Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19316 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19316 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 14381-2017 proposto da:
SABINI PIERANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro
IMMOBILIARE MIA SRL, PEYRONEL FRANCESCO;
– intimati avverso la sentenza n. 1006/2017 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 09/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.

Data pubblicazione: 19/07/2018

Rilevato che:
secondo quanto risulta dal ricorso, l’avv. Pierantonio Sabini
propose opposizione agli atti esecutivi innanzi al Tribunale di Monza
e, respinto il ricorso, l’opponente propose appello, rigettato con
sentenza di data 9 marzo 2017 della Corte d’appello di Milano.

base di due motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’improcedibilità
del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono
seguite le comunicazioni di rito.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza ed omesso
esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ.. Osserva il
ricorrente che il giudice di appello ha omesso di indicare le
circostanze rilevanti ai fini della correzione dell’errore materiale e che
non è possibile sulla base della motivazione comprendere se vi sia
stata corretta applicazione dell’art. 2668, comma 2, cod. civ..
Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza e del
procedimento ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.. Osserva il
ricorrente che gli errori emendabili sono solo quelli che intervengono
in sede di redazione del documento e che l’omissione della pronuncia
di cancellazione della trascrizione comportava l’introduzione del
giudizio ordinario di cognizione.
Il ricorso è improcedibile. Il ricorrente ha dichiarato che la
sentenza impugnata è stata notificata in data 13 marzo 2017. In
violazione dell’art. 369 cod. proc. civ. non è stata depositata la
relazione di notificazione della sentenza. Non è stata depositata
neanche la copia autentica della sentenza, in quanto in calce a
quest’ultima si rinviene solo un timbro illeggibile e non una
dichiarazione di autenticazione. Trattasi di adempimenti previsti dalla
norma citata a pena di improcedibilità del ricorso.

Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Pierantonio Sabini sulla

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza della
partecipazione della parte intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha

quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.

30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Roma il giorno 12 giugno 2018

aggiunto il comma 1

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