Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19318 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 07/07/2021), n.19318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2300-2020 proposto da:

A.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 14289/2019 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 27/11/2019 R.G.N. 991/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 27 novembre 2019, il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso di A.C., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto della Commissione Territoriale della stessa città, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva, come già la Commissione, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva riferito di essere fuggito dal (OMISSIS) il 30 maggio 2015 (giungendo in Italia il 14 luglio 2017), per avere provocato la morte, colpendo con un bastone per difendere il fratello uno degli zii materni, dai quali entrambi erano stati attaccati mentre erano intenti a lavorare sul campo di cacao paterno, dopo averne subito minacce di morte, così come prima di loro il padre (scomparso, dopo un periodo di persecuzione da parte dei medesimi, durante una battuta di caccia), per avere rifiutato di subentrare nel ruolo del nonno materno, alla sua morte, nell’adorazione di un idolo;

3. il racconto era, infatti, valutato scarsamente circostanziato e contraddittorio nelle due versioni rese all’arrivo (totalmente implausibile, per la riferita decisione di abbandonare il Paese, una volta morti i genitori ed appropriatisi i familiari della madre del campo di cacao paterno, per prendersi cura dei propri familiari) e poi in sede amministrativa: nell’assunzione come veritiera di questa seconda, ostando peraltro alla concedibilità dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria la commissione di un reato grave, quale l’omicidio, a norma degli artt. 12, comma 2, lett. b) e 17, comma 1, lett. b) Direttiva 2011/95/CE (cd. “qualifiche”);

4. in ogni caso, il Tribunale escludeva, anche avuto riguardo alla situazione generale del (OMISSIS) acquisita in adempimento dell’obbligo prescritto dall’art. 8 Direttiva cit., la sussistenza dei requisiti delle misure di protezione maggiori richieste; e così anche di quella umanitaria, in assenza dei presupposti, in particolare di una sua condizione di vulnerabilità, specialmente legata all’omessa giustificazione del fondato rischio, in caso di rimpatrio (spettando al richiedente fornire una tale prova: sentenza CEDU 17 gennaio 2012, Othman c. Regno Unito) di un flagrante diniego di giustizia, sulla base delle aggiornate notizie specificamente acquisite e puntualmente indicate sul sistema giudiziario in (OMISSIS), da cui risultante la possibilità di esercizio anche ivi del nucleo essenziale dei diritti inalienabili; nè avendo il richiedente documentato (sulla base di soli tre cedolini paga, alcuni recanti una retribuzione inferiore all’assegno sociale) un adeguato livello di integrazione sociale in Italia;

5. con atto notificato il 27 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), per la mancata concessione della protezione sussidiaria, sulla ravvisata esclusione di una situazione di violenza indiscussa e incontrollata in (OMISSIS), risultando come il suo governo “non soddisfi pienamente gli standard minimi per l’eliminazione della tratta” (come da “sito (OMISSIS), pubblicato in data 28 giugno 2018′) ed abbia “alla luce del quadro generale di insicurezza nell’intera area saheliana, interessata recentemente anche da fenomeni di matrice terroristica… elevato il livello di allerta nel Paese e disposto il rafforzamento delle misure di sicurezza” (come da sito del Ministero dell’Interno valido al 25 settembre 2019, pubblicato il 21 maggio 2019) (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. il Tribunale ha operato una puntuale disamina della specifica situazione del (OMISSIS), sulla base di recenti e aggiornate informazioni tratte da fonti ufficiali, specificamente indicate, rappresentanti una condizione complessiva del Paese nel senso di una più che accettabile condizione di assicurazione dei diritti fondamentali, con una criminalità comune di non particolare allarme ed una buona dialettica politico-istituzionale con regolare celebrazione di elezioni politiche e alternanza al potere di partiti diversi (come da relazioni riportate dal penultimo capoverso di pg. 3 al primo di pg. 4 del decreto): e pertanto in corretto adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria (Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);

3.1. il ricorrente ha meramente contrapposto proprie considerazioni di carattere assolutamente generale, neppure in parte pertinenti (non essendo mai stata, allegata dal richiedente una propria condizione di vittima di tratta): sicchè, la censura è priva di quella specificità idonea a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, in difetto di puntuali fonti alternative o successive, tali da consentire l’effettiva verifica di violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769), risolvendosi in una contestazione della valutazione del giudice di merito, congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità;

3.3 in ogni caso trattandosi, nel caso di specie, di una vicende privata, estranea al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (Cass. 1 aprile 2019, n. 9043; Cass. 23 ottobre 2020, n. 23281);

4. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nel testo applicabile ratione temporis, per erronea esclusione di una condizione di vulnerabilità del richiedente, in caso di rimpatrio, esigente un apprezzamento giuridico diverso da quello riguardante le protezioni maggiori, con particolare riferimento al mancato rispetto dei diritti umani ed all’instabilità politica (secondo motivo);

5. anch’esso è inammissibile;

5.1. il tenore del motivo è generico, in violazione del principio di specialità posto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845), sotto il profilo di omessa confutazione specifica del documentato ragionamento argomentativo del Tribunale, proprio in riferimento alla condizione di vulnerabilità ricavabile dal suo racconto, ossia al fondato rischio di un flagrante diniego di giustizia nel suo Paese nel quale è pure risultata la possibilità di esercizio del nucleo essenziale dei diritti inalienabili, sulla base delle aggiornate notizie specificamente acquisite dalla relazione annuale sui diritti umani nel 2018 di USDOS (per le ragioni esposte dall’ultimo capoverso di pg. 6 al terzo di pg. 7 del decreto), con il quale il motivo neppure si confronta;

6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA