Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19311 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 16/09/2020), n.19311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34517-2018 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE

D’ORO 113, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PANETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA NERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

(OMISSIS), in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 764/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’Agenzia delle Entrate Direzione Generale, impugnando la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto legittimamente emessa, per quel che qui ancora interessa, l’intimazione di pagamento notificata al contribuente in data 22.10.2012, considerando la notifica della cartella emessa in data 22.01.2003 per la riscossione della tassa automobilistica relativa all’anno di imposta 1997. La CTR, per quel che qui rileva, riteneva che la prescrizione del credito erariale poteva essere eccepita solo con l’impugnazione della cartella cui il credito si riferiva.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita con controricorso.

Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, degli artt. 2934 e 2953 c.c. e del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, conv. con modificazioni dalla L. n. 60 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 3). La CTR Calabria avrebbe erroneamente ritenuto che la prescrizione della pretesa erariale poteva essere eccepita solo impugnando la cartella ritualmente notificata.

Col secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Il contribuente censura il vizio di omessa pronunzia nel quale sarebbe incorsa la CTR per aver omesso di esaminare la questione relativa alla prescrizