Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19316 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17018-2016 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 45,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PACE, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (incorporante la EQUITALIA NORD

SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo

studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTA FLORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2333/15/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che C.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente, contro una cartella di pagamento IRPEF, relativa agli anni 2007-2008;

che, nella sua decisione, la CTR ha affermato che, essendosi formato il giudicato sull’accertamento relativo fra l’altro ad importi che erano risultati – in esito ad una decisione in sede di appello – quelli indicati ab origine dal contribuente, il relativo diritto di credito avrebbe dovuto prescriversi entro dieci anni e che la cartella era stata predisposta secondo il modello stabilito dal Ministero delle Finanze.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR avrebbe erroneamente esteso la disciplina della prescrizione decennale anche a quella parte di somme dovute sulla sola base dell’accertamento dell’Ufficio, a nulla rilevando che gli imponibili, non oggetto di contenzioso, fossero stati ripetuti nella sentenza che aveva annullato le maggiori pretese;

che Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. si è costituita con controricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva;

che, sebbene in tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore (Sez. 5, n. 8613 del 15/04/2011), tuttavia il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (Sez. 6-5, n. 97 del 08/01/2015), mentre il concessionario non ha dimostrato di aver adempiuto tale onere;

che pertanto l’eccezione pregiudiziale non può essere accolta; che il motivo dedotto dal ricorrente è infondato;

che, in caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c., perchè il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità, derivandone così a tale ipotesi l’inapplicabilità del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, che concerne la messa in esecuzione dell’atto amministrativo e presidia l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l’interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all’iniziativa unilaterale dell’ufficio (Sez. 5, n. 16730 del 09/08/2016; Sez. 5, n. 21623 del 23/10/2015);

che, nella specie, l’accertamento giudiziale, presupposto della cartella, si è comunque esteso all’intero rapporto – reso definitivo con la sentenza della CTR n. 46/28/2012 riguardante il contribuente, non potendosi scindere le somme date per non contestate da quelle oggetto di contenzioso;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in Euro 3.500, oltre spese forfettarie nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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