Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19314 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19314 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 13240-2017 proposto da:
HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato
MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
SALE ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROBERTO TRIGILIO;
– controricorrente contro
PITRUZZELLO ANGELO, PITRUZZELLO GIUSEPPE;

Data pubblicazione: 19/07/2018

- intimati avverso la sentenza n. 263/2017 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

SCODITTI.

Ric. 2017 n. 13240 sez. M3 – ud. 12-06-2018
-2-

partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Rilevato che:
Armando Sale convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Catania
Angelo Pitruzzello e Giuseppe Pitruzzello, nonché HDI Assicurazioni
s.p.a., chiedendo il risarcimento del danno conseguente a sinistro
stradale. Il giudice adito accolse la domanda nei limiti della condanna

40.799,80. Proposto appello da parte del Sale, con sentenza di data
13 febbraio 2017 la Corte d’appello di Catania accolse l’appello,
condannando la società assicuratrice al pagamento della complessiva
somma di Euro 85.885,44.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che la
percentuale di danno da detrarre perché attribuibile al mancato uso
del casco corrispondeva al 35%, considerato che il trauma cranico
costituiva il 70% delle lesioni subite e che metà di tale percentuale
era da attribuire al mancato uso del casco. Aggiunse che l’importo
totale di Euro 132.131,44 doveva essere ridotto del detto 35%.
Ha proposto ricorso per cassazione HDI Assicurazioni s.p.a. sulla
base di un motivo e resiste con controricorso Armando Sale. Il
relatore ha ravvisato un’ipotesi di improcedibilità del ricorso. Il
Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le
comunicazioni di rito.
Considerato che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1227, 2043, 2054, 2056 e 2059 cod. civ., ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la corte
territoriale non ha detratto dalla somma dovuta quella versata prima
dell’introduzione del giudizio e che anche gli interessi erano stati
calcolati su una somma determinata in modo errato.
Il ricorso è improcedibile. La ricorrente ha dichiarato che la
sentenza è stata notificata in forma telematica in data 27 marzo
2017. Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità,

3

della società assicuratrice al pagamento della somma di Euro

dall’art. 369, cod. proc. civ., comma 2, n. 2, il difensore che propone
ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato
notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria
della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di
conformità ai sensi della Legge n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e

della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al
messaggio (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765 la quale con specifica
valenza nomofilattica ha confermato l’indirizzo consolidatosi sulla scia

di Cass.

14/07/2017,

n.

17450;

si vedano in

particolare Cass.

10/10/2017,

n.

23668;

Cass.

16/10/2017,

n.

24292;

Cass.

16/10/2017,

n.

24347;

Cass.

17/10/2017,

n.

24422;

Cass.

26/10/2017,

n.

25429;

Cass.

09/11/2017,

n.

26520;

Cass.

09/11/2017,

n.

26606;

Cass.

09/11/2017,

n.

26612;

Cass.

09/11/2017, n. 26613). Come affermato in particolare da Cass. 22
dicembre 2017, n. 30765,

«qualora, trascorsi venti giorni dalla

notificazione del ricorso per cassazione non siano state depositate le
copie analogiche dei suddetti documenti digitali, corredate dalla
attestazione di conformità, nel senso sopra indicato, e qualora le
stesse, con attestazione di conformità, non siano state depositate dal
controricorrente o non siano comunque agli atti, il ricorso è
improcedibile».
Il ricorrente non ha assolto l’onere di attestazione di conformità
nei termini indicati, né risulta altrimenti il deposito della
documentazione in discorso con relativa attestazione dì conformità da
parte del controricorrente. Non rileva l’istanza di trasmissione del
fascicolo d’ufficio in quanto non è

previsto, al di fuori di ipotesi

eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata
di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa
dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione
del giudizio (Cass. 15 settembre 2017, n. 21386).

4

1-ter del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché

Peraltro la sentenza è stata depositata in data 13 febbraio 2017
ed il ricorso è stato notificato in data 17 maggio 2017, oltre il termine
di sessanta giorni dal deposito della sentenza. Non può pertanto
attingersi a quella giurisprudenza secondo cui pur in difetto di
produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, il

risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato
del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della
sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della
sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso
(emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura
comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire
al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del
ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui
all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 10 luglio 2013, n.
17066).
Ricorre pertanto la causa di improcedibilità prevista dall’art. 369,
comma 2, n. 2 cod. proc. civ..
Il consolidamento della giurisprudenza determinante ai fini della
risoluzione della controversia (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765) in
epoca successiva alla proposizione del ricorso costituisce motivo di
compensazione delle spese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.

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ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove

Dichiara l’improcedibilità del ricorso. Dispone la compensazione
delle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 12 giugno 2018
Il Presidente

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

A/U,

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