Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19311 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19311 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

sul ricorso 3999/2015 proposto da:
CO
Dotti Luca, Ferrer Sean Hepburn, elettivamente domiciliati in Roma,
Via Giunio Bazzoni n. 3, presso lo studio dell’avvocato Bini Andrea,
che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrenti contro

Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, Avoledo Patrizia, elettivamente
domiciliate in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.103, presso lo studio

c),b

,-(-r 2 G
rex)

Data pubblicazione: 19/07/2018

dell’avvocato Gobbi Luisa, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato Leonelli Claudio Marcello, giusta procura in calce al
controricorso;
-controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3348/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/06/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3348/2014, pronunciata in un giudizio promosso dai figli di Audrey Hepburn, Luca
Dotti e Sean Hepburn Ferrer, nei confronti della Arnoldo Mondadori
Editore spa e di Patrizia Avoledo, direttore responsabile del
settimanale «Donna Moderna», al fine di sentire accertare l’illecita
utilizzazione (sedici fotografie), senza consenso dei legittimi titolari
del diritto, del nome e dell’immagine dell’attrice Audrey Hepburn, per
la promozione della vendita, in abbinamento con la rivista, di cinque
DVD di film interpretati dalla stessa (in forza di contratti di licenza
stipulati, nel 2008, con la Paramount Home Entertainment, titolare dei
diritti di commercializzazione e distribuzione dei film contenuti nei
DVD), con condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni,
– ha confermato la statuizione del giudice di primo grado, di rigetto di
tutte le domande.
La Corte d’appello ha ritenuto non provata la violazione dell’ad, 96 e
ss. legge autore e dell’art.10 c.c., atteso che, da un iato, il ritratto
dell’attrice, su autorizzazione e consenso all’uso della Paramount
(avendo la stessa attribuito alla Mondatori anche il diritto di utilizzare,
a fini pubblicitari, il materiale illustrativo/grafico, fornito,

«in ogni

depositata il 22/09/2014;

annuncio, pubblicità, materiale promozionale e commerciale,
solamente in connessione con i DVD ed al fine di sfruttare i diritti
ceduti»), era stato utilizzato per la pubblicizzazione

(«migliore

sfruttamento dell’opera cinematografica») della vendita dei DVD dei
film interpretati dall’attrice, in abbinamento con cinque numeri,
pubblicati nel 2008, della rivista (che poteva essere anche venduta da

di C 9,90, in caso di abbinamento rivista e DVD) e solo in quei numeri
del periodico, e, dall’altro lato, l’impiego del ritratto della stessa
Audrey Hepburn anche in due servizi giornalistici, dedicati all’attrice
nella sua veste di ambasciatrice Unicef, rientrava nell’esimente di cui
all’art.97 LA., considerata la notorietà del personaggio.
Avverso la suddetta sentenza, Luca Dotti e Sean Hepburn Ferrer
propongono rìcorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti
della Arnoldo Mondadori Editore spa e dì Patrizia Avoledo (che
resistono con controricorso).Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la violazione o falsa
applicazione

«dei contratti intercorsi tra la Paramount Home

Entertainment (Italy) srl e la Arnoldo Mondatoti Editore spa»,
denunciando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
d’appello, il ritratto dell’attrice era stato utilizzato per finalità
promozionali della rivista stessa «Donna moderna», edita dalla
Mondadori, non essendo, invece, contestato l’uso dell’immagine
dell’attrice (previa autorizzazione della Paramount) sulle copertine dei
DVD, venduti in abbinamento alla rivista, ed era quindi necessario, in
base all’art.5 lett. b) del contratto di licenza ed all’art.1, seconda
parte, delle condizioni generali di contratto, ottenere da parte dei
legittimi titolari il consenso per l’uso del ritratto dell’attrice per la

sola, ma al minor prezzo di C 1,50 per ciascuna copia, anziché a quello

campagna pubblicitaria della vendita dei DVD in abbinamento alla
rivista; la Corte d’appello ha invece, erroneamente, richiamato l’art.2
lett.b) del contratto di licenza, inerente unicamente alla cessione in
uso alla Mondadori dei soli segni distintivi propri della Paramount.
Gli stessi ricorrenti, con il secondo motivo, lamentano la violazione o
falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.88, 96 e 97

l’utilizzo della attrice ritratta ; per finalità promozionali della rivista, era
illecito, in quanto effettuato senza il consenso degli eredi Hepburn,
unici titolari.
2. La prima censura è inammissibile, in quanto, in difetto di una
prospettata violazione di norme di interpretazione dei contratti, risulta
rivolta unicamente ad introdurre in questa sede di legittimità una
diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già esaminati dalla
Corte d’appello.
Questa Corte (Cass.420/2006; Cass.29111/2017) ha già chiarito che,.
in tema di interpretazione del contratto,

«il procedimento di

qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà
dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice
di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione
in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362
e seguenti cod. civ., mentre la seconda – concernente l’inquadramento
della comune volontà, come appurata, nello schema legale
corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche può
formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per
quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie
legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi
di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla
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1.633/1941, avendo la Corte d’appello errato nel non considerare che

individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza
della fattispecie concreta nel paradigma normativo».
In definitiva, essendo il giudizio espresso, in relazione alla
individuazione della comune volontà dei contraenti, un tipico
accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede
di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di

denunziata la violazione di tali regole, è necessaria la specifica
dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di’
merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite, non
essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole,
formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più
favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante
(Cass.12946/2007).
3. La seconda censura è, del pari, inammissibile.
Nel presente giudizio, la Corte d’appello ha ritenuto che il diritto
all’utilizzazione delle immagini dell’attrice Audrey Hepburn, all’interno
dei numeri della rivista «Donna Moderna», editi dalla Mondadori nel
2008, venduti in abbinamento con DVD contenenti alcuni film
interpretati dall’attrice, essendo strumentale allo sfruttamento
dell’opera cinematografica (come di solito avviene per locandine, ,
copertine o fascette dei DVD), era stato legittimamente acquisito, da
parte dell’Editore Mondadori, in forza di contratto di licenza, dal
produttore titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera e
non necessitava pertanto del consenso degli eredi dell’attrice
protagonista. E’ stato dunque riconosciuto che l’unico scopo
pubblicitario ricollegabile alle immagini (o meglio ai ritratti
nell’accezione di cui all’art.96 L.A.) dell’attrice Audrey Hepburn era
quello di promuovere la vendita del prodotto cinematografico (nella
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ermeneutica contrattuale, quando in sede di legittimità venga

specie su supporto DVD), sia pure in abbinamento ad una rivista, e
che solo in quei numeri del periodico, abbinati ai DVD, si era avuto
l’utilizzo delle immagini contestate. Quanto, poi, all’utilizzo
dell’immagine dell’attrice Audrey Hepburn in due articoli giornalistici,
dedicati alla stessa nella sua veste di ambasciatrice Unicef, i giudici di
merito hanno ritenuto essere operante l’esimente di cui all’art.97 L.A.

all’utilizzo delle immagini dell’attrice Audrey Hepburn riconducibili al
contratto di licenza tra editore e produttore, ogni diversa valutazione
è preclusa, in difetto di enunciazione, nel primo mezzo, dei criteri
ermeneutici violati dalla Corte d’appello, mentre, riguardo all’uso delle
immagini della Hepburn, nel ruolo di ambasciatrice Unicef, scriminate
ex art.97 L.A., l’autonoma ratio decidendi presente nella decisione
impugnata non viene neppure specificamente censurata.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il
ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in
solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi C 6.000,00, a titolo di compensi,
oltre 200,00 per esborsi, nonché rimborso forfetario spese generali
nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della
ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti’
dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, 1’8 giugno 2018.
Il Funziono Giudiz
Dott.ssa Fabri:;ia BAI

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Ora, il motivo di ricorso risulta inammissibile, in quanto, riguardo

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