di Eurospital, quantificandolo nella misura di
2.000.000,00 di Euro, oltre accessori.
La decisione del giudice di primo grado era impugnata sia da Farmafactoring Spa, sia da Diana Bracco, con separati ricorsi poi riuniti, lamentando,
per quanto ancora d’interesse, “l’insussistenza del nesso di causalità tra i
comportamenti rispettivamente addebitati a Diana Bracco e Confarma e i
danni lamentati da Eurospital” (cfr. sent. C.d’A. p. 5). La Corte d’Appello
accoglieva l’impugnazione, riformava la decisione di primo grado e rigettava integralmente la domanda di Eurospital.

3

quisto formulata dal fondo non era considerata un’operazione ostile. In

Avverso la decisione della Corte d’Appello di Milano ha proposto ricorso
per cassazione Eurospital Spa, affidandosi a due motivi. Resistono con
controricorso Diana Bracco e Banca Farmafactoring Spa.
Ragioni della decisione
1.1. – Mediante il primo motivo di ricorso l’impugnante contesta, ai sensi
dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa ap-

quinto, del codice civile. La ricorrente censura la decisione della Corte
territoriale, in particolare, per aver ritenuto indimostrata la “falsità” della
stima del valore delle azioni comunicata dal Consiglio di amministrazione
di Confarma, ritenendo la circostanza smentita dal fatto che la quantificazione era stata affidata ad un professionista esterno.
1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente critica la Corte territoriale, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.,
per essere incorsa nell’omesso esame di una pluralità di fatti idonei a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra la reticenza manifistata
da Confarma, e da Diana Bracco, ed il danno lamentato da Eurospital.
2.1. – Con il primo motivo di impugnazione, proposto per violazione di
legge, la ricorrente Eurospital Spa contesta che la Corte d’Appello abbia
escluso la falsità della indicazione del valore delle azioni comunicata dagli
amministratori di Confarma, perché quantificato sulla base di una relazione di stima redatta da un professionista estraneo alla società.
Può in proposito ricordarsi che, ai sensi dell’art. 2437 ter cod. civ., i soci
che intendano recedere hanno diritto di conoscere il valore delle proprie
azioni, che deve essere determinato dagli amministratori (comma secondo). Non è previsto il divieto, per gli amministratori, di avvalersi della
collaborazione di un professionista esterno nel provvedere alla determinazione. La Corte d’Appello ha ritenuto che la tesi dell’odierna ricorrente,
secondo cui il valore delle azioni comunicatole era affetto da “falsità”,
risulta “del resto smentita dal fatto … che la comunicazione era stata resa
sulla base di una relazione di stima redatta da professionista estraneo
4

plicazione degli artt. 2437, comma secondo, lett. b), e 2437 ter, comma

alle parti …” (sent. C.d’A., p. 9). Come emerge dallo stesso incipit utilizzato dalla Corte territoriale, non è questa l’unica, e neppure la principale,
delle ragioni che l’hanno indotta a non accogliere la tesi della “falsità”
della comunicazione di valore, sostenuta dalla odierna ricorrente. Occorre
allora sinteticamente ricordare che per contestare efficacemente una sentenza, in sede di impugnazione, occorre contrastare ogni argomento proposto nella stessa che appaia di per sé sufficiente ad assicurare fonda-

so immediatamente precedente il passo appena riportato, ha chiarito: “La
circostanza che nel marzo del 2006 Confarma e Diana Bracco avessero
fornito ad Eurospital una comunicazione falsa circa il valore di liquidazione delle azioni non ha trovato alcun riscontro probatorio negli atti di causa” (sent. C.d’A., p. 9). E’ quest’ultima, pertanto la fondamentale ed assorbente ragione per la quale la Corte territoriale ha respinto le tesi
dell’odierna ricorrente. Nel suo motivo di ricorso, pertanto, la Spa Eurospital non coglie ogni ragione della decisione, non ne contesta
l’argomento fondante, e si sofferma invece su profili marginali che, seppure le sue osservazioni dovessero reputarsi fondate, in nessuna misura
potrebbero incidere sulla decisione adottata dalla Corte territoriale, non
specificamente contestata nel suo fondamento essenziale.
Il motivo di ricorso, pertanto, si appalesa inammissibile.
2.2. – L’impugnante, con il secondo motivo di ricorso, critica la decisione
della Corte di merito per aver omesso l’esame di una pluralità di fatti oggetto di discussione tra le parti, ed in conseguenza, secondo la tesi della
ricorrente, il giudice di secondo grado è giunto ad affermare che risulta
indimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra la carenza di informazioni doverose, di cui si sono resi responsabili gli odierni controricorrenti, ed il danno patrimoniale che la Spa Eurospital ha subito per aver
ceduto le proprie azioni ad un prezzo inferiore al loro valore. Al fine di
confortare la propria critica, la ricorrente ripercorre tutta la vicenda storica dei rapporti tra le parti, e non indica uno o più fatti che, come richiesto
dalla norma processuale invocata, appaian “decisivi” ai fini della decisio5

