Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19316 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ETR – ESAZIONE TRIBUTI SPA in persona del suo Amministratore Delegato

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, rappresentato

e difeso dall’avvocato DAMASCELLI ANTONIO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 155/2006 del GIUDICE DI PACE di BARI,

depositata il 10/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 10.1.2006, il Giudice di Pace di Bari, in accoglimento del ricorso proposto da C.L., dichiarava illegittimo il fermo amministrativo dell’autovettura del ricorrente, operato dalla Sesit Puglia S.p.A., e la condannava al risarcimento del danno liquidato, in via equitativa, in Euro 650,00 oltre che al pagamento delle spese processuali.

Per la cassazione della sentenza, ricorre la S.p.A. E.T.R. Esazione Tributi succeduta alla concessionaria, l’intimato non ha presentato difese.

Motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

II ricorso è inammissibile. Dal suo esame, risulta che l’intimato, oltre alla condanna al risarcimento del danno, quantificato in Euro 1.070,00 (compreso il costo di cancellazione del fermo amministrativo), ha chiesto che venisse dichiarata l’illegittimità del fermo stesso. Poichè tale domanda va considerata di valore indeterminabile (cfr. Cass. n. 12178/2003 e 932/1997, in tema di onorario di avvocato in procedimenti innanzi al TAR), ne consegue che, anche prescindendo dal cumulo di domande, ex art. 10, cpv., c.p.c., il valore della controversia non può ritenersi ricompreso entro il tetto di Euro 1.100,00, fissato dall’art. 113 c.p.c., cpv, ai fini della qualificazione equitativa delle sentenze del GdP. Ne consegue che la decisione impugnata non può ritenersi emessa secondo equità, ma secondo diritto; essa, dunque, non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione (ex art. 339 c.p.c., nel testo vigente al 10 gennaio 2006 di deposito della sentenza), ma doveva esser gravata con l’ordinario rimedio dell’appello.

Non va statuito sulle spese, stante il mancato svolgimento di difese, da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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