Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19312 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19312 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 26613-2008 proposto da:
COFFETTI

MARIA

CRISTINA,

COFFETTI

GIOCONDA

CFFGND69C24B393K, BOSISIO PAOLINA, COFFETTI PIERANNA,
COFFETTI ALBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato
ROMANELLI GUIDO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALBERTO RONZONI giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

AZIENDA AGRICOLA PALMA CAMOZZI VERTOVA CONTESSA MARIA

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Data pubblicazione: 21/08/2013

EDVIGE & C. S.N.C.;
– intimata –

Nonché da:
AZIENDA AGRICOLA PALMA CAMOZZI VERTOVA M.E. & C.
S.N.C. 01877180164, elettivamente domiciliata in

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale contro

COFFETTI

ALBERTO,

COFFETTI

PIERANNA,

COFFETTI

GIOCONDA, COFFETTI MARIA CRISTINA, COFFETTI BOSISIO
PAOLINA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 127/2008 del TRIBUNALE di
BERGAMO, depositata il 09/07/2008, R.G.N. 11070/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/05/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato GUIDO ROMANELLI;
udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per inammissibilità o rigetto del ricorso principale,
assorbito l’incidentale;

2

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Azienda Agricola Palma Camozzi Vertova M.E. & C. s.n.c.
propose opposizione avverso l’atto di precetto con il quale
Paolina Bosisio, Maria Cristina Coffetti, Alberto Coffetti,
Gioconda Coffetti e Pieranna Coffetti le avevano intimato il

spese. Per quanto qui interessa, dedusse, a sostegno del
mezzo, che il titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento
dell’atto di precetto era stato caducato da una transazione
novativa intervenuta successivamente tra le parti.
Sulla base di tali premesse l’opponente chiese quindi la
dichiarazione di nullità e inefficacia del precetto; in ogni
caso l’accertamento della erroneità delle esposizioni, importi
e conteggi in esso contenuti.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse
pretese, segnatamente rilevando che la clausola n. 3
dell’accordo transattivo prevedeva testualmente, in caso di
mancato pagamento di una delle rate concordate nei termini
stabiliti, la risoluzione della transazione, con diritto dei
creditori di pretendere l’intera somma liquidata in giudizio,
trattenendo, a titolo di acconto, gli importi già ricevuti.
Evidenziarono quindi che, nella fattispecie, l’opponente non
aveva versato l’ultima rata entro il 30 novembre 2006.
Con sentenza del 9 luglio 2008 il Tribunale di Bergamo, sez.
dist. di Grumello del Monte, per quanto qui interessa, ha
dichiarato l’efficacia dell’atto di precetto limitatamente

3

pagamento della somma di euro 443.431,84, oltre interessi e

all’importo di euro 70.000,00, oltre interessi dal 30 novembre
2006, data di scadenza dell’ultima rata al saldo.
Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione
Paolina Bosisio, Maria Cristina Coffetti, Alberto Coffetti,
Gioconda Coffetti e Pieranna Coffetti, formulando tre motivi.

l’Azienda Agricola Palma Camozzi Vertova M.E. & C. s.n.c., che
propone altresì ricorso incidentale affidato a un solo mezzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l

Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito,

rilevato che nella fattispecie la volontà della parti di non
estinguere il diritto di credito originato dalla sentenza
passata in giudicato era chiaramente formulata al punto 3
dell’accordo transattivo, contenente una clausola risolutiva
espressa, e dato atto che l’opponente non aveva fornito alcuna
prova dell’accordo per posticipare il termine di pagamento, ha
altresì escluso che, prima dell’esercizio del diritto
potestativo di risolvere il contratto fosse intervenuta
un’offerta non formale, ex art. 1220 cod. civ., tale da
escludere la mora del debitore.
Considerato quindi che la manifestazione della volontà di
avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetta al
limite rappresentato dalla buona fede e che la buona fede,
reciprocamente,

deve essere elemento di valutazione della

condotta dell’obbligato, atteso che l’inadempienza non è causa
di risoluzione in assenza di una imputabilità, a titolo di

4

Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria,

dolo o colpa, della stessa,

ha in sostanza ritenuto che, a

fronte della dichiarata manifestazione della volontà del
debitore

di

contiguità
volontà di

volere adempiere,

esplicitata

in stretta

temporale con la scadenza dell’obbligazione, la
avvalersi della clausola risolutiva espressa

2.1 Di tale valutazione si dolgono dunque gli impugnanti che,

con il primo motivo di ricorso, lamentano violazione dell’art.
112 cod. proc. civ.
Sostengono che l’Azienda Agricola Camozzi nell’atto di
opposizione si era limitata a chiedere che il precetto che le
era stato notificato fosse dichiarato nullo e inefficace,
perché non sorretto da valido titolo esecutivo, essendo stati
caducati quelli azionati, e cioè la sentenza del Tribunale di
Bergamo e quella della Corte d’appello di Brescia dalla
transazione asseritamente novativa intervenuta tra le parti.
2.2

Con il secondo mezzo i ricorrenti denunciano violazione

dell’art. 1218 cod. civ.
Deducono che il giudice di merito, pur avendo ritenuto
indimostrato l’assunto secondo cui le parti si erano accordate
per posticipare il pagamento dell’ultima rata, non aveva
tuttavia tratto da tale dato oggettivo le necessarie
conseguenze in diritto: non aveva in particolare considerato
che la colpa del contraente inadempiente si presume, gravando
sul debitore l’onere di dimostrare che l’inadempimento o il

