Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19313 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/07/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 18/07/2019), n.19313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1097-2016 proposto da:

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BALDACCI, che lo rappresenta

e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

TOSCOCARTA SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2477/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2019 dal Consigliere Dott. D’OVIDIO PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del 1^ e 8^ motivo

di ricorso, accoglimento per quanto di ragione per i restanti dal 2^

al 7^;

udito per il ricorrente l’Avvocato BALDACCI che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato nel luglio 2005 la Inter Service Italia s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lucca, gli avvisi di accertamento della tariffa di igiene ambientale (cd. TIA) per gli anni 2001-2002-2003-2004 (rispettivamente prot. nn. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), emessi dalla ASCIT Servizi Ambientali s.p.a., quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori, tutti notificati in data 4/2/2005.

Tale ricorso faceva seguito all’esito negativo di una istanza di accertamento con adesione proposta dalla contribuente in data 1/4/2005 e conclusasi con verbale di mancato accordo del 24/6/2005.

La ricorrente deduceva, oltre all’invalidità e inammissibilità dell’accertamento per una serie di profili, l’erroneità ed illegittimità nel merito della pretesa in quanto: – includeva superfici che avrebbero dovuto essere ritenute esenti; – era erronea la classificazione tariffaria adottata; – non teneva conto che la contribuente provvedeva in proprio allo smaltimento dei rifiuti prodotti; – era carente di motivazione per omessa indicazione dei criteri valutativi utilizzati; – erano stati applicati coefficienti illegittimi; – doveva ritenersi illegittima l’applicazione dell’IVA sulla tariffa accertata; – era illegittima anche l’applicazione di penalità sugli importi accertati.

Si costituiva la ASCIT s.p.a. replicando puntualmente alle avverse deduzioni e concludendo per il rigetto del ricorso.

Si costituiva anche il Comune di Capannori eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nonchè la tardività del ricorso per essere stato proposto oltre i termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, eccezione quest’ultima fatta propria anche dall’ASCIT.

La Commissione adita, con sentenza n. 90/01/07, depositata il 3.9.2007 dichiarava inammissibile il ricorso per tardività del medesimo, considerando la sospensione di tale termine dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione alla data di sottoscrizione del verbale di mancato accordo.

2. All’esito del giudizio di appello proposto avverso tale sentenza dalla Toscocarta s.r.l. (incorporante la Inter Service Italia s.r.l.), la Commissione tributaria regionale Toscana, con sentenza n. 2477/18/14, depositata il 19.12.2014, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava tempestivo il ricorso, confermava la classificazione dell’Azienda operata dalla Ascit, dichiarava non soggette alla quota variabile della TIA le superfici ove si producevano rifiuti speciali, dichiarava altresì non soggetti ad IVA gli importi richiesti a titolo di TIA; dichiarava, inoltre, la carenza di legittimazione passiva del Comune di Capannori, compensando integralmente le spese del giudizio.

3. Avverso tale sentenza ASCIT s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi ed illustrato con successiva memoria depositata ex art. 378 c.p.c.. La contribuente non si è costituita nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6,del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 e del Regolamento per la disciplina dell’accertamento con adesione del Comune di Capannori, approvato con Delib. 9 novembre 2004, n. 78, art. 7, comma 2, e artt. 6 e 9 e del Regolamento per la disciplina dell’accertamento con adesione del Comune di Capannori, approvato con Delib. C.C. 9 febbraio 2005, n. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Deduce la ricorrente che, essendo stata presentata dalla contribuente istanza di accertamento con adesione in data 1/4/2005 ed essendosi la relativa procedura conclusa con verbale di accertamento negativo del 24/6/2005, a quella data residuavano cinque giorni prima dello spirare del termine, che sarebbe perciò scaduto il successivo 29 giugno. Pertanto, il ricorso notificato in data 2/7/2005, sarebbe tardivo perchè proposto oltre il termine di 60 giorni previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Infatti, la sospensione del termine previsto per le ipotesi in cui viene esperito il procedimento per adesione, secondo la ricorrente, sarebbe venuta meno a decorrere dalla data del verbale di mancato accordo, così dovendosi interpretare il Regolamento comunale citato che, sul punto, integra la previsione normativa del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218. Erronea sarebbe pertanto l’interpretazione della CTR, secondo la quale, nell’ipotesi di mancato accordo, la sospensione verrebbe meno in ogni caso allo scadere del novantesimo giorno di sospensione, anche ove il mancato accordo sia intervenuto prima del novantesimo giorno, non potendosi applicare il Regolamento comunale n. 10 del 2005, art. 7, comma 6, il quale prevede che i termini per impugnare riprendano a decorrere dalla notifica del rigetto della istanza sospensiva solo per la diversa ipotesi in cui “il gestore non intende o non può applicare l’istituto”.