mento alla decisione adottata. La Corte milanese, si osservi, nel capover-

ne, ma domanda di rivalutare un contesto di circostanze, per affermare
che assumano maggiore rilievo quelle che essa indica, piuttosto che quelle poste a fondamento della propria decisione da parte della Corte territoriale, senza essere in grado di indicare quale, o quali, delle circostanze
affermate assuma un rilievo tale da imporre la revisione della decisione
adottata. Domanda, in altri termini, una rivalutazione del giudizio sul fatto che non è consentito, in questi termini, al giudice di legittimità. La

pare peraltro relativa a circostanze di cui la Corte territoriale non ha
omesso l’esame, e le critiche risultano perciò, in relazione a tali profili,
inammissibili.
Le censure proposte, comunque, appaiono pure infondate.
La ricorrente lamenta reticenze informative nella dichiarazione resa da
Diana Bracco, Presidente di Confarma, in sede assembleare nel marzo
2006. Ora, a parte la considerazione che l’esame di questo fatto non è
stato omesso dalla Corte d’Appello, che lo ricorda già nel riassumere lo
svolgimento del processo, non può non osservarsi che, in assenza di elementi i quali inducessero a ritenere che, all’epoca, la Bracco già fosse a
conoscenza di informazioni utili alla Eurospital, ed avesse deciso di occultarle, la Corte di merito ha correttamente ritenuto il fatto irrilevante, e
comunque non decisivo.
Eurospital contesta pure, alla Corte milanese, l’omesso esame circa il fatto che Confarma aveva valutato come “non ostile” l’offerta di acquisto
delle azioni proposta dalla DB Zwirn, e successivamente accettata dalla
ricorrente. Ora, a parte il fatto che la Corte d’Appello non ha omesso
l’esame del fatto, ma ne ha espressamente trattato nella decisione (cfr.
sent. C.d’A., p. 9), occorre pure osservare che la Corte territoriale ha rilevato che non erano le notizie sulla ostilità o meno dell’offerta che potevano interessare ad Eurospital, al fine di decidere sulla convenienza della
vendita delle proprie azioni. Un’offerta di acquisto ostile può essere assai
vantaggiosa per il venditore, e comportare un ottimo affare in termini
economici. Un’offerta non ostile può non consentire di conseguire un

6

maggioranza delle censure proposte, anche singolarmente valutate, ap-

prezzo vantaggioso. Corretta appare pertanto la valutazione della Corte
territoriale di ritenere la circostanza non decisiva.
La ricorrente contesta anche il vizio di omesso esame in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello, in relazione alla erronea valutazione della stima
del valore delle azioni comunicata dagli amministratori di Confarma. La
critica muove invero da una petizione di principio, secondo cui il valore
delle azioni comunicatole, in prospettiva dell’esercizio del diritto di reces-

