Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19315 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19315 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 13903-2017 proposto da:
CATTOLICA ASSICURAZIONE COOP RL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato
PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI,
che la rappresenta e difende;
– controricorrente contro

5c-?6`1

Data pubblicazione: 19/07/2018

DE GREGORIO AGOSTINO, CHMELINA HILDE ROSE,
WIRTH ROBERT THOMAS, PONTICORVO GIUSEPPE,
ALLIANZ SPA, PROVINCIA RELIGIOSA SALERITANA
LUCANA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DEI FRATI

– intimati avverso la sentenza n. 932/2017 del TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, depositata il 21/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.

Ric. 2017 n. 13903 sez. M3 – ud. 12-06-2018
-2-

MINORI;

Rilevato che:
Giuseppe Ponticorvo convenne in giudizio innanzi al Giudice di
Pace di Sorrento Agostino De Gregorio e Chmelina Hilde Rose, quali
eredi del defunto Ivo De Gregorio, proprietario di motoveicolo,
nonché UnipolSai Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento del

spiegò intervento volontario Robert Thomas Wirth, quale ulteriore
erede del De Gregorio, chiamando in causa la Provincia Religiosa
Salernitana Lucana dell’Immacolata Concezione dei Frati Minori,
proprietaria dell’autovettura Fiat 600, e la Società Cattolica
Assicurazioni, nonché Allianz s.p.a., assicuratrice dell’autovettura di
proprietà dell’attore Ponticorvo. Il giudice adito dichiarò sia
l’improponibilità della domanda che la concorsuale responsabilità
nella causazione del sinistro di Ivo De Gregorio, nella misura del
30%, e del conducente dell’autovettura Fiat 600, nella misura del
70%.
Avverso detta sentenza propose appello Società Cattolica di
Assicurazione. Con sentenza di data 21 marzo 2017 il Tribunale di
Torre Annunziata dichiarò inammissibile l’appello. Osservò il Tribunale
che, essendo stata notificata la sentenza appellata all’avv. Vincenzo
Collarile, procuratore dell’appellante in primo grado, in data 23
ottobre 2015, l’appello era stato notificato in data 21 dicembre 2015
oltre il decorso del termine breve per l’impugnazione.
Ha proposto ricorso per cassazione Società Cattolica di
Assicurazione coop. a r.l. sulla base di tre motivi e resiste con
controricorso UnipolSai Assicurazioni s.p.a.. Il relatore ha ravvisato
un’ipotesi di improcedibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato
l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata
presentata memoria.
Considerato che:

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danno conseguente a sinistro stradale. Si costituirono i convenuti e

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice di appello non aveva
motivato in ordine a quanto dedotto nella memoria conclusiva, e cioè
che la sentenza di primo grado non era mai stata notificata

domicilio eletto dell’avv. Stanislao Tramontano, «in qualità di
procuratore della Unipolsai ass. Spa».
Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto
decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che risulta omessa ogni motivazione
in ordine all’inesistenza della notifica della sentenza di primo grado
nei confronti dell’appellante.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 325, 285 e 170 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la
notificazione della sentenza era stata eseguita nei confronti all’avv.
Vincenzo Collarile, nel domicilio eletto dell’avv. Stanislao Tramontano,
«in qualità di procuratore della Unipolsai ass. Spa», senza alcuna
menzione della Società Cattolica di Assicurazione.
Il ricorso è improcedibile. Ai fini del decorso del termine per
impugnare ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ. la sentenza è stata
notificata in forma telematica in data 7 aprile 2017, come dichiarato
dalla ricorrente.

Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena

d’improcedibilità, dall’ art. 369, cod. proc. civ., comma 2, n. 2, il
difensore che propone ricorso per cassazione contro un
provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche,
deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia
analogica, con attestazione di conformità ai sensi della Legge n. 53
del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter del messaggio di posta
elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del

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all’appellante, essendo stata notificata all’avv. Vincenzo Collarile, nel

provvedimento impugnato, allegati al messaggio (Cass. 22 dicembre
2017, n. 30765 la quale con specifica valenza nomofilattica ha
confermato l’indirizzo consolidatosi sulla scia di Cass. 14/07/2017, n.

16/10/2017,

n.

24292;

Cass.

16/10/2017,

n.

24347;

Cass.

17/10/2017,

n.

24422;

Cass.

26/10/2017,

n.

25429;

Cass.

09/11/2017,

n.

26520;

Cass.

09/11/2017,

n.

26606;

Cass.

09/11/2017,

n.

26612;

Cass.

26613).

Come

09/11/2017,

n.

affermato in particolare da Cass 22 dicembre 2017, n. 30765,

«qualora, trascorsi venti giorni dalla notificazione del ricorso per
cassazione non siano state depositate le copie analogiche dei suddetti
documenti digitali, corredate dalla attestazione di conformità, nel
senso sopra indicato, e qualora le stesse, con attestazione di
conformità, non siano state depositate dal controricorrente o non
siano comunque agli atti, il ricorso è improcedibile».
Il ricorrente non ha assolto l’onere di attestazione di conformità
nei termini indicati con riferimento alla relazione di notificazione della
sentenza impugnata, né risulta altrimenti il deposito della
documentazione in discorso con relativa attestazione di conformità da
parte del controricorrente.

Tardiva è l’attestazione di conformità

depositata successivamente alla proposta del relatore.

Non rileva

l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio in quanto

non è

previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio
debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che
non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento
successivo alla definizione del giudizio (Cass. 15 settembre 2017, n.
21386).
Peraltro la sentenza è stata depositata in data 21 marzo 2017 ed
il ricorso è stato notificato in data 27 maggio 2017, oltre il termine di
sessanta giorni dal deposito della sentenza. Non può pertanto
attingersi a quella giurisprudenza secondo cui pur in difetto di

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17450; si vedano in particolare Cass. 10/10/2017, n. 23668; Cass.

produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, il
ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove
risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato
del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della
sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della

(emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura
comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire
al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del
ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui
all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 10 luglio 2013, n.
17066).
Ricorre pertanto la causa di improcedibilità prevista dall’art. 369,
comma 2, n. 2 cod. proc. civ..

Nulla per le spese del giudizio di cassazione stante
l’inammissibilità del controricorso in quanto tardivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.

Dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.

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sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso

Così deciso in Roma il giorno 12 giugno 2018

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