1.1. Il motivo è infondato.

Nella fattispecie in esame è pacifico in fatto che il procedimento di accertamento con adesione, richiesto dalla contribuente con istanza del 1/4/2005 per tutti gli avvisi di accertamento notificati il 4/2/2005, si è concluso con il verbale di mancato accordo in data 24/6/2005, a norma del Regolamento del Comune di Capannori, art. 9, comma 3.

La citata norma non connette alcun effetto in punto di deroga della disciplina statale sulla sospensione dei termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale che consegue alla richiesta di accertamento con adesione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, e art. 12, comma 2, in ciò differenziandosi dalla diversa ipotesi disciplinata dal medesimo Regolamento comunale, art. 7, comma 6. Quest’ultima norma prevede che “se il soggetto gestore non intende o non può applicare l’istituto, ne dà formale comunicazione all’utente, entro 15 giorni dalla ricezione specificandone i motivi. Dalla notificazione della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e per il pagamento della tariffa”.

Tale disposizione deve intendersi riferita alla sola formale comunicazione di diniego dell’istanza di accertamento con adesione e non anche all’ipotesi di conclusione del procedimento con verbale di mancato accordo.

Ciò è conforme all’orientamento espresso dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 140 del 15 aprile 2011, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, in relazione all’art. 3 Cost., quale proposta dal giudice remittente, sul presupposto che la constatazione del mancato accordo tra le parti non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sia essa manifestata con dichiarazione espressa o mediante proposizione del ricorso, come previsto dall’ultima parte del citato D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3; situazione, quest’ultima cui, per la sua definitività, può essere equiparata quella di rigetto dell’istanza da parte del gestore quale prevista dal menzionato Regolamento comunale, art. 7.

La stessa giurisprudenza di questa Corte ha dato seguito all’indirizzo espresso dal giudice delle leggi, affermando il principio secondo cui “Il verbale di constatazione del mancato accordo non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sicchè alla constatazione del mancato accordo non può riconoscersi il valore di atto idoneo all’interruzione del termine di sospensione di novanta giorni, previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12 connesso all’istanza di accertamento con adesione” (così, in motivazione, Cass. sez. 5, 26 giugno 2015, n. 13248 N.M., relativa ad un analogo caso avente ad oggetto l’interpretazione delle medesime norme del Regolamento del Comune di Capannori di cui si discute nella presente controversia; in senso conforme, tra le altre, Cass. sez. 6-5, 24/08/2017, n. 20362, Rv. 645044 – 01; in precedenza nello stesso senso, v. Cass., sez. 5, 9/03/2012, n. 3762, Rv. 621595 – 01; Cass., sez. 5, 13/04/2012, n. 5825, Rv. 622094 – 01, entrambe aventi ad oggetto le medesime norme del Regolamento del Comune di Capannori in controversie in cui era parte l’odierna ricorrente).

A tale indirizzo il collegio intende dare continuità, non essendo state formulate dalla ricorrente deduzioni idonee ad una revisione del citato orientamento.

Tali infatti non sono le deduzioni contenute nell’illustrazione del motivo, secondo le quali i principi espressi dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 140 del 15 aprile 2011 non implicherebbero “che si debba per fora reinterpretare il Regolamento comunale per renderlo coerente con la ratio che ha giustificato la non irragionevolezza del D.Lgs. n. 218 del 1997, dal momento che i due piani sono completamente diversi. Infatti, una volta riconosciuta… la legittimità delle previsioni dei regolamenti comunali che, come quello di Capannori, disciplinano autonomamente, rispetto alle norme statali, la ripresa del decorso del termine… non si vede perchè si dovrebbe impedire che il regolamento scelga di equiparare la chiusura con esito negativo del procedimento di accertamento con adesione, espressa dal verbale di mancato accordo, ad una rinuncia del contribuente o ad un epilogo comunque conclusivo del procedimento” (v. pagg. 23-24 del ricorso).

Invero, la questione non si pone in termini di “reinterpretazione”, bensì di “interpretazione”, da condurre, trattandosi di norme regolamentari, secondo i criteri ermeneutici indicati dall’art. 12 disp. gen. c.c.

