Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19316 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19316 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: UCCELLA FULVIO

SENTENZA

sul ricorso 27273-2007 proposto da:
DE LUCA PICIONE SEBASTIANO DLCSST49H291151N titolare
e legale rappresentante pro tempore della impresa
edile DE LUCA PICONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.,
elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 145/A, presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA
2013
1268

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI
MARTINO DOMENICO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ESPOSITO LUIGI, ESPOSITO AURORA quali eredi di

1

Data pubblicazione: 21/08/2013

DOMENICO ESPOSITO, D’ERCOLE PATRIZIA quale coerede di
ESPOSITO PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso lo studio
dell’avvocato ASTONE FRANCESCO, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MAJELLO PAOLA,

– controricorrenti nonchè contro

COEREDI CON BENEFICIO DI INVENTARIO DI ESPOSITO
DOMENICO quali ESPOSITO CARLO, ESPOSITO RAFFAELLA,
ESPOSITO FRANCESCA, ESPOSITO CIRA, eredi di ESPOSITO
PASQUALE quali ESPOSITO ANNA, ESPOSITO FABIANA,
ESPOSITO GIULIANA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2524/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2007, R.G.N.
3501/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. FULVIO
UCCELLA;
udito l’Avvocato FRANCESCO DI MARTINO;
udito l’Avvocato FRANCESCO ASTONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

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MAJELLO UGO giusta delega in atti;

Svolgimento del processo

In data 3 marzo 2003 il Tribunale di Napoli ha respinto la
. domanda proposta da De Luca Picione Sebastiano nei confronti
di Esposito Carlo, Esposito Luigi, Esposito Raffaella,
Esposito Aurora, Esposito Ciro ed Esposito Pasquale quali

ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’ istante al
pagamento di lire 106.806.604 a titolo di prestazioni (lavori
edili) effettivamente eseguite presso il deposito
dell’Esposito.
Su gravame principale dell’ originario attore ed incidentale
dei convenuti la Corte di appello di Napoli in data 13 luglio
2007 ha dichiarato inammissibile l’ appello principale ed
inefficace l’ incidentale ritenendo pubblicata, in presenza di
due date, la sentenza il 3 marzo 2003 a nulla rilevando
l’indicazione 30 maggio 2003 apposta nell’ ultima pagina della
sentenza, non contemplando l’ art.327 c.p.c. lo sfalsamento
temporale tra la data di deposito e quella di pubblicazione.
Infatti, la comunicazione del deposito di cui all’ art.133
comma 2 c.p.c. è attività estranea alla pubblicazione che si
realizza solo con il deposito, mentre l’atto di citazione in
appello risulta notificato il 13 luglio 2004.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione De
Luca Picione Sebastiano, affidandosi a due motivi.

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eredi con beneficio di inventario di Esposito Domenico avente

Resistono con controricorso Esposito Luigi, Esposito Aurora,
quali eredi di Esposito Domenico ed Esposito Patrizia quale
coerede di Esposito Pasquale.
Entrambi le parti costituite hanno depositate memorie.
Il difensore di De Luca Picione Sebastiano ha depositato note

Motivi della decisione

1.-Con i due motivi in cui si articola il ricorso ( violazione
e falsa applicazione del disposto di cui all’ art.133 c.p.c.errore di diritto ed illegittimità ex art.360 n.3 c.p.c.-;
difetto e contraddittorietà di motivazione, illegittimità ex
art.360 n.5 c.p.c.

-il primo; violazione e disapplicazione del

comb.disp.di cui all’ art.327 c.p.c. ed art.1 della legge 7
ottobre 1969 n.742-errore di diritto ed illegittimità ex
art.360 n.3 c.p.c.-il secondo: rispettivamente a p.4 e p.9 del,
Dt44•44114
ricorso) alla cui illustrazione seguono Laala correttirin
ordine al primo tre quesiti ed in ordine al secondo un
quesito,

il ricorrente, in estrema sintesi, censura la

sentenza impugnata per avere il giudice dell’ appello
dichiarata la inammissibilità del gravame da lui proposto.
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
2.-11 giudice a quo ha rilevato che la sentenza del Tribunale,
oggetto del gravame, risultava depositata in cancelleria il 3
marzo 2003 ” così come viene attestato da quanto scritto
nell’ultimo rigo della sentenza stessa in cui si legge, per
l’appunto, Tribunale di Napoli, pervenuta in cancelleria oggi

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di replica alle motivate conclusioni del P.G.di udienza.

3 marzo 2003″,

affermazione seguita dalla firma del

cancelliere sottostante il timbro dalla seguente dicitura:Il
Cancelliere ( p.2-3 sentenza impugnata ).
Sulla base di ciò il giudice dell’ appello ha ritenuto tardiva
la proposizione della impugnazione atteso che l’ atto di

in data 13 luglio 2003 e, di contro, la sentenza portava la
data di pubblicazione del 30 maggio 2003, “come dalla
certificazione in atti”.
Ha argomentato il giudice a quo:
” il gravame risulta pertanto proposto tardivamente stante il
termine lungo contemplato dall’ art.327 c.p.c. a nulla
rilevando l’ indicazione “pubblicata il 30 maggio 2003″
apposta nell’ ultima pagina della sentenza impugnata non
contemplando la norma sfalsamenti temporali tra la data di
deposito e la data di pubblicazione” (p.3 sentenza impugnata).
In altri termini, il giudice

a quo

ha ritenuto che

la

diversità temporale tra le due date, dovendo ex art.327 c.p.c.
ritenersi pubblicata la sentenza solo al momento del deposito
in cancelleria, non potesse derogare a quanto previsto in
questa norma e, quindi, la data del “deposito” prevalesse su
quella della ” pubblicazione” allorché vi sia una discrepanza
tra le due.
E ciò anche perché la comunicazione che di tale deposito dà il
cancelliere alle parti ex art.133 comma 2 c.p.c. è estranea al
procedimento di pubblicazione e perché l’ attestazione del

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appello avverso la sentenza di primo grado è stato notificato

deposito da parte del cancelliere con l’ apposizione in calce
alla sentenza della data e della firma costituisce un atto
pubblico la cui efficacia probatoria, ai sensi dell’ art.2700
c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione
della querela di falso che nel caso non è avvenuta (

p.4

Questa decisione è corretta e, quindi, va confermata.
Infatti, con sentenza delle S.U. n.13794/12, cui sono seguite
Cass.n.18560/12; Cass.n.8216/13, l’orientamento di questa
Corte è nel senso che a norma dell’ art.133 c.p.c. la consegna
dell’ originale completo del documento-sentenza al cancelliere
nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata avvia il
procedimento di pubblicazione, il quale si perfeziona, senza
soluzione di continuità con la certificazione del deposito
mediante l’ apposizione in calce al documento della data e
della firma del cancelliere, che devono essere contemporanee
alla data della consegna ufficiale della sentenza, che in tal
modo è resa pubblica per effetto di legge.
Pertanto, ove nella sentenza siano state indicate appunto due
date, una date di deposito, senza espressa specificazione che
il documento contenesse solo la minuta e l’ altra indicasse la
pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla
“pubblicazione” decorrono dalla data del “deposito”.

Nel caso in esame, peraltro, la sentenza oggetto del gravame è
stata pronunciata dal G.O.A. e “pervenuta in cancelleria” il 3
marzo 2003 e “pubblicata” il 30 maggio 2003, per cui la

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sentenza impugnata ).

ricostruzione, fatta dal ricorrente, dell’

iter

interno del

passaggio della sentenza dall’ edificio ove avrebbe sede la
sezione stralcio a quello della sede del Tribunale non solo è
apodittica e non provata, ma non scalfisce la decisione
impugnata in quanto il ” pervenuto” non può che essere

e non già collegiale e non può quindi non significare
“consegna” definitiva e completa del provvedimento emesso.
Pertanto, il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi,
atteso che l’ orientamento proposto dalle Sezioni Unite è
intervenuto dopo la pronuncia della sentenza assoggettata al
ricorso, per compensare integralmente tale parti le spese del
presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le
parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 giugno
2013.

considerato”deposito”, anche perché il G.O.A. è giudice unico

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