Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19317 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

OLEIFICIO LUGLIO LUIGI & C. SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 399/2005 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

03/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 3.5.2005, il Tribunale di Trani ha revocato tre ordinanze ingiunzione emesse dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste nei confronti dell’Oleificio Luglio Luigi & C. S.r.l., quali sanzioni amministrative per false fatturazioni relative ad operazioni inesistenti di vendita di olio, al fine di percepire la prevista integrazione comunitaria, ritenendo indimostrata l’entità delle frodi attribuite alla ditta, alle quali andavano rapportate le sanzioni stesse.

Per la cassazione della sentenza, ricorre il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sulla scorta di un unico motivo.

L’intimata non ha presentato difese.

Motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col proposto ricorso, il Ministero denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e L. n. 989 del 1986, art. 3, nonchè vizio di motivazione, evidenziando che l’impugnata sentenza ha ritenuto incerto il “quantum” delle sanzioni da applicare, senza spiegare le ragioni per le quali non è stato ritenuto assolto l’onere della prova a fronte della documentazione prodotta: verbale di constatazione della GdF, con gli elenchi dettagliati contenenti tutte le fatture relative al periodo 1984-1988, corredate di prospetto dimostrativo dell’aiuto comunitario al consumo percepito, rapporto penale, con n. 119 allegati. La motivazione è contraddittoria, prosegue il Ministero, perchè non ha considerato che, per la parte relativa agli accertamenti compiuti dai verbalizzanti, i documenti costituiscono atti pubblici, da valutare nel resto.

2. Il ricorso, che, nonostante la prospettata violazione di legge, si limita a denunciare il vizio di motivazione in relazione al mancato ed erroneo apprezzamento delle prove, da parte del giudice del merito, è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il Tribunale ha rigettato la domanda, non ritenendo provata l’entità delle frodi, cui va commisurata la sanzione, ed, a fronte di tale valutazione, il Ministero si è limitato ad enunciare la mole di documentazione prodotta, ed asserìtamente trascurata, senza tuttavia riportarne, in nessun caso, neppure a campione, il contenuto, così precludendo a questa Corte di controllarne la decisività -anche in relazione ai fatti direttamente compiuti o percepiti dai verbalizzanti, assistiti da fede privilegiata- e ciò in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, in base al quale il predetto controllo va effettuato in base alle deduzioni contenute nell’atto stesso, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

3. Non vi è da statuire sulle spese, in assenza di difese da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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