Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19311 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DI FLORIO SRL in persona del suo Amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FLAMINIA 56, presso lo studio dell’avvocato FIOCCA MARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RUSTIGNOLI SILVIO, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2004 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 23/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito l’Avvocato ROBERTO FIOCCA per delega Avvocato ANGELA MARIA

BORRELLI che ha chiesto di intervenire depositando atto di memoria di

nomina del nuovo difensore. La Corte di ritira in camera di consiglio

e decide che rilevato che la procura al difensore per la

partecipazione al giudizio introdotto prima del luglio 2009, deve

essere rilasciata con atto pubblico, che pertanto non è valida la

procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione. P.Q.M. la

Corte non ammette l’Avvocato ROBERTO FIOCCA delegato dell’Avvocato

ANGELA MARIA BORRELLI a discutere la causa n. 1, si procede con la

relazione da parte del Consigliere;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ecologica Sangro s.r.l. che aveva la gestione della discarica consortile di prima categoria sita in Lanciano, della quale si serviva la Di Florio s.r.l. per il conferimento di scarti e sovvalli, residuati dall’attività di trattamento dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani, con impianto di selezione automatica, a seguito di insistenti iniziative assunte dalla società conferente nei confronti della Regione Abruzzo per l’accertamento del diritto al pagamento del tributo speciale (cd. Eco-tassa) istituito con la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 23 a 40, nella misura ridotta del 20%, presentava alla Regione istanza di rimborso della maggiore imposta versata per effetto dell’applicazione della tariffa intera, ma la stessa veniva rigettata con provvedimento della competente Direzione Regionale.

Avverso tale provvedimento proponeva impugnazione la Di Florio s.r.l.

dinanzi alla C.T.P. de L’Aquila che però rigettava il ricorso ritenendo il difetto di legittimazione attiva della suddetta società, e la decisione, appellata dalla parte privata, veniva successivamente confermata dalla C.T.R. dell’Abruzzo con sentenza n. 41/6/04, depositata il 23.11.2004 e non notificata.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva ricorso la Di Florio s.r.l. articolando quattro motivi, all’accoglimento dei quali si opponeva la Regione Abruzzo con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di ricorso articolati lamenta la ricorrente:

1. Insussistenza del difetto di legittimazione attiva della ricorrente Di Florio s.r.l.: omessa pronuncia e violazione dell’art. 100 c.p.c. -D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 2, art. 81 c.p.c. in relazione agli artt. 2900, 2033, 2036, 2041 c.c..

2. omessa pronuncia nei merito del tributo, in violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 e L. Regione Abruzzo 16 dicembre 1998, n. 146, art. 5;

3. omessa pronuncia sull’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta del provvedimento di rigetto;

4. omessa pronuncia sulla eventuale carenza di disciplina della L.R. n. 148 del 1998, art. 5, che non consentisse il pagamento dell’imposta nella misura ridotta indicata, con conseguente illegittimità costituzionale della normativa regionale per contrasto con la L n. 549 del 1995, art. 3.

Il ricorso deve ritenersi infondato e meritevole pertanto di rigetto.

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è stato istituito dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24 e ss., e risulta finalizzato al raggiungimento di uno scopo particolare, che ne vincola il gettito, e che è rappresentato dalla volontà di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero della materia prima e dell’energia in essi contenute. Si tratta, come bene è stato osservato, di un tributo incentivante che tende a riequilibrare le diseconomie esterne provocate alla collettività con la produzione dei rifiuti, imponendo un non elevato costo in capo ai produttori. L’aumento dei prezzi per i conferitori dei rifiuti dovrebbe comportare, da un lato, un disincentivo alla produzione dei rifiuti stessi, stimolando, dall’altro, forme di smaltimento o di riciclaggio più compatibili con l’ambiente.

Si tratta di un tributo regionale, il cui presupposto è il deposito in discarica dei rifiuti solidi; soggetto passivo è il gestore dell’attività economica d’impresa di stoccaggio dei rifiuti, che ha l’obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei rifiuti, e quindi del committente del servizio di stoccaggio definitivo. La base imponibile è rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti e le aliquote sono differenziate in ragione del diverso impatto ambientale dei rifiuti. La Regione deve fissare, entro il 31 luglio di ciascun anno con propria legge l’ammontare dell’imposta e stabilire le modalità di versamento del tributo e presentazione della dichiarazione.

La previsione che una parte del gettito del tributo debba affluire ad un apposito fondo regionale per la realizzazione di obiettivi correlati con tali competenze ne conferma ulteriormente la connotazione di “tributo” proprio. Le Regioni sono altresì tenute, ai sensi del comma 29, a disciplinare con propria legge l’accertamento, la riscossione, i rimborsi.

Soggetto passivo è dunque il titolare della discarica anche se l’imposta è destinata ad incidere su altro soggetto, e cioè sull’utilizzatore del servizio. E’ questo sostanzialmente un mezzo di rafforzamento del credito d’imposta previsto dalla legge, come tale rivolto a soddisfare l’esigenza di garanzia dell’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Il fenomeno non è infrequente nella legge: ed infatti, se in un sistema economico è normale che chi subisca l’onere di un tributo, cerchi di trasferirne su di un altro il peso, questa evenienza in taluni casi assume evidenza e rilievo anche sul piano più strettamente normativo.

Può così accadere che taluni tributi siano posti dalla legge a carico di un soggetto, ma siano poi, di fatto, destinati a gravare economicamente su altri per un fenomeno squisitamente economico di riversamento del costo dall’uno all’altro: è i caso delle imposte sui consumi che, assolte dagli operatori economici (fabbricanti, commercianti) sono poi destinate a confluire nel prezzo finale del bene, venendo in definitiva così a gravare sul consumatore.

Ma esistono nel nostro ordinamento anche casi nei quali è lo stesso legislatore a disciplinare il fenomeno, ponendo un obbligo tributario a carico di un soggetto, ed attribuendo successivamente allo stesso il diritto di rivalsa nei confronti di altra persona: è questo il caso dell’Iva o dell’imposta sulle accise.

Gli esempi appena fatti sono relativi a casi nei quali il soggetto passivo dell’imposta è anche colui che realizza il presupposto impositivo. Ma l’ordinamento conosce anche casi nei quali non c’è coincidenza tra colui che realizza il presupposto di fatto del tributo e il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria: rientrano in questa ipotesi i casi del sostituto e del responsabile d’imposta.

Orbene nella stessa categoria di ipotesi da ultimo considerata rientra anche la situazione de gestore di discarica rispetto all’obbligo di pagamento dell’ecotassa, così che nessuna anomalia può cogliersi nella previsione normativa dell’art. 3 L n. 549/1995 che ha individuato nel gestore della discarica il soggetto passivo del tributo speciale, prevedendo però, sotto il profilo economico, la successiva traslazione del tributo sul’ utilizzatore della discarica, attraverso la previsione del diritto di rivalsa, con il risultato che è sul secondo soggetto che il tributo è destinato effettivamente ad incidere.

D’altra parte, però, la situazione del gestore di discarica, se per le esposte ragioni appare assimilabile a quella del sostituto d’imposta, non può essere ricondotta sotto il fenomeno della sostituzione poichè questa, così come definita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64 e prevista dagli artt. da 23 a 29, costituisce un istituto tipico delle imposte dirette e si realizza esclusivamente allorchè un soggetto (il sostituto) è debitore verso altro soggetto (il sostituito) di somme di danaro la cui corresponsione integra, presso il creditore, un fatto fiscalmente rilevante, ed è perciò chiamato, all’atto del pagamento, ad operare una ritenuta il cui importo dovrà poi essere versato direttamente allo Stato.

Ed è a questo sostituito che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, riconosce la legittimazione a richiedere il rimborso, con norma pertanto niente affatto estensibile al caso di specie.

In materia di ecotassa invece i rimborsi sono disciplinati dall’art. 3 comma 34 con rinvio alla Legge Regionale, che, nel caso della Regione Abruzzo, nulla ha previsto al riguardo in favore del soggetto conferente, dovendosi pertanto concludere che la società ricorrente è priva di legittimazione a richiedere il rimborso dell’imposta, così come correttamente affermato nel caso di specie dal giudice tributario.

D’altronde alla medesima conclusione sarebbe inevitabile pervenire anche sotto altro non secondario profilo, e cioè dovendosi necessariamente desumere la carenza di legittimazione attiva della Di Florio s.r.l. per essere essa soggetto diverso dalla parte che ebbe a proporre l’istanza di rimborso.

Come si evince dallo stesso ricorso (v. pag. 8) l’istanza della quale si discute nella presente controversia, e sulla quale si è formato il silenzio rigetto dell’Ente impositore, fu presentata dalla Ecologica Sangro s.r.l. così che solo quest’ultima società poteva ritenersi legittimata ad impugnare il rigetto. Tanto in conformità a consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “In tema di rimborso delle imposte sui redditi a seguito di versamento delle stesse da parte del sostituto d’imposta, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, attribuisce la legittimazione a richiedere il rimborso dei versamenti diretti sia al soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia, al secondo comma, al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd.

“sostituito”), senza peraltro che, ai fini della successiva fase di instaurazione del processo tributario relativo all’eventuale rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria, ciascuno dei soggetti possa beneficiare dell’istanza presentata esclusivamente dall’altro, sostituendosi processualmente allo stesso in caso di eventuale inerzia di quest’ultimo” (v. Cass. 28.6.2007, n. 14211).

Alla stregua delle esposte considerazioni ne consegue che ineccepibile deve ritenersi la sentenza impugnata, laddove afferma la carenza di legittimazione attiva della Di Florio s.r.l. con motivazione ampia ed esauriente contenente l’implicito rigetto delle altre questioni sollevate dalla ricorrente con riferimento alla suddetta tematica, e pertanto senza affatto incorrere in omessa pronuncia. Relativamente a quanto sempre nel primo motivo lamentato con riferimento alle ulteriori pretese della contribuente ai sensi degli artt. 2900, 2033, 2036 e 2041 c.c. giova peraltro rilevare che le doglianze esposte risultano per più aspetti inammissibili, e così perchè relative a questioni prive di rilevanza per il palese difetto di giurisdizione del giudice tributario a pronunciarsi su domande di ripetizione dell’indebito o di indebito arricchimento, e perchè nessun credito risulta anche soltanto dedotto a sostegno dell’azione surrogatoria.

L’infondatezza de primo motivo di ricorso comporta il rigetto del ricorso medesimo, restando assorbite nella decisione le ulteriori doglianze esposte.

Attesa la novità della questione trattata ricorrono eccezionali motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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