Sotto tale profilo, peraltro, il motivo risulta inammissibile, prima ancora che infondato, atteso che la ricorrente non ha dedotto i criteri di ermeneutica asseritamente violati, nè ha indicato le modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sarebbe discostato, limitandosi ad offrire una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass., sez. 6-3, 23/01/2014, n. 1391, Rv. 629725 – 01; Cass., sez. L, 27/01/2009, n. 1893, Rv. 606875 – 01, Cass., sez. 1, 29/08/2006, n. 18661, Rv. 592048 – 01).

Per mera completezza va peraltro osservato che il motivo è comunque anche infondato, atteso che, in assenza di una espressa indicazione letterale e di elementi sintomatici di una intenzione del Comune di discostarsi dalla regola statuale di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 (intenzione che, anzi, va esclusa proprio in ragione della scelta di derogare espressamente alla regola statuale solo nell’ipotesi di rigetto dell’istanza e non anche di mancato accordo), si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe e, se il caso rimane ancora dubbio, si deve decidere secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (art. 12 preleggi, comma 2).

Ne deriva che nella specie, non potendosi ritenere, per quanto chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra richiamata, l’omogeneità tra l’ipotesi di rigetto dell’istanza da parte del gestore, quale prevista dal menzionato Regolamento comunale, art. 7, comma 6, e l’ipotesi di conclusione del procedimento per adesione con verbale di mancato accordo ai sensi del medesimo Regolamento, art. 9, comma 3, deve aversi riguardo alla disposizione statuale di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 che regola la medesima materia senza prevedere l’interruzione della sospensione di 90 giorni per la proposizione del ricorso in caso di esito del procedimento di adesione con verbale mancato accordo.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce “error in iudicando per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 7, 21 e 49, della Delib. Comitato interministeriale 27 luglio 1984, delle Delib. Comune di Capannori 29 maggio 1998, n. 65, 20 febbraio 2001, n. 11 e 13 aprile 2004, n. 28 (in tema di assimilazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la quota fissa è sempre dovuta, mentre la quota variabile “è dovuta in base ai rifiuti urbani prodotti, essa non è dovuta per le superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilabili, raccolti a cura e spese del contribuente. Ove vengano prodotti rifiuti promiscui – urbani e speciali -, se dichiarato dal contribuente o accertato dall’Ente, sarà dovuta anche la quota variabile con congrua riduzione”.

In primo luogo, osserva in proposito la ricorrente, negli anni precedenti alla delibera del Comune di Capannori del 2004, in tema di assimilazione dei rifiuti, la quota variabile non era stata applicata alle aree che godevano dell’esonero; in secondo luogo, con riferimento all’avviso dell’annualità 2004, la CTR aveva mal interpretato la disciplina applicabile. Infatti tutti i rifiuti prodotti dalla contribuente rientravano nella previsione della Delib. Comitato interministeriale 27 luglio 1984, art. 1, lett. a), punto 1.1.1., richiamata dalla Delib. Comune di Capannori 13 aprile 2004, n. 28, quale criterio di individuazione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani.

Conseguentemente, la CTR, sulla base di tale premessa, avrebbe dovuto concludere che non era possibile alcuna esenzione totale delle superfici dalla quota variabile e avrebbe dovuto affermare che, in base al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 14 si ricadeva in un caso di riduzione della quota variabile, stabilendone la percentuale sulla base della documentazione in atti, la quale, per la sua insufficienza, non consentiva in realtà alcuna riduzione.

3. Con il terzo motivo si prospetta un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (la natura dei rifiuti di cui si discute, stante la delibera comunale di assimilazione e la previsione di cui alla Delib. comitato interministeriale 27 luglio 1984, art. 1, punto 1.1.1, lett. a), che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relaione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Nell’illustrazione del motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver esaminato, quantomeno con riferimento all’anno 2004, il fatto decisivo dell’avvenuta assimilazione o meno dei rifiuti speciali in questione, limitandosi ad affermare che “la società contribuente ha sempre dichiarato e dimostrato di aver prodotto rifiuti speciali e di aver provveduto a propria cure e spese allo smaltimento; era onere del Comune o dell’ente preposto ad accertare (e non semplicemente presumere) la promiscuità dei rifiuti prodotti (urbani e speciali), pretendendo in tal caso la quota variabile previa riduzione. Ne deriva che nel caso in esame le superfici della società destinate alla produzione, in cui vengono prodotti rifiuti speciali, e non accertati rifiuti urbani o assimilati, non sono soggette alla quota variabile ma solo a quella fissa”.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce un “error in iudicando per radicale assenza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″.

Sostiene la ricorrente che, oltre alla violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 di cui al motivo precedente, la CTR sarebbe incorsa anche nel vizio di totale assenza di motivazione, censurabile sotto il profilo della violazione di legge, ritenendo che la contribuente avesse dimostrato di aver prodotto rifiuti speciali, senz’altra specificazione, senza motivare su come avesse potuto ritenere dimostrata tale circostanza a fronte della contestazione dell’ASCIT circa la assenza di qualsiasi documentazione che attestasse la produzione di rifiuti non assimilati.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (la presenza o meno, in atti, della documentazione necessaria a dare diritto alla riduzione della quota variabile in presenta di rifiuti speciali assimilati), che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Sostiene la ricorrente che l’aver trascurato l’esame della circostanza, decisiva per il giudizio, della natura assimilata dei rifiuti, ha portato ovviamente con sè anche l’omesso esame della idoneità probatoria della documentazione necessaria al riconoscimento della riduzione della quota variabile della tariffa.

6. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono tutti volti a denunciare, sotto diversi profili, che i rifiuti prodotti dalla contribuente erano in realtà rifiuti speciali assimilati, sicchè il presupposto assunto dalla CTR circa la natura di rifiuti speciali non assimilati avrebbe comportato una violazione di legge per erronea applicazione della disciplina sull’individuazione della natura dei rifiuti in questione (secondo motivo), nonchè per omesso esame del fatto decisivo costituito dalla natura di detti rifiuti (terzo motivo), ovvero per assenza di motivazione sul punto (quarto motivo) e, infine, per il conseguente omesso esame della idoneità probatoria della documentazione necessaria al riconoscimento della riduzione della quota variabile della tariffa (quinto motivo).

6.1. Assume tuttavia priorità logica il quarto motivo, con il quale la ricorrente ha denunciato la totale carenza di motivazione circa le ragioni per cui la CTR ha ritenuto provata la produzione di rifiuti speciali.

Tale motivo è fondato.

E’ opportuno premettere che, sebbene la ricorrente abbia impropriamente sussunto il vizio denunciato con tale motivo nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, anzichè in quella di cui al medesimo articolo, n. 4, il motivo in discorso è ammissibile, atteso che la censura, per come articolata (con espresso riferimento alla “radicale assenza della motivazione” ed alla violazione di legge, come individuata in particolare da Cass. SU 22/9/2014, n. 8053), appare riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile all’errore processuale, non essendo a tal fine necessaria la adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi tassativamente ed espressamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla violazione di una norma processuale (V. Cass., sez. 2, 29/11/2016, n. 24247, Rv. 642198 – 01), riferimento che nella specie è inequivocabilmente desumibile “per relationem” dalla censura riferita al “vizio radicale di motivazione, censurabile, come chiarito da Cass. SU 22 / 912014 n. 19881 e 7/4/2014n. 8053 sotto il profilo della violazione di legge”, ossia, come si legge nella motivazione di quest’ultima sentenza, alla ipotesi in cui “il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza della motivazione”.

Ciò premesso si osserva che la natura di rifiuti non assimilati è stata nella specie affermata dalla CTR con la motivazione, già sopra trascritta illustrando il terzo motivo, secondo la quale “la società contribuente ha sempre dichiarato e dimostrato di aver prodotto rifiuti speciali e di aver provveduto a propria cure e spese allo smaltimento…”.

Tale argomentazione si rivela assolutamente apodittica, priva di qualunque elemento idoneo a render conto del procedimento logico sottostante, in quanto non è detto da cosa la valutazione afferente sia stata tratta ed è priva di qualsiasi richiamo agli elementi dai quali sarebbe stata desunta la asserita “dimostrazione” della produzione di rifiuti speciali non assimilati, avendo peraltro la ricorrente dedotto che nessun documento attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati era stato in effetti depositato in giudizio.

Si è dunque in presenza di una motivazione meramente apparente, ossia di una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tale da determinare la nullità della sentenza (V., Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053, Rv. 629830 – 01, e 8054, Rv. 629833 – 01; in analoga controversia su similare ricorso dell’ASCIT S.p.A., V. Cass. sez. 5, 25/3/2015 n. 5972, non massimata, che, a fronte di una motivazione della sentenza ivi impugnata assolutamente speculare a quella censurata in questa sede, ancorchè censurata sotto il profilo del vizio di cui alla precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha ritenuto detta motivazione “del tutto insufficiente”).

6.2. L’accoglimento del quarto motivo assorbe i motivi secondo, terzo e quinto, atteso che essi presuppongono l’avvenuto o omesso accertamento del fatto relativo alla natura assimilata o meno dei rifiuti prodotti dalla contribuente, accertamento che nella specie resta travolto dalla nullità della sentenza per totale carenza di motivazione sul punto.

7. Con il sesto motivo si deduce un “error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere, la Commissione, riconosciuto l’esonero dalla quota variabile in difetto di una specifica domanda sul punto (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Ad avviso della ricorrente la CTR sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione perchè la contribuente non aveva proposto una specifica domanda relativa all’esonero dalla quota variabile, ma solo una generica domanda volta ad ottenere l’applicazione della TIA “in base all’area effettivamente assoggettabile”, senza peraltro chiedere il riconoscimento della natura non assimilata dei rifiuti prodotti.

7.1. Il motivo è infondato.

Invero, la domanda proposta, per la sua ampiezza, implicava anche l’esame sulla sussistenza dei presupposti legali per l’applicazione della TIA, sia pure pro-quota. Non a caso, del resto, la questione della natura assimilata o non dei rifiuti era stato oggetto di contraddittorio, e specificamente contestata dall’Ascit, come riferito dalla stessa ricorrente (v. pagg. 34 e 36 del ricorso).

7. Con il settimo motivo si prospetta un “error in iudicando per violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, della L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 6, comma 13, del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, con riferimento al mancato assoggettamento ad IVA della TIA, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La ricorrente, pur consapevole dell’orientamento di questa Corte circa la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale e la sua conseguente non assoggettabilità ad IVA, propone una revisione di tale interpretazione, richiamando l’ordinanza interlocutoria di remissione della questione alla Corte costituzionale (Cass. SU 15/6/2009 n. 13894, Rv. 608814 – 01) ed evidenziando la sottostante prestazione del servizio di cui la TIA è espressione, nonchè la Circolare del Dipartimento delle Finanze 11 novembre 2010, n. 3/DF, e la norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv. in L. n. 122 del 2010.

8.1. Il motivo è infondato.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 (e dell’ordinanza n. 64 del 2010, di analogo tenore) – la quale, sia pure nell’ambito di una sentenza interpretativa di rigetto, affermò che la tariffa in questione non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo – si è andato consolidando nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la TIA1 non è assoggettabile ad IVA.

Ciò in quanto, come precisato da questa Corte, la tariffa in questione “ha natura tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, non quando si paga un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente” (ex multis: Cass., sez. 5, 2/03/2012, n. 3293, Rv. 621524 – 01; Cass., sez. 5, 9/03/2012, n. 3756, Rv. 621910 01; Cass., sez. 5, 13/04/2012, n. 5825, Rv. 622094 – 01, in motivazione; Cass. Sez. 5, 13/04/2012, n. 5831, Rv. 621911 – 01; Cass. sez. 6-5, 10/03/2015, n. 4723, Rv. 635064 – 01).

Tale orientamento è stato infine confermato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza del 15 marzo 2016, n. 5078, Rv. 639013 – 01, sicchè il principio della natura tributaria della TIA1 e della sua conseguente non assoggettabilità all’IVA costituisce oggi diritto vivente, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsene.

In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il consolidato orientamento sopra ricordato non è inciso dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv. in L. n. 122 del 2010, atteso che tale norma, priva di portata retroattiva, si riferisce esclusivamente alla diversa ipotesi della tariffa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 (“Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, poi denominata “Tariffa Integrata Ambientale”, cd. TIA2), non assimilabile alla TIA1, disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, di cui si controverte in questa sede (v. Cass. sez. 5, 02/03/2012, n. 3293, Rv. 621524 – 01; Cass., sez. 5, 13/04/2012, n. 5831, Rv. 621911 – 01; Cass., sez. 5, 11/01/2018, n. 453, Rv. 646907 – 01).

Ciò assorbe ogni altra considerazione in relazione alla Circolare n. 3/DF/2010 Min. economia e finanze – Dip. Finanze, anch’essa invocata ricorrente, la quale aveva affermato la sostanziale identità tra cc.dd. TIA 1 e TIA 2 e la soggezione all’IVA della prima in ragione della definizione non tributaria di cui alla norma di interpretazione autentica (del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238) contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33 (sul punto, v. in particolare Cass., sez. V, 9/3/2012, n. 3756, Rv. 621909 01).

9. In definitiva, deve essere accolto il quarto motivo di ricorso, restando assorbiti il secondo, il terzo ed il quinto, e rigettati il sesto ed il settimo motivo; la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto e rinviata dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i motivi primo, sesto e settimo, assorbiti i motivi secondo, terzo e quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rimette la causa dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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