Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19317 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19317 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 25892-2007 proposto da:
HOTEL GROTTE CAFARO DI MAIO CARMELA & C. S.A.S.
02025140654 in persona del legale rappresentante pro
tempore DI MAIO CARMELA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DEL LAVORO 34, presso lo studio
dell’avvocato D’AMBROSIO FRANCESCA, rappresentata e
2013
1273

difesa dall’avvocato D’AMBROSIO VINCENZO giusta
delega in atti;
– ricorrenti contro

COMITATO PRO GROTTA DELL’ANGELO ;

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Data pubblicazione: 21/08/2013

- intimato –

avverso la sentenza n. 240/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 26/04/2007, R.G.N.
680/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

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udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO

Svolgimento del processo

Il Comitato Pro Grotta dell’Angelo di Pertosa (SA) intimò
alla s.a.s. Hotel Grotte di Di Maio Carmela & C. sfratto per
finita locazione da un immobile ad uso commerciale sito in
Pertosa per essere scaduto il 31 maggio 2004 il contratto

rinnovato per un primo sessennio.
Precisato di aver inviato disdetta con racc. A.R. ricevuta
il 24 maggio 2003, contestualmente il locatore citò la
controparte dinanzi al Tribunale di Sala Consilina per la
convalida dello sfratto e, per il caso di opposizione, chiese
l’emissione di ordinanza immediata di rilascio.
L’intimato si costituì contestando in primo luogo la
improcedibilità della domanda per non essere pervenuta alcuna
disdetta all’intimata società e, quindi, la carenza di
legittimazione attiva di controparte. Concluse per il rigetto
della domanda.
Fu immediatamente disposto il passaggio alla fase di
merito previo mutamento del rito.
Con sentenza n. 84/2005 il Tribunale, compensate le spese,
rigettò la domanda respingendo le eccezioni preliminari, ma
qualificò inidonea la disdetta perché inviata sì nella sede
sociale, ma a chi non era più rappresentante legale della
società e comunque alla controparte non esattamente
identificata con la corretta ragione sociale attuale.
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stipulato fra le parti, con decorrenza l giugno 1992 e

Avverso tale sentenza, non notificata, propose appello il
soccombente Comitato sostenendo la piena validità della
disdetta, siccome inviata alla controparte originaria del
contratto di locazione, da identificarsi nell’«Hotel Grotte
s.a.s.», senza che potessero rilevare i cambiamenti successivi
del solo legale rappresentante.
ripropose la

Su tali premesse il medesimo Comitato

domanda rigettata in primo grado e chiese il suo accoglimento,
in riforma della sentenza gravata.
Si

costituì

l’appellata dolendosi

in primo luogo

dell’irritualità del gravame – in quanto proposto contro
l’Hotel Grotte s.a.s anziché contro l’Hotel Grotte Cafaro
s.a.s. di Di Maio Carmela & C. – e, quindi, l’inammissibilità
dello stesso, siccome proposto con atto di citazione anziché
con ricorso. Dedusse ancora l’appellata che la controparte
aveva inviato il 31 maggio 2004 all’Hotel Grotte s.a.s. di
Cafaro Benedetto & C. lettera di richiesta di aumento del
canone, la quale doveva intendersi come rinuncia all’azione e
poteva essere prodotta anche solo in appello per essere stata
erroneamente inviata a soggetto diverso. Infine ribadì la tesi
della non ritualità della disdetta inviata al precedente legale
rappresentante, senza tenere conto del mutamento della ragione
sociale.
La

Corte

d’Appello

di

Salerno,

in

accoglimento

dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata: a) ha
4

.

