Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19313 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19313 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: PAZZI ALBERTO

sul ricorso n. 11618/2017 proposto da:
Camara Hamidou, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro
Mascagni n. 186, presso lo studio dell’Avvocato Jacopo Maria Pitorri,
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Ministero

dell’Interno

Commissione

Territoriale

per

il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma;
– intimato avverso la sentenza n. 6974/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA
pubblicata il 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/06/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.
Rilevato che:
1

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Data pubblicazione: 19/07/2018

1. con ordinanza in data 3 novembre 2015 il Tribunale di Roma
respingeva il ricorso proposto da Camara Hamidou avverso il
provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla
Commissione territoriale di Roma.
2. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 18

ricevimento del nome della parte istante come mittente e dell’ufficio
giudiziario, in violazione del disposto dell’art. 3, comma 2, I. 53/1994,
la presenza nelle relazioni di notifica di evidenti cancellature di
precedenti indicazioni rispetto al nome del ricorrente e al numero
cronologico del decreto, la presenza nei fogli utilizzati per tali relate di
notifica di segni di precedenti spillature ad atti diversi, l’indicazione a
matita del nome del ricorrente su entrambi gli avvisi di ricevimento e
la mancata produzione del fascicolo di primo grado, riteneva che la
palese e plurima violazione dell’art. 46 disp. att. cod. proc. civ.
determinasse l’impossibilità di riferire le relate di notifica al
procedimento avanti a lei celebrato e la conseguente inesistenza della
proposizione di un procedimento notificatorio e dichiarava
l’improcedibilità dell’appello proposto dal Camara.
3.

Ricorre per cassazione avverso questa pronuncia Camara

Hamidou al fine di far valere un unico motivo di impugnazione.
L’amministrazione intimata non a svolto difese.
Considerato che:
4. il motivo di ricorso presentato assume che l’art. 46 disp. att.
cod. proc. civ. si riferirebbe ai soli processi verbali e agli atti giudiziari
di cui all’art. 57 cod. proc. civ. e non si estenderebbe agli atti
introduttivi del procedimento a cura del procuratore; peraltro i
documenti in questione conterrebbero tutti gli elementi utili per il

2

novembre 2016, rilevava l’omessa indicazione sull’avviso di

raggiungimento dello scopo a cui erano finalizzati, nonostante le
materiali cancellazioni e le riscritture contestate.
5. Il ricorso è inammissibile per un concorrente ordine di motivi.
5.1 In primo luogo occorre rilevare che la parte ha depositato nei
termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ. copia del ricorso notificato a

conformità con firma autografa del difensore ex art. 9, commi 1-bis e
1-ter, I. n. 53/1994.
Una simile mancanza determina, secondo il più recente orientamento
della giurisprudenza di questa Corte, l’improcedibilità del ricorso,
rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369 c.p.c.

(“Il deposito in

cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in
originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata,
con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del
difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, I. n. 53 del 1994, ne
comporta l’improcedibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369
c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte
ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il
termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, non essendo
ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al
momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso” Cass.
22/12/2017 n. 30918).
5.2 D’altra parte costituisce jus receptum (Cass. 28/2/2017 n. 5048,
Cass. 19/1/2017 n. 1296, Cass. n. 23/2/2016 n. 3524 e Cass.
19/8/2009 n. 18421) il principio per cui il ricorso per cassazione
richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo,
con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo,
tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., è
proposto, dall’altro esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente
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mezzo posta elettronica certificata priva di alcuna attestazione di

l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione
assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle
considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente
indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza.
Nella specie il ricorrente non si è affatto attenuto a detti principi.

avrebbe correttamente applicato, ma non ha spiegato, con la dovuta
specificità, a quale fra i motivi indicati dall’art. 360, comma 1, cod.
proc. civ. intendesse riferirsi e le ragioni per le quali la censura veniva
proposta, limitandosi confusamente a contestare la fondatezza della
decisione assunta dalla corte territoriale.
L’articolazione della doglianza in questi termini costituisce, in realtà,
un non motivo, con la conseguente inammissibilità del ricorso
proposto.
6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve quindi
essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma in data 27 giugno 2018.
Il Funzionario

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Dott.ssa Fabrizia BARO ‘E

Egli infatti ha indicato una serie di norme che il giudice d’appello non

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