Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19313 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3974-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato CESARE GLENDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 770/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Liguria indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio contro la sentenza di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di T.S.M., socio della società s.a.s. Mathaland e della società Euro Professional s.r.L., entrambe cessate, per redditi IRPEF da partecipazione non dichiarati.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Va anzitutto rilevata d’ufficio la nullità del giudizio per quel che riguarda l’avviso relativo al reddito di partecipazione asseritamente maturato in favore del contribuente in dipendenza della sua qualità di socio della Mathald s.a.s., posto che l’oggetto della pretesa avanzata nei confronti del contribuente T. attiene ad imposte assertivamente dovute dalla s.a.s. Mataland, estinta, della quale il suddetto era socio per una quota del cinquanta per cento -cfr. pag. 2 ricorso -.

Il giudizio promosso dal T. concernente il reddito da partecipazione alla Mathland s.a.s. non poteva, pertanto, essere promosso in assenza degli altri soci, litisconsorte necessari.

Le superiori considerazioni resistono alle prospettazioni difensive esposte in memoria dal controricorrente.

Va, pertanto, dichiarata la nullità del giudizio relativo all’accertamento di maggior reddito di partecipazione nei confronti di T.S.M. nella società Mathaland s.a.s., disponendo la trasmissione degli atti alla CTP di Genova perchè provveda all’integrazione del contraddittorio secondo quanto sopra specificato.

Occorre ora passare all’esame dei motivi di ricorso proposto dall’Agenzia in relazione alla restante parte del giudizio concernente il reddito di partecipazione di T.S.M., asseritamente ritratto in dipendenza di altro accertamento emesso a carico della società Europe professional s.r.l.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 95 c.p.c., in relazione alla mancata sospensione del procedimento promosso dal socio contro l’accertamento concernente i maggiori redditi accertati nei confronti della società Europe professional s.r.l. ed annullato con sentenza non ancora divenuta definitiva, è infondato.

Ed invero, la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicchè, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perchè nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso – cfr. Cass. 10 novembre 2015, n. 22878 -.

Orbene, la censura esposta dall’Agenzia ricorrente, correlata alla prospettata violazione dell’art. 295 c.p.c., si fonda sulla circostanza che il giudice di appello ha annullato l’accertamento emesso a carico del socio di società di capitali a ristretta base sul presupposto del precedente annullamento giurisdizionale – sent. CTR Liguria n. 771/03/15 – della pretesa relativo all’accertamento di maggiori redditi nei confronti della società, ma non ha in alcun modo dimostrato di avere impugnato, nel termine di impugnazione decorrente dal 2.7.2015, la sentenza anzidetta, dovendosi pertanto ritenere la carenza di interesse rispetto alla censura medesima, anche a non volere considerare quanto sostenuto dal controricorrente in memoria circa il passaggio in giudicato della medesima pronunzia.

Il secondo motivo di ricorso, correlato alla violazione dell’art. 2945 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, è inammissibile, riguardando una censura che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha annullato l’atto fiscale emesso a carico del T. per omessa dichiarazione di reddito da partecipazione alla società Europe Professionale srl in relazione all’annullamento pronunziato in sede giurisdizionale dell’atto presupposto a carico del detto sodalizio.

Considerato che l’esito della lite giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

 

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio relativo all’accertamento di maggior reddito di partecipazione nei confronti di T.S.M. nella società Mathaland s.a.s. e dispone trasmettersi gli atti alla CTP di Genova perchè provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro socio della società cessata.

Rigetta per il resto il ricorso proposto dall’Agenzia e compensa le spese dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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