Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19314 del 21/08/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19314 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: UCCELLA FULVIO
SENTENZA
sul ricorso 27004-2007 proposto da:
G.N.D.
S.R.L.
rappresentante
00312660632 in persona del legale
pro
tempore
GUSTAVO
NOBLER,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA
DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato DE CURTIS
CLAUDIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PALOMBA
2013
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VINCENZO con studio in 80059 TORRE DEL GRECO, PIAZZA
DELLA REPUBBLICA 14 giusta delega in atti;
– ricorrente contro
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. 09399880153 in persona del
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Data pubblicazione: 21/08/2013
procuratore
speciale
Dott.
ALESSANDRO
BOTTINO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRONTO 32,
presso lo studio dell’avvocato MUNDULA GIULIO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente
–
TORINO, depositata il 18/07/2006, R.G.N. 36898/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. FULVIO
UCCELLA;
udito l’Avvocato VINCENZO PALOMBA;
udito l’Avvocato GIULIO MUNDULA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;
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avverso la sentenza n. 5068/2006 del TRIBUNALE di
Svolgimento del processo
Il Giudice di Pace di Torino, su ricorso in opposizione a
decreto ingiuntivo emesso a favore di T.N.T. Global Express
s.p.a. per l’ importo di euro 1.755, 36 oltre accessori,
proposta da G.N.D. s.r.l. in data 11 luglio 2005 revocava il
dell’ opposta società di euro 873, 06, compensando le spese di
lite.
Su gravame principale della G.N.D e incidentale della T.N.T.,
in parziale riforma della sentenza impugnata il Tribunale di
Torino in data 18 luglio 2006 condannava la G.N.D. a favore
della TNT Global Express della somma di euro 1.678,61, oltre
interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al
saldo; oltre a rimborsare alla stessa le spese di lite.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la
G.N.D affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso la T.N.T. Global Express.
La ricorrente ha depositato memoria, in cui tra l’altro,
deduce la nullità della procura speciale per difetto di
indicazione dell’ atto di conferimento dei poteri
rappresentativi e senza la produzione di esso in giudizio
all’atto della costituzione.
Motivi della decisione
1.-In via preliminare osserva il Collegio che la deduzione
della ricorrente contenuta nella memoria va disattesa, anche
perché essa è semplicemente enunciata e nessun
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vulnus
decreto e condannava l’ opponente a l pagamento a favore
all’esercizio del diritto di difesa in questo giudizio si è
verificato, atteso che la stessa si è difesa nel merito,
contestando apertamente quanto deciso nella sentenza
impugnata, che vede come protagonista anche la società
resistente.
rilevare che esse sono inammissibili, oltre che infondate.
2.-Dei quattro motivi della presente impugnazione i primi tre
( di cui
il terzo,
solo in parte e solo nella intitolazione
accenna all’ art.360 n.3 c.p.c. ) censurano la sentenza
per
contraddittorietà
della
motivazione
determinazione della somma oggetto di
de qua
circa
la
condanna-primo motivo-;
per omessa, contraddittoria motivazione circa la natura delle
contestazioni elevate da parte ricorrente-secondo
motivo-;
violazione dell’ art.360 co.1 n.3 e 5 c.p.c. in relazione alla
mancata ammissione della prova-terzo motivo-.
Queste tre censure vanno dichiarate inammissibili perché manca
del tutto il cd. quesito di fatto e la relativa questione
potrebbe trovare ingresso, eventualmente, in sede esecutiva.
Infatti, alla stregua della stessa formulazione letterale
dell’ art.366 bis c.p.c.,
ratione temporis applicabile, questa
Corte è fermissima nel ritenere che allorché il ricorrente
censuri la sentenza impugnata, lamentando il vizio di
motivazione l’ illustrazione di ciascun motivo deve contenere
a pena di inammissibilità le ragioni per le quali la dedotta
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Ciò posto e passando alle censure contenute nel ricorso devesi
insufficienza, omissione o contraddittorietà della motivazione
la renda inidonea a giustificare la decisione.
In
altri
termini,
la
censura
deve
contenere
delle
considerazioni che non ingenerino incertezze in ordine a
quanto si richiede alla Corte regolatrice, ossia consentano di
(Cass.n.8897/09 ).
Tutto ciò non si riviene nel presente atto, precisandosi,
altresì, in riferimento al
terzo motivo
che esso propone la
esistenza di un errore di diritto solo nella intestazione (p.8
ricorso); che il
secondo
motivo è assolutamente generico,
perché non indica né allega gli elementi trascurati dal
giudice del merito e comunque si risolve in un accertamento di
fatto, attentamente tenuto presente dal giudice
terzo motivo,
a quo; che il
nella parte in cui enuncia un errore di diritto
non è seguito dal relativo quesito e, peraltro, non censura la
sentenza impugnata, bensì l’ ordinanza con la quale il giudice
a quo ha ritenuto inammissibili e/ o irrilevanti i capitoli di
prova, trattandosi di valutazione che compete esclusivamente
al giudice del merito anche perché l’ errore di cui si
doglieva l’ attuale ricorrente non riguardava tanto la
veridicità dei dati trascritti, quanto la violazione operata
delle condizioni previste nei contratti di abbonamento
stipulati, proprio partendo dall’ assunta precisione storica
dei dati riportati ( v.p.7 sentenza impugnata ).
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valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso
3.-In riferimento al quarto motivo ( violazione dell’ art.360
n.3 c.p.c. in relazione all’ errata applicazione dell’art.2697
c.c.) va evidenziato che esso difetta del relativo quesito di
diritto, come pure fa notare la società resistente, a
prescindere dal rilievo che la contabilità tra imprenditori fa
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile e le
spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibil e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che
liquida in euro 1.300, di cui euro 200 per spese, oltre
accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 giugno
2013.
prova tra di essi del loro dare e/o avere.