Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19318 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. I, 10/09/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 10/09/2010), n.19318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29495/2008 proposto da:

D.B.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

15/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso come da verbale di udienza.

 

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con decreto del 15 marzo 2008, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere a D.B.G., dipendente comunale, un indennizzo di Euro 5625,00 per l’irragionevole durata di un procedimento in materia di pubblico impiego, iniziato davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania con ricorso del 19 aprile 1996, e concluso con sentenza del 18 ottobre 2006, osservando:

a) che il giudizio avrebbe dovuto avere durata complessiva di 3 anni, laddove si era protratto, per un periodo di anni 10, mesi 6; b) che tale durata eccedeva di anni 7, mesi 6 quella ritenuta ragionevole dalla CEDU; per cui doveva essere liquidato il danno non patrimoniale in misura pari ad Euro 750,00 annue.

Che il D.B. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 10 motivi, con i quali, deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU, degli artt. 1223 e 1226 cod. civ., nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ha censurato la decisione: sia nella durata ritenuta irragionevole del processo, sia nella liquidazione del quantum, sia infine in ordine alla liquidazione delle processuali, osserva, osserva:

A) Che il collegio ritiene, anzitutto di dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso perchè si risolve nella trascrizione di parte del contenuto di alcune decisioni della CEDU,ed in particolar modo della sentenza 29 marzo 2006 della Grande Chambre della Corte in causa Scordino c/Italia, nonchè in un generico addebito alla sentenza impugnata di non averne applicato i principi;

B) Infondate sono le censure che si appuntano sulla insufficienza del ristoro del danno non patrimoniale: è ben vero, infatti, che il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto.

E nel caso la Certe di appello li ha puntualmente indicati nella modestia della posta in gioco, avendo posto in rilievo che il giudizio presupposto aveva per oggetto modeste differenze non percepite, rispetto all’indennità dovutagli; nonchè – e soprattutto – nell’inerzia dimostrata dal ricorrente che non ha mai presentato l’istanza di prelievo per ottenere la trattazione del ricorso: senza alcuna censura al riguardo dello stesso che non ha addebitato alcun errore logico-giuridico al decreto impugnato, lamentando soltanto genericamente “la modestia” dell’indennizzo liquidato nella misura di Euro 500,00 per ogni anno di durata eccedente quella ragionevole.

D’altra la Corte CEDU in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, in cui gli interessati non hanno sollecitato in alcun modo la trattazione e/o definizione del processo mostrando sostanzialmente di non avervi interesse, ha liquidato un indennizzo forfettario per l’intera durata del giudizio che suddiviso per il numero di anni ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e quello di Euro 550,00 pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore (cfr. procedimenti 675,688 e 691/03;

11965703). Per cui il collegio, recependo tale indirizzo della Corte di Starsburgo ritiene che l’importo complessivo debba essere fissato in modo da. non scendere al di sotto della soglia di Euro 500,00 annue; e che il decreto impugnato per il procedimento durato davanti al TAR 10 anni, mesi 6 liquidando una somma complessiva di Euro 5.625, si è attenuto a siffatta regola attribuendo al ricorrente un indennizzo più elevato dell’importo minimo ora indicato.

C) Infondata è anche la censura che verte sul punto del mancato riconoscimento del c.d. bonus, in quanto nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore.

Sicchè, quando il giudice non attribuisce il c.d. bonus e perciò nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.

D) La Corte, infine ha già esaminato e dichiarato infondati i dubbi di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001 oggi riproposti dal P.G. (Cfr. Cass. 1354/2008).

E) Fondata è invece la doglianza relativa alla liquidazione delle spese processuali: in quanto la soccombenza va valutata in relazione all’esito del processo nel cui alveo si accerta la fondatezza della pretesa azionata, ed è consequenziale alla definizione del giudizio, trovando fondamento nell’esigenza di evitare diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere attività processuale onde ottenere il riconoscimento del suo processo. Di qui l’oggettiva applicazione del principio della soccombenza, che priva di decisiva rilevanza ai fini dell’esclusione dell’obbligo del pagamento delle spese il fatto che la parte dichiarata soccombente non abbia dato causa all’introduzione della lite, ovvero abbia assunto un contegno processuale neutro, non contestando l’avversa pretesa.

Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con riguardo alla statuizione in esame; ed assorbiti, gli altri motivi relativi alla liquidazione delle spese processuali, poichè non necessitano ulteriori accertamenti, il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., liquidando al D.B., le spese processuali del giudizio di merito come da dispositivo,in ragione di metà; nonchè quelle del giudizio di legittimità in ragione di 1/3 da distrarre in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra che ha dichiarato di averle anticipate.

L’accoglimento solo in minima parte della originaria richiesta del D.B., pari ad Euro 17.750,00, giustifica la compensazione di metà delle spese del giudizio di merito; ed il rigetto dei motivi principali del ricorso induce il Collegio a dichiarare interamente compensati tra le parti i restanti 2/3 di quelli del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie in parte il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura e pronunciando nel merito condanna il Ministero dell’Economìa e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito,in ragione di metà, liquidate nell’intero, in complessivi Euro 810,00, di cui Euro 315,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, e delle spese del giudizio di cassazione in ragione di un terzo, liquidate nell’intero in Euro 500,00, di cui Euro 425,00 per onorari, unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge, e ne dispone la distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra.

Dichiara interamente compensati tra le parti la restante metà delle spese del giudizio di merito, ed i restanti due terzi di quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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