Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19312 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19312 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA

sul ricorso 5148/2015 proposto da:

C

Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di
Polietilene–PolieCo, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Paulucci de’ Calboli n.1,
presso lo studio dell’avvocato Marvasi Tommaso, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato Calisse Andrea, giusta procura a
margine del ricorso;
-ricorrente contro

L) ()

Data pubblicazione: 19/07/2018

CC

Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai, Consorzio Nazionale pér la
Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica Corepla, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cardelli n.4, presso lo studio
dell’avvocato Mosco Gian Domenico, che li rappresenta e difende

del controricorso;
-controricorrenti contro
Euroservice Uno S.r.l.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3048/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 12/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/06/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3048/2014, – pronunciata
in un giudizio promosso dal Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai e
dal Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il Recupero di
imballaggi in plastica – CoRePla, nei confronti del Consorzio Nazionale
per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene – PolieCo (con
intervento della Euroservice Uno srl), per sentire accertare l’illecito
posto in essere dal Consorzio convenuto, PolieCo, con l’avvio di una
campagna di

«disinformazione»,

rivolta a diversi produttori di

imballaggi aderenti al Conai ed al CoRePla per indurli a non versare il
«contributo ambientale Conai -> (Cac), in relazione, in particolare, ai
2

unitamente all’avvocato Munari Francesco, giusta procure a margine

sacchetti ed alle buste in polietilene, con condanna del convenuto al
risarcimento dei danni, – ha confermato la sentenza di primo grado,
che aveva accertato che gli shoppers e gli altri prodotti indicati al punto
4 della citazione introduttiva costituiscono imballaggi, ai sensi
dell’art.35 d.lgs. 22/1997, rientranti nel sistema di gestione, anche dei
rifiuti, di cui al titolo II del citato d.lgs., con conseguenti oneri, a carico

attoree e la domanda riconvenzionale del convenuto PolieCo.
In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che il criterio di
qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua
funzione (di contenimento e di protezione), rispetto alla sua struttura
(vale a dire, al materiale di cui il bene è composto, alla luce del decreto
Ronchi e dell’art.3 della Direttiva 94/62/CE (attuata con il d.lgs.
22/1997).
Avverso la suddetta sentenza, il Consorzio Nazionale per il riciclaggio
dei rifiuti dei beni a base di polietilene – PolieCo propone ricorso per
cassazione, in unico motivo, nei confronti del Consorzio Nazionale
Imballaggi – Conai e del Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclaggio ed il Recupero di imballaggi in plastica – Corepia (che
resistono con controricorso) e della Euroservice Uno srl (che non svolge
difese). I controricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.11 ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.35 d.lgs. 22/1997 e dei
principi da esso desumibili in materia di imballaggi, nonché della
Direttiva UE n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio,
denunciando che sia stata privilegiato, nella definizione giuridica
dell’imballaggio, il criterio «prognostico», basato sulla composizione
del prodotto e sulla funzione astratta, rispetto a quello funzionale,
relativo al concreto utilizzo del bene come imballaggio, e che siano stati

dei produttori e degli utilizzatori, respingendo le ulteriori domande

qualificati come imballaggi

«prodotti utilizzati nel ciclo produttivo»

ovvero non utilizzabili per il trasferimento di merci fino a! consumatore
finale.
Il ricorrente, nella premessa, specifica di agire, in relazione a normativa
non più vigente, essendo stato il d.lgs. 22/1997- c.d. Decreto Ronchi
abrogato dal d.lgs. 152/2006, T.U. sull’ambiente (di recepimento della

sino al luglio 2003, per ragioni di tutela dei principi «storico-giuridici»,
giustificati anche dalla funzione pubblica svolta dal Consorzio PolieCo,
avente competenza sui rifiuti derivati da qualsiasi tipo di bene a base
di polietilene, esclusi gli imballaggi. Il Consorzio PolieCo imputa ai
giudici di merito di non avere rilevato che, in sede di attuazione della
Direttiva 94/62/Ce, il legislatore italiano, con il d.igs. 22/1997 (ed
anche con l’attuale T.U. sull’ambiente), avrebbe introdotto una
definizione generale di imballaggio più ampia (quadripartita, anziché
tripartita, art.35 lett.a),b),c),d)) di quella prevista dall’art.3.1 della
direttiva, non avendo definito imballaggio «primario» un manufatto che
assolva, nella sua funzione e nel suo utilizzo concreto, la triplice
funzione (stante l’uso della congiunzione

«e»)

di contenere e

proteggere determinate merci, di consentire la loro manipolazione e la
loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore e di
assicurare la loro presentazione.
2. Il ricorso è anzitutto inammissibile, in quanto, a parte l’unico
sintetico richiamo alla sentenza della Corte d’appello, a pag. 14,
contiene censure unicamente rivolte alle statuizioni presenti nella
sentenza del Tribunale.
3. L’unica censura del ricorso è, in ogni caso, anche infondata.
L’art.35 del d.lgs 22/1997, vigente ratione temporis, prescriveva: «1.
Ai fini dell’applicazione del presente Titolo si intende per: a)
imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura,

4

successiva Direttiva 2004/12/CE), ed in riferimento a fatti verificatisi

adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie
prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro
consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad
assicurare la loro presentazione, nonchè gli articoli a perdere usati allo
stesso scopo; b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita,

imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito
in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un
certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia
venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva
soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita.
Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio
concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un
certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per
evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i
container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei».

