Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19317 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 18810-2016 proposto da:

SIASE SOCIETA’ IMMOBILIARE ALBERGHIERA SANT’ELIA SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 3, presso lo studio legale LEXIA AVVOCATI –

SANASE D’ARPE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO

DAGNINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/30/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che la s.p.a. SIASE propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione della società avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA con riguardo all’anno 2010;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha rilevato che, nella specie, si sarebbe trattato di anomalie tali da determinare un abnorme superamento dei limiti di ragionevolezza nella gestione dell’impresa.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, attraverso il primo, la società assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, comma 1, lett. b) e dell’art. 155 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la contribuente sarebbe stata invitata a comparire o in data antecedente a quella di consegna dell’invito o l’8 dicembre 2013, giorno festivo, sicchè a condotta dell’Agenzia sarebbe stata contraria ai principi di collaborazione e buona fede e l’atto impositivo sarebbe stato invalido, perchè non preceduto da un effettivo e rituale invito;

che, col secondo, la ricorrente lamenta omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto ingiustificabile lo svolgimento di un’attività in perdita per tre anni, facendo così malgoverno della nozione di “non normale svolgimento dell’attività”;

che, col terzo, la SIASE invoca la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sul terzo, il quarto ed il quinto motivo, attinenti all’omessa pronunzia della CTP sulle analoghe questioni poi riproposte col gravame;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, è la stessa ricorrente a sottolineare di aver ritenuto l’invito viziato da errore materiale e di non averlo preso in considerazione: trattandosi appunto di un errore materiale, emendabile attraverso una normale attività di informazione da parte della società presso gli uffici dell’Agenzia, non può derivarne l’invocata invalidità dell’accertamento;

che il secondo motivo è inammissibile, giacchè l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che è la stessa ricorrente a dare atto che la CTR avrebbe esaminato il profilo della “non normalità”, ancorchè omettendo di valutare una serie di elementi addotti dall’appellante;

che l’ultimo motivo è fondato nella misura in cui, pur a fronte di un gravame contenente – nel 5 motivo – specifiche censure circa la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della CTP, i giudici di appello hanno ritenuto di raggruppare i motivi diversi dal primo, trattando comunque esplicitamente solo il problema della prova contraria rispetto all’accertamento standardizzato ed, implicitamente le questioni sottese al valore dei costi ed alla loro correlazione con i ricavi, ignorando così totalmente il profilo delle sanzioni (pag. 24 del ricorso);

che, se è vero che, quando un giudizio deve necessariamente risultare dall’esame coordinato di numerosi elementi, l’adeguatezza della motivazione del giudice del merito deve essere vagliata con riferimento all’insieme degli stessi nonchè alle difese delle parti, sicchè l’eventuale silenzio della motivazione su taluni dei predetti elementi non può essere considerato omesso esame di punti decisivi (Sez. 2, n. 23900 del 23/11/2016), è altrettanto vero che, in una valutazione complessiva, l’esito finale non può dirsi adeguatamente e concretamente giustificato;

che l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 c.p.c. (Sez. 5, n. 7871 del 18/05/2012; Sez. 6-L, n. 329 del 12/01/2016);

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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