Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19317 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19317 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 15091-2017 proposto da:
COOPERATIVA CASA MIA EDILIZIA SOCIALE ARL IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato
BRUNO MANTOVANI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
PINI FERRARI ISABELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO SCOCCHERA, rappresentata e difesa dagli avvocati
ANTONINO MARCHESE OCCHIPINTI, MASSIMO BORSARI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/07/2018

avverso la sentenza n. 472/2017 del TRIBUNALE di MODENA,
depositata il 24/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2017 n. 15091 sez. M3 – ud. 12-06-2018
-2-

Rilevato che:
secondo quanto risulta dal ricorso, il Giudice di Pace di Modena
accolse l’opposizione al precetto, intimato per Euro 3.200,41,
proposta da Isabella Pini Ferrari nei confronti della Cooperativa Casa
Mia Edilizia Sociale a r.l. in liquidazione coatta amministrativa. Con

l’appello proposto dalla cooperativa in I.c.a..
Ha proposto ricorso per cassazione la Cooperativa Casa Mia
Edilizia Sociale a r.l. in liquidazione coatta amministrativa sulla base
di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore
ha ravvisato un’ipotesi di improcedibilità del ricorso. Il Presidente ha
fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 615 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che il Tribunale ha omesso di valutare
la legittimità della disposta sospensione dell’esecutività del precetto
in sede cautelare.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che l’affermazione del Tribunale
secondo cui la cooperativa debba corrispondere a se stessa le spese
processuali liquidate integra un’ipotesi di motivazione apparente.
Il ricorso è improcedibile. La ricorrente ha dichiarato che la
sentenza è stata notificata in forma telematica in data 10 aprile 2017.
Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’
art. 369, cod. proc. civ., comma 2, n. 2, il difensore che propone
ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato
notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria
della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di

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sentenza di data 24 marzo 2017 il Tribunale di Modena rigettò

conformità ai sensi della Legge n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e
1-ter del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché
della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al
messaggio (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765 la quale con specifica
valenza nomofilattica ha confermato l’indirizzo consolidatosi sulla scia

14/07/2017, n.

17450;

si vedano in

particolare Cass.

10/10/2017,

n.

23668;

Cass.

16/10/2017,

n.

24292;

Cass.

16/10/2017,

n.

24347;

Cass.

17/10/2017,

n.

24422;

Cass.

26/10/2017,

n.

25429;

Cass.

09/11/2017,

n.

26520;

Cass.

09/11/2017,

n.

26606;

Cass.

09/11/2017,

n.

26612;

Cass.

09/11/2017, n. 26613). Come affermato in particolare da Cass. 22
dicembre 2017, n. 30765, «qualora, trascorsi venti

giorni dalla

notificazione del ricorso per cassazione non siano state depositate le
copie analogiche dei suddetti documenti digitali, corredate dalla
attestazione di conformità, nel senso sopra indicato, e qualora le
stesse, con attestazione di conformità, non siano state depositate dal
controricorrente o non siano comunque agli atti, il ricorso è
improcedibile».
Il ricorrente non ha assolto l’onere di attestazione di conformità
nei termini indicati, né risulta altrimenti il deposito della
documentazione in discorso con relativa attestazione di conformità da
parte del controricorrente. Non rileva l’istanza di trasmissione del
fascicolo d’ufficio in quanto non è previsto, al di fuori di ipotesi

eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata
di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa
dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione
del giudizio (Cass. 15 settembre 2017, n. 21386).
Peraltro la sentenza è stata depositata in data 24 marzo 2017 ed
il ricorso è stato notificato in data 8 giugno 2017, oltre il termine di
sessanta giorni dal deposito della sentenza. Non può pertanto
attingersi a quella giurisprudenza secondo cui pur in difetto di

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di Cass.

produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, il
ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove
risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato
del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della
sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della

(emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura
comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire
al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del
ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui
all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 10 luglio 2013, n.
17066).
Ricorre pertanto la causa di improcedibilità prevista dall’art. 369,
comma 2, n. 2 cod. proc. civ..
Sussiste peraltro anche l’inammissibilità del ricorso per
mancanza del requisito di sommaria esposizione dei fatti di causa,
previsto a pena di ammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ.. Per
soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3
cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia
pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria
delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le
ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese
e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione
avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue
articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in
diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese
svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza
impugnata (Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926; 31 luglio 2017, n.
19018). La ricorrente si è limitata ad enunciare il dispositivo della
sentenza di primo grado, ad indicare quanto dedotto dalla parte
appellata, a dare sommariamente conto delle fasi del giudizio di

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sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso

appello ed a riprodurre integralmente il contenuto della sentenza
impugnata. Manca ogni indicazione con riferimento a: contenuto
dell’originaria opposizione; deduzioni delle parti in primo grado;
motivazione della sentenza di primo grado; contenuto dell’atto di
appello.

seguono la soccombenza (avuto in particolare riguardo alle ragioni di
inammissibilità del ricorso).
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 12 giugno 2018
Il Presidente

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,

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