Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19314 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTEREUROPEA s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Ugo Bartolornei n. 18, presso l’avv. Arzillo

Massimo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 82/19/06, depositata il 7 luglio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Barbara Tidore per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stato confermato il diritto della Intereuropea s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, al rimborso delle ritenute alla fonte subite, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, su interessi attivi maturati nel 1999 su conti correnti e depositi bancari.

Il giudice d’appello ha ritenuto che, sia ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 10, che del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 5, durante il periodo della liquidazione coatta amministrativa, da considerare unitariamente, non sussiste alcun obbligo tributario ed è, pertanto, legittimo recuperare le imposte trattenute sugli interessi attivi maturati sulle somme depositate presso istituti bancari, trattandosi di ritenute operate a titolo d’acconto in relazione al debito IRPEG che risulterà in sede di liquidazione finale.

2. La società contribuente resiste con controricorso.

3. Motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, con il cui unico motivo si censura l’anzidetta ratio decidendi, è fondato.

E’ consolidato, infatti, l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte – dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi – secondo cui, in tema di imposte dirette, i sostituti d’imposta indicati nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 2, hanno l’obbligo di operare le ritenute d’acconto sugli interessi di conti correnti e di depositi bancari e postali anche quando l’impresa a favore della quale sono corrisposti sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non rilevando in contrario la circostanza che – per il combinato disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 125, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, artt. 18 e 31 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 10 (e poi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 5) – l’accertamento di un effettivo debito d’imposta sul reddito d’impresa dell’ente possa essere compiuto soltanto nella fase di chiusura della liquidazione, ove risulti un “residuo attivo” imponibile. Ad un tal esito, infatti, dall’imposta che risulterà dovuta si scomputeranno gli acconti prelevati dai sostituti nel corso della procedura e versati all’Erario, mentre insorgerà, invece, il diritto dell’ente medesimo al rimborso totale o parziale di dette somme, nell’opposta ipotesi in cui, in base alle risultanze del conto di gestione e del bilancio finale, non siano dovute imposte sui redditi d’impresa o siano dovute imposte per un ammontare inferiore a quello delle ritenute d’acconto, senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di capacità contributiva e il diritto di difesa (Cass. nn. 13154 del 1995, 7838 e 14127 del 2001, 12433 del 2004, 57 del 2005, 10974 e 14029 del 2007).

2. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

3. Mentre sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si è consolidata la citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, la controricorrente va condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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