pone specifiche contestazioni in ordine alle modalità di calcolo, illustrando
pure come e dove avesse proposto le proprie censure nei gradi di merito,
deve ritenersi intenda affermare che il dato di fatto acclarato della cessione, nel dicembre del 2006, delle azioni in loro possesso dagli altri soci
al prezzo unitario di Euro 50.000,00, dimostrerebbe l’erroneità della stima di valore di Euro 25.500,00 per azione comunicatole da Confarma nel
marzo 2006. La prospettazione non appare condivisibile. Una cosa è la
stima del valore delle azioni effettuata dagli amministratori in favore del
socio che intenda recedere, un’altra cosa è il valore che all’azione può
essere attribuito dal libero mercato. Non solo. Una cosa è il valore che un
acquirente può riconoscere alle azioni detenute da un socio di minoranza,
in possesso di poco più del tre per cento del capitale sociale, un’altra cosa
è il valore che un acquirente può essere disposto a pagare per assumere
il controllo della società, come avvenuto nel dicembre 2006 con l’offerta
di acquisto accettata dagli altri soci. Tutto questo deve osservarsi anche a
prescindere dal dato di fatto che le operazioni di compravendita di azioni
poste a confronto sono state concluse a distanza di mesi, ed è ben noto
che il valore dei titoli azionari varia pressoché costantemente.
La ricorrente censura pure l’omissione dell’esame della responsabilità delle controparti per non aver fornito informazioni in data successiva al marzo 2006. La Corte d’Appello invero, anche in questo caso, esamina la
questione ed osserva che non è stata raggiunta la prova che le controparti disponessero di informazioni decisive da comunicare alla Eurospital.
Questo decisivo argomento non è sottoposto a critica specifica dalla ricorrente, che si limita ad allegare degli element – di sospetto, ritenuti però
7

so nel marzo del 2006, fosse errato (falso). Poiché la ricorrente non pro-

dalla Corte territoriale motivatamente inidonei a fondare la prova della
responsabilità delle controparti.
La ricorrente critica, ancora, l’omesso esame del colloquio intercorso tra
l’esponente di Eurospital, Cavalli, ed il Rabuffi, indicato quale esponente
di Confarma. Ebbene, la Corte territoriale non manca di esaminare
l’argomento (cfr. sent. C. d’A., p. 9) e conclude, condivisibilmente, che le
rassicurazioni circa la natura non ostile dell’offerta di acquisto di DB

ta l’esistenza di un nesso causale tra informazioni che, si osservi, si assume siano state omesse, ed il danno che afferma di aver subito la ricorrente.
Eurospital contesta poi alla Corte d’Appello l’omesso esame della comunicazione inviata dalla Bracco ai soci il 2 ottobre 2006, con la quale li invitava ad attendere prossimi sviluppi prima di valutare di cedere le proprie
azioni. Diversamente la Corte d’Appello ha ritenuto che la data in cui può
ritenersi accertato che la Confarma fosse in possesso di informazioni rilevanti, circa la possibilità di vendere le azioni a prezzo vantaggioso, deve
individuarsi nel 5 ottobre 2006. Invero, il fatto il cui esame sarebbe stato
omesso non assume il carattere della decisività. Eurospital aveva già ceduto le proprie azioni nel settembre del 2006, e non è risultata in grado
di provare che le informazioni, a lei non comunicate, fossero possedute
da Confarma prima che la vendita fosse stipulata dalla odierna ricorrente.
Anche le contestazioni mosse dalla Eurospital alla Corte di merito, per
aver omesso l’esame del dato di fatto che il primo socio ad avere esercitato la prelazione, sulle azioni cedute da Eurospital, sia stata proprio la
Bracco, di cui era parte Diana Bracco, Presidente di Confarma, la quale, a
quanto è dato comprendere, avrebbe potuto essere in possesso di informazioni non comunicate che le permettevano di sapere che le azioni
avrebbero potuto essere poi rivendute a prezzo più favorevole, rimane
allo stato di mera illazione, non potendo, perciò, costituire un fatto decisivo per il giudizio.
La Corte d’Appello fonda la propria decisione sul fatto che non si è raggiunta la prova che gli odierni controricorrenti fossero in possesso di in8

Zwirn, fornite dal Rabuffo, appaiono ininfluenti al fine di ritenere accerta-

formazioni decisive per ritenere che la cessione delle azioni da parte di
Eurospital, al prezzo di Euro 31.000,00 ciascuna, a DB Zwirm, risultasse
sconveniente. In conseguenza ha ritenuto insussistente il nesso causale
tra le pretese condotte omissive ed il danno che Eurospital lamenta di
avere subito. Queste valutazioni non risultano smentite dalle argomentazioni proposte dalla ricorrente, per le ragioni esposte, ed il secondo moti-

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono liquidate, come quantificate in dispositivo, secondo il
principio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto Eurospital Spa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di
lite in favore delle costituite controricorrenti, e le liquida, nei confronti di
ciascuna parte, nella misura di Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater del
d.P.R., dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2018.

vo di ricorso deve essere respinto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA