Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19313 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 07/07/2021), n.19313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19538/2015 proposto da:

C.A., C.M., T.M.,

T.N., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARCO MANCINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

e contro

S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 690/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/12/2014 R.G.N. 176/2014 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con sentenza del 30.12.14, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato due sentenze del Tribunale della stessa sede del 12.2.14 e 26.3.14, che avevano rigettato le opposizioni dei soci della Mimosa di C.A. & Co. s.n.c. avverso avvisi di addebito per contributi previdenziali emessi dall’INPS, sulla base di avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che erano stati a loro volta opposti e definiti D.L. n. 98 del 2001, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2001.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’Inps avesse dimostrato il diritto ai maggiori contributi per il maggior reddito di impresa emerso a seguito delle verifiche ispettive fiscali ed ha rilevato che i contribuenti si erano limitati a richiamare la definizione fiscale della lite senza contrastare con specifici elementi nel giudizio previdenziale le risultanze di quelle verifiche, ritenendo ininfluente sul contenzioso previdenziale la definizione della lite in sede tributaria.

Avverso tale sentenza ricorrono i contribuenti per due articolati motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e art. 25, comma 1, lett. B, D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, L. n. 289 del 2002, art. 16, L. n. 220 del 1990, art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, nonchè del principio comunitario di affidamento, per avere la sentenza impugnata trascurato che la definizione fiscale non ha rilievo sostanziale e non costituisce accertamento dell’imponibile e che l’avviso di addebito dell’INPS presuppone un accertamento del debito contributivo D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 25.

Con il secondo motivo si deduce -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere essa trascurato che tra le parti era intervenuto accertamento con adesione con notevole abbattimento dell’imponibile (accertamento poi non perfezionatosi per mancato pagamento delle rate dovute), fatto questo posto alla base di specifico motivo di appello e quindi discusso dalle parti e tuttavia ignorato dalla sentenza impugnata.

Deve premettersi che dagli atti risulta che l’INPS ha notificato la sentenza d’appello al procuratore dei signori C.A. e T.M., per i quali è dunque applicabile decorso il termine breve di impugnazione, termine nella specie decorso, con conseguente giudicato. Quanto alla posizione degli altri soci, per i quali operava0 invece il termine lungo di impugnazione, ritualmente rispettato, valgono le seguenti considerazioni.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24774 del 3/10/2019, Rv. 655313-01; Sez. L, Sentenza n. 21541 del 20/08/2019, Rv. 654816 – 01) ha già affermato che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi “a percentuale”, il maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate in sede di verifica assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell’interessato, a nulla rilevando l’accettazione del condono tributario del D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. con modif. in L. n. 111 del 2011, avente natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale.

A differenza del caso esaminato dal precedente su richiamato, tuttavia, in questa sede non si controverte solo degli effetti della definizione concordata della lite tributaria sull’obbligazione contributiva previdenziale e dell’esito dell’accertamento da cui è derivata la maggiore pretesa contributiva. Con il secondo motivo di ricorso, infatti, i contribuenti richiamano un ulteriore e diverso fatto – che era stato fatto valere come specifico motivo di appello, costituito dall’accertamento con adesione effettuato in data successiva agli accertamenti fiscali, che aveva portato ad un accertamento di un abbattimento dell’imponibile accertato negli avvisi.

Il motivo è inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., perchè i ricorrenti, malgrado la doppia conforme di merito, lamentano un omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Nè per evitare tale inammissibilità il ricorso rispetta l’onere di indicare le ragioni di fatto della sentenza di primo grado e di quella d’appello per dimostrare che esse sono tra loro diverse. Questa Corte ha infatti ripetutamente precisato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019, Rv. 654646-01; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244-03; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014, Rv. 630359-01) che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso dRIsignori C.A. e T.M.; quanto agli altri ricorrenti, rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 3000 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA