Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19315 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 29/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 29/09/2016), n.19315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18354/2015 proposto da:

D.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

PELLICCIONI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI ASPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4394/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/05/2015, R.G. N. 5726/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato PATRIZIA PELLICCIONI;

udito l’Avvocato LEONARDO VESCI per delega verbale Avv. GERARDO

VESCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Trenitalia proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma con cui venne accolta la domanda del dipendente D.A. diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società in data 22.11.11 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna con cui venne disposta, nei suoi confronti, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per anni cinque.

Con sentenza depositata il 27 maggio 2015, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda proposta dal lavoratore.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il D., affidato a quattro motivi.

Resiste la società Trenitalia con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con Il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, artt. 2118e 1362 c.c..

Lamenta che la situazione dl impossibilità sopravvenuta temporanea al lavoro da parte del lavoratore, iniziata nel 2004, era nota alla società da lungo tempo, e tale impossibilità doveva essere valutata alla stregua del canone di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 3, laddove la società aveva atteso diversi anni sino all’adozione del licenziamento del 22.11.11. Lamenta ancora che nella lettera di licenziamento il motivo addotto a giustificazione del recesso consisteva nella misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (d’ora in avanti, OPG) per anni cinque disposta dall’autorità giudiziaria, e che nel perdurare di tale condizione la società non era più in grado di conservargli il suo posto di lavoro. Lamenta che già all’epoca del licenziamento egli non si trovava più ricoverato in OPG, posto che con provvedimento 22.6.11 del giudice di sorveglianza tale misura di sicurezza era stata revocata e sostituita con la libertà vigilata per un anno, ciò che indusse il Tribunale di Roma ad accogliere l’impugnativa del licenziamento. Si duole che la Corte di merito ritenne, a differenza del primo giudice, che anche la misura di sicurezza della libertà vigilata, che imponeva al D. una serie di limitazioni (frequentazione di programma terapeutico, divieto di uscire dall’abitazione in alcuni orari, obbligo di presentarsi per la firma, etc.) era di ostacolo allo svolgimento dell’attività lavorativa di macchinista e giustificava dunque il licenziamento.

Si duole il ricorrente che in tal modo la corte territoriale violava il fondamentale principio della immodificabilità dei motivi posti a base del licenziamento (a suo avviso esclusivamente basati sul ricovero in OPG), con la incompatibilità del lavoro col regime stabilito di libertà vigilata, questione sollevata peraltro da Trenitalia solo con la memoria di costituzione in primo grado.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg..

Lamenta una erronea interpretazione della lettera di licenziamento da parte della corte di merito, laddove essa ritenne che il motivo di licenziamento enunciato ricomprendeva la sottoposizione a misura di sicurezza in generale (tanto sub specie di ricovero in OPG, quanto di sottoposizione a libertà vigilata), nonchè nella ritenuta pericolosità sociale del dipendente, con le suddette limitazioni della libertà personale, incompatibili con lo svolgimento delle mansioni di macchinista. Evidenzia che nella lettera di licenziamento si faceva riferimento solo al ricovero in OPG ed al perdurare di tale impedimento, tanto che nella stessa memoria di costituzione in primo grado (ciò che rilevava anche ai fini dell’art. 1362 c.c., comma 2) la società aveva dichiarato di non essere a conoscenza, all’atto del licenziamento, dell’avvenuta revoca del provvedimento di ricovero in OPG e della sostituzione della misura con la libertà vigilata.

3.- I primi due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati ed assorbono l’intero ricorso.

La lettera licenziamento del 22.11.11, riportata dalle parti ed in atti, è del seguente letterale tenore: “Come a Lei noto, sin dal 18 gennaio 2004 – a seguito di ricovero presso Ospedale Psichiatrico Giudiziario – Lei non ha più svolto alcuna prestazione lavorativa per questa Società. Peraltro, solo di recente abbiamo appreso che nei Suoi confronti, per effetto della sentenza di secondo grado n. 73/07, pronunciata in data 5 dicembre 2007 dalla Quarta Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli, e passata in giudicato dal 2 aprile 2008, la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per anni 5 è divenuta esecutiva. Considerato quanto sopra, stante il lungo tempo trascorso di assenza dal servizio ed il perdurare di tale condizione, questa Società non è più in grado di conservarle il posto di lavoro. Con la presente, pertanto, le comunichiamo di dover provvedere nei Suoi confronti con il Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo, con decorrenza di detto provvedimento dalla notifica della presente”.

Deve premettersi che la circostanza che la società Trenitalia abbia atteso circa sette anni prima di adottare il licenziamento, non rileva minimamente nel senso voluto dal ricorrente, non trattandosi di licenziamento disciplinare, ed anzi, alla luce dei principi di seguito esposti, rafforza certamente la legittimità del comportamento assunto dalla datrice di lavoro dopo molti anni di conservazione del posto di lavoro.

Come è infatti evidente la società motivava il licenziamento con l’intollerabile decorso di oltre sette anni di inesecuzione della prestazione lavorativa per fatto imputabile al lavoratore.

Tale motivo è del tutto legittimo alla luce dei principi più volte enunciati da questa Corte (cfr. Cass. n. 14469/13; Cass. 5 maggio 2003 n. 6803; Cass. 1 giugno 2009 n. 12721), secondo cui l’impossibilità sopravvenuta parziale (non potendosi parlare all’interno del rapporto di lavoro di impossibilità sopravvenuta temporanea, essendo le operae praeterite, perite) per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma consente il licenziamento ove, in base ad un giudizio “ex ante” – che tenga conto delle dimensioni dell’impresa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, della natura ed importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonchè del già maturato periodo di sua assenza, della ragionevolmente prevedibile ulteriore durata dell’impossibilità sopravvenuta, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessità di nuove assunzioni e, più in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della tollerabilità dell’assenza – costituisca un giustificato motivo oggettivo di recesso, non persistendo l’interesse dal datare di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente.

Nel caso di specie il licenziamento, adottato dopo oltre sette anni di inesecuzione della prestazione lavorativa per causa imputabile al lavoratore, non può che ritenersi legittimo anche alla stregua dei parametri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 3, in materia di giustificato motivo oggettivo, non rilevando, a fronte di tale obiettivamente rilevante arco temporale, le dimensioni dell’azienda datrice di lavoro (cfr. Cass. n. 6803/09). E’ significativo del resto evidenziare che in casi analoghi questa Corte abbia ritenuto ingiustificato il licenziamento adottato dopo soli due mesi di assenza della prestazione (Cass. n. 14469/13).

Deve inoltre considerarsi che nella specie il lavoratore, in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, non abbia (sino alle lettera 9.12.11 di impugnativa del licenziamento) assolutamente informato l’azienda della sostituzione della misura di sicurezza con la libertà vigilata (avvenuta con provvedimento del giudice di sorveglianza del 22.6.11).

Alla luce di tali considerazioni il licenziamento in questione deve ritenersi legittimo, mentre va corretta la motivazione della sentenza impugnata laddove, inammissibilmente modificando, almeno in parte, il motivo del recesso, ha ritenuto di dover valutare a giustificazione del licenziamento le condizioni previste nel provvedimento di concessione della libertà vigilata nonchè la connessa pericolosità sociale del lavoratore.

4.- Restano così assorbiti il terzo motivo (con cui il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1208 e 1217 c.c., lamentando che sin dal momento dell’impugnazione del licenziamento, lettera del 9.12.11, il ricorrente dichiarò di non essere più sottoposto al ricovero in OPG ed era in grado di riprendere il lavoro, offrendo espressamente la sua prestazione lavorativa, che la datrice di lavoro non poteva rifiutare, essendo peraltro irrilevante l’offerta della prestazione lavorativa a seguito di licenziamento legittimo), nonchè il quarto motivo (con cui il ricorrente denuncia la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 228 c.p., lamentando che il provvedimento 22.6.11 del magistrato di sorveglianza, prevedeva misure compatibili con la prestazione lavorativa).

5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, pur correttane, nel senso ora detto, la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

Le alterne fasi del giudizio e la peculiarità della questione esaminata consentono la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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