dichiarato cessato il contratto di locazione inter partes, alla
scadenza del 31 maggio 2004; b) ha condannato l’«Hotel Grotte
s.a.s. di Di Maio Carmela & C.», a rilasciare, in favore del
Comitato Pro Grotta dell’Angelo, in persona del legale
rappresentante pro tempore,

l’immobile per cui è causa, a far

data non anteriore al 27 giugno 2007.
Propone ricorso per cassazione la società «Hotel Grotte
Cafaro – S.A.S. di Di Maio Carmela & C.», in persona del
legale rappresentante pro tempore, Carmela Di Maio, con quattro
motivi.
Parte intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «Violazione
e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 della legge 27 luglio
1978, n. 392 – Violazione degli artt. 2314, 2315, 2298 e 2330
del codice civile».
Secondo la ricorrente la disdetta, per essere valida ed
efficace, andava fatta, nei termini stabiliti dalla legge, alla
società ricorrente, nella sede legale e con la esatta
denominazione sociale.
Invece è stata effettuata alla vecchia ragione sociale
«Hotel Grotte s.a.s. di Cafaro Benedetto & C.» e non all’«Hotel
Grotte Cafaro s.a.s. di Di Maio Carmela & C» nonostante il

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tempo dalla suddetta scadenza; c) ha fissato per l’esecuzione

Comitato “Pro Grotta dell’Angelo” era a conoscenza della nuova
ragione sociale.
Sempre ad avviso della ricorrente l’esibizione in appello
di documenti indispensabili ai fini del decidere la causa (la
. richiesta di aumento inviata dal Comitato pro Grotta

preclusa, potendo il giudice utilizzare i propri poteri
istruttori previsti dall’art. 421 c.p.c.
Il motivo è infondato alla luce della chiara
decidendi

ratio

dell’impugnata sentenza (pp. 8 e 9).

Da quest’ultima emerge infatti che la disdetta deve
ritenersi valida ed efficace e quindi idonea a determinare
l’effetto della cessazione del contratto. Essa è indirizzata
alla controparte che identifica con la ragione sociale
risultante dal contratto di locazione (Hotel Grotte s.a.s. di
Benedetto Cafaro & C.), presso la sua sede sociale quale
risulta dal contratto e con puntuale descrizione del bene
locato.
L’equivoco è nato dal fatto che la medesima persona
giuridica locataria abbia mutato la sua denominazione sociale,
. ma l’identità della persona non è mutata e l’erroneo
riferimento alla ragione sociale, accompagnato dal riferimento
al contratto, non è idoneo a privare la disdetta della sua
sicura riferibilità alla controparte ed al contratto che legava
le parti del presente giudizio.
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dell’Angelo alla vecchia ragione sociale) non può essere

Né rileva l’identità della persona che abbia materialmente
ricevuto la disdetta, tenuto conto delle regole generali in
tema di presunzione di conoscenza degli atti fra privati.
Di conseguenza la disdetta deve considerarsi valida e
tempestiva ai fini della scadenza del contratto in quanto ha
raggiunto lo scopo nei termini di legge.
Con il secondo motivo si denuncia «Violazione degli
artt.163, n. 2 e 164 del c.p.c. – Omessa e contraddittoria
motivazione.»
Sostiene

parte

ricorrente

che

l’eccezione

di

improcedibilità dell’appello, proposto contro «l’Hotel Grotte
s.a.s.» anziché contro «l’Hotel Grotte Cafaro – s.a.s. di Di
Maio Carmela & C.» doveva essere accolto in quanto l’atto
comportava l’assoluta incertezza circa l’identità della parte e
quindi la nullità dell’atto. Anche la notifica è inesistente
perché è stata fatta ad un soggetto inesistente diverso dal
convenuto che non ha partecipato al giudizio di primo grado. La
costituzione in appello della società attuale ricorrente non ha
potuto sanare le suddette nullità in quanto è avvenuta dopo il
termine annuale di impugnazione.
Il motivo è infondato.
Emerge dall’impugnata sentenza che dinanzi alla Corte
d’Appello è stato citato in giudizio il medesimo soggetto che
era parte in quello di primo grado, come risulta dalla stessa
intestazione della sentenza gravata e dall’atto di citazione
7

.

introduttivo. Quindi l’identità della persona giuridica non è
venuta meno.
Anche se nella relata di notifica non è stata riportata la
parte finale della ragione sociale (Di Maio Carmela & C.) vi
erano indicati i difensori di primo grado e l’atto era del

riferimenti al soggetto del giudizio di primo grado. Tale
idoneità è confermata dalla successiva costituzione degli
attuali ricorrenti, avvenuta con piena presa di posizione su
tutti i punti controversi.
Anzi l’Hotel Grotte s.a.s. si è difeso nel merito e quindi
la difesa è contraddittoria perché da un lato la ricorrente
sostiene di non essere il soggetto legittimato; dall’altro si
difende dicendo che l’atto di appello è invalido ma che si è
costituita perché è succeduta all’Hotel Grotte s.a.s.
Né nell’impugnata sentenza si evidenzia alcun vizio di
motivazione.
Con il terzo motivo si denuncia «Violazione degli artt.
100 e 306 del c.p.c. – omessa e contraddittoria motivazione.»
Sostiene la ricorrente che in data 31 maggio 2004 il
Comitato pro Grotta dell’Angelo inviò erroneamente all’Hotel
Grotte s.a.s. una lettera in cui chiedeva l’aumento del canone.
Tale richiesta, a suo avviso, comportava la rinuncia
all’azione.

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tutto idoneo a conseguire il suo scopo per l’univocità dei

La società ricorrente, nel corso del giudizio d’appello ha
inoltre comunicato con raccomandata al Comitato pro Grotta
dell’Angelo di aver ceduto, in data 27 giugno 2006, unitamente
al ramo d’azienda, il contratto di locazione ad uso commerciale
dell’immobile per cui è causa alla ditta Fratelli Pepe.

opposizione alla cessione del contratto) dovevano essere
valutati dal giudice di merito come espressione della volontà
di proseguire nel rapporto locatizio.
Il motivo è inammissibile.
Emerge

dall’impugnata

sentenza

che

la

richiesta

dell’aumento del canone, indirizzata all’Hotel Grotte, recante
la data del 31 maggio 2004, prospetta un aumento non come
rinuncia all’azione per la cessazione del contratto, ma come
clausola fondamentale di un eventuale rinnovo di questo e
pertanto quale evidente alternativa alla medesima azione, a
condizione di un positivo riscontro in tempi ristretti. E
soprattutto emerge che detta richiesta di aumento è precedente
all’instaurazione del giudizio per cui non può considerarsi
come rinuncia.
Con il quarto motivo si denuncia «Insufficiente e
contraddittoria motivazione».
Sostiene il ricorrente che il sindaco di Pertosa ha
sottoscritto la disdetta, ha chiesto l’aumento del canone di

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Entrambi gli episodi (la richiesta di aumento e la mancata

locazione ed ha conferito insieme al sindaco di Auletta il
mandato all’avvocato per proporre il rilascio.
Gli stessi sindaci,

nella loro qualità di legali

rappresentanti del Comitato pro Grotta dell’Angelo, hanno fatto
sottoscrivere a Carmela Di Maio le convenzioni del 22 maggio

a conoscenza dell’avvenuta trasformazione societaria.
Per tale ragione, secondo la ricorrente, la Corte
d’Appello di Salerno doveva considerare la nullità della
disdetta, perché sottoscritta dal sindaco di Pertosa (che era a
conoscenza della nuova ragione sociale).
Si eccepisce altresì la carenza di legittimazione dei
sindaci di Pertosa e Auletta, ai sensi degli artt. 8 e 14 dello
Statuto del Comitato pro Grotta dell’Angelo.
Il motivo è inammissibile.
L’erroneo riferimento alla ragione sociale, accompagnato
però dal riferimento a quella risultante dal contratto, non è
idoneo a privare la disdetta della sua sicura riferibilità alla
controparte e al contratto che legava le parti dell’odierno
giudizio.
Per quanto riguarda la carenza di legittimazione dei
sindaci di Pertosa e Auletta, ai sensi degli artt. 8 e 14 dello
Statuto del Comitato pro Grotta dell’Angelo, il motivo non è
autosufficiente non avendo la parte provveduto a riprodurre nel
ricorsoPli(disposizioni.
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2003 e del 16 gennaio 2004, dimostrando di essere perfettamente

Non sussiste comunque un vizio di insufficiente e
contraddittoria motivazione, avendo la sentenza risposto in
modo congruo e con convincenti argomenti alle questioni
proposte.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e in
assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve
disporsi per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla dispone per le spese
del giudizio di cassazione.
Roma, 6 giugno 2013

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