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integrava un abuso del diritto.

ritardo

è

stato

determinato

da

impossibilità

della

prestazione, derivante da causa a lui non imputabile.
2.3

Con il terzo mezzo gli impugnanti deducono violazione

degli artt. 1175 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. In maniera
del tutto fuorviante il giudice di merito aveva affermato che

ben sapendo che l’Azienda Agricola Camozzi era pronta, sia
pure in ritardo, a corrispondere la terza rata della somma
pattuita in transazione, avrebbero
eventi,

accelerato il corso degli

avvalendosi della clausola risolutiva espressa. Così

argomentando il Tribunale non avrebbe considerato, facendo
malgoverno del contesto probatorio di riferimento, che gli
eredi Coffetti avevano inviato la raccomandata con la quale
dichiaravano di avvalersi della clausola risolutiva espressa,
il 6 dicembre 2006, laddove il fax con il quale la controparte
tentava di far figurare l’esistenza di un accordo per
posticipare il pagamento della terza rata era stato inviato
nella tarda sera del 9 dicembre. Il che dimostrava che i
ricorrenti non si erano affatto comportati con malafede.
3

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Società

Agricola Palma Camozzi Vertova M.E. & C. s.n.c. lamenta
violazione degli artt. 1456 e 1218 cod. civ., 474, 480, 156,
162 cod. proc. civ.,

ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.

Oggetto delle critiche è la riduzione dell’efficacia dell’atto
di precetto limitatamente all’importo di euro 70.000,00,
laddove il giudice di merito, una volta riconosciuta l’assenza

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gli eredi Coffetti, si erano comportati in mala fede perché,

di colpa nella condotta dell’opponente e la malafede del
comportamento degli opposti, avrebbe dovuto

tout court

annullare il precetto, piuttosto che ridurlo a una cifra
inferiore.
4 Le critiche svolte nel ricorso principale, che si prestano a

connessione, sono fondate.
Giova premettere che i principi inerenti all’operatività della
risoluzione negoziale trovano attuazione anche in caso di
risoluzione in base ad espressa clausola pattizia, con la sola
eccezione del rilievo dell’inadempimento nell’economia del
negozio, nel senso che dello stesso non va provata
l’importanza, già valutata anticipatamente dalle parti.
Conseguentemente, pur in presenza di detta clausola, il
giudice è tenuto non solo a constatare che l’evento in essa
contemplato si è verificato, ma deve anche esaminare il
comportamento dell’obbligato, potendo la risoluzione essere
pronunciata unicamente ove sussista la colpa del contraente
inadempiente (Cass. civ. 6 dicembre 1980 n. 6344). Peraltro la
presunzione di colpa stabilita a carico dello stesso dall’art.
1218 cod. civ. non è assoluta ma va apprezzata con riferimento
ai principi della buona fede. Essa postula, quindi, l’indagine
sulla volontarietà dell’inadempimento o, in caso di errore,
sull’uso, da parte del debitore, della diligenza necessaria a
preservarlo dal cadervi, indagine che, involgendo
apprezzamenti di

fatto,

incensurabile

è

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in sede di

essere esaminate congiuntamente per la loro evidente

legittimità, sempre che sia sorretta da una motivazione immune
da vizi logici e da errori di diritto (Cass. civ. 1 0 agosto
2007, n. 16993; Cass. civ. 6 febbraio 2007, n. 2553; Cass.
civ. 15 agosto 2005, n. 15026; Cass. civ. 5 agosto 2002, n.
11717; Cass. civ. 13 febbraio 1968, n. 486).

ha svolto le sue verifiche esclusivamente in chiave di pretesa
abusività del comportamento dei creditori, senza considerare
che, in assenza di una condotta dell’obbligato in qualche modo
eziologicamente riconducibile a quella della controparte – la
quale abbia, ad esempio, abitualmente consentito deroghe in
ordine ai tempi dell’adempimento (confr. Cass. civ. n. 486 del
1968 cit.) – non era della buona o mala fede di questa che era
necessario occuparsi, quanto piuttosto della colpa del
debitore. In siffatta prospettiva, assodato che nel contratto
di transazione era contenuta una clausola risolutiva espressa;
che la rata, scaduta il 30 novembre, non era stata, a tutto il
6 dicembre successivo, ancora pagata; che nessuna offerta,
anche non formale di adempimento, vi era mai stata, ma al più
solo una mera dichiarazione di volere adempiere, doveva il
decidente valutare se tale piattaforma fattuale
caratterizzata dall’ascrivibilità all’area del motivi
dell’eventuale

calliditas

di chi intimò la risoluzione, e

quindi dall’assoluta irrilevanza della stessa, sul piano
causale – fosse o meno sufficiente a integrare quei profili di
colpevolezza dell’inadempimento che il nostro ordinamento

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5 A tali principi non si è attenuto il giudice di merito che

esige per far luogo allo scioglimento del vincolo negoziale,
in un contesto normativo che fa carico al contraente
inadempiente di provare che l’inadempimento e il ritardo sono
stati determinati da impossibilità della prestanza derivante
da causa a lui non imputabile.

quale resta assorbito quello incidentale, la sentenza
impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese
del giudizio di cassazione al Tribunale di Bergamo in diversa
composizione.
P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il
ricorso principale, assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di
cassazione, al Tribunale di Bergamo in diversa composizione.
Roma,

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0,5yo 200

Ne deriva che, in accoglimento del ricorso principale, nel

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