Il testo riproduce il contenuto dell’art.3 della Direttiva 94/62/Ce, che
recita:

«Ai sensi della presente direttiva s’intende per: 1)

«imballaggio»: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura,
adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie
prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro
consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad
assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere»
usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.
L’imballaggio consiste soltanto di: a) «imballaggio per la vendita o
imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire
nel punto di vendita un’unità di vendita per l’utente finale o il
consumatore; b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè

un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore; c)

imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il
raggruppamento di un certo numero di unità di vendita
indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale
o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli
scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto
senza alterarne le caratteristiche; c) «imballaggio per il trasporto o

la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita
oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni
connessi al trasporto».
L’interpretazione fornita dal ricorrente non tiene conto del fatto che la
nozione di imballaggio dettata dalla normativa comunitaria è
comprensiva, oltre che delle tre ipotesi previste dalle lettere a),b),c),
riprodotte dall’art.35 del Decreto Ronchi, comma 1, alle lettere
b),c),d), anche del paragrafo 1 dell’art.3, riprodotto nella lettera a) del
comma 1 dell’art.35 del d.gs. 22/1997, cosicché la mancata
riproduzione delle parole «l’imballaggio consiste soltanto di» non è
idonea ad alterare la portata della definizione generale di imballaggio
ai sensi della lettera a), potendo un bene definito imballaggio
consistere soltanto in imballaggi dì tipo primario (lett.b), secondario
(lettera c) e terziario (lettera d), in conformità alla Direttiva.
Anche il secondo ed il terzo argomento svolti nel motivo, in base al
quale il ricorrente sostiene che le funzioni indicate dall’art.35, relative
al contenimento, alla protezione, alla manipolazione, alla consegna ed
alla presentazione delle merci, dovrebbero essere tutte compresenti,
al fine di configurare un bene come imballaggio, e che gli shoppers non
possono avere natura di imballaggio, sono infondati.
La Corte di Giustizia, nella sentenza del 29/4/2004, intervenuta nella
causa C-341/01, ha specificato, al paragrafo 49, che

«come

correttamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle

imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare

proprie conclusioni, le possibili funzioni dell’imballaggio non sono
elencate, all’art. 3, punto 1, primo capoverso, della direttiva 94/62, in
modo cumulativo. Tale interpretazione è avvalorata, come emerge
in fra, dai punti 54-58, dall’oggetto della direttiva 94/62»

ed, al

paragrafo 50, che «d’altro canto, il prodotto deve ricadere in una delle
tre categorie di imballaggi elencati e definite dall’art. 3, punto 1,

l’imballaggio per la vendita, l’imballaggio multiplo e l’imballaggio per il
trasporto. Alla lettera e) di tale disposizione, l’imballaggio per il
trasporto è definito quale imballaggio concepito in modo da facilitare la
manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita per
evitare la loro manipolazione fisica e i danni connessi al trasporto». Al
par.53, la Corte di Giustizia afferma, poi, che:

«si deve

necessariamente rilevare che i sacchetti di plastica consegnati a un
cliente in un negozio rispondono ai due requisiti previsti dall’art. 3,
punto 1, della direttiva 94/62. Essi ricadono quindi, in linea di principio,
nella nozione di «imballaggio» definita all’art. 3, punto 1, della detta
direttiva» e ciò viene fatto dalla Corte sulla base di una valutazione ex
ante ed in astratto della funzione tipica de sacchetti di plastica o
shoppers, in quanto «i sacchetti di plastica consegnati a un cliente in
un negozio sono destinati ad essere riempiti con le merci acquistate dal
cliente medesimo, a proteggere tali merci ed a facilitare il loro
spostamento dal negozio verso il luogo di consumo» (par.52).
Infine, quanto all’argomento inerente alla non inclusione nella nozione
di imballaggio dei beni che non sono utilizzati nella fase di
commercializzazione ma rimangono «all’interno di un ciclo produttivo»,
la Corte d’appello, con riguardo al quarto motivo di impugnazione, ha
ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia da parte del Tribunale ed
il ricorrente non contesta specificamente tale statuizione.

7

secondo capoverso, lett. a)-c), della direttiva 94/62, vale a dire

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente, al rimborso delle
spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in

nonché rimborso forfetario spese generali nella misura del 15°/0 ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della
ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente
dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, 1’8 giugno 2018.

complessivi C 7.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi,

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