Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19318 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18816-2016 proposto da:

Q.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 436/14/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che Q.B. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente, contro una serie di cartelle di pagamento, relative all’anno 2008;

che, nella sua decisione, la CTR – per quel che ancora interessa – ha condannato Equitalia Sud alla rifusione delle spese di lite, “come da dispositivo”, liquidandole in complessivi Euro 200.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il Q. assume la violazione e falsa applicazione del D.M. 5 aprile 2014, n. 55, art. 4 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR avrebbe erroneamente liquidato le spese legali dei due gradi di merito in misura inferiore ai parametri stabiliti, senza motivare le ragioni di tale riduzione e senza tenere conto delle spese vive sostenute;

che Equitalia s.p.a. non si è costituita;

che il motivo dedotto dal ricorrente è fondato;

che, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24 (Sez. 3, n. 20604 del 14/10/2015; Sez. 3, n. 18906 del 08/08/2013);

che la CTR non si è attenuta ai suddetti, consolidati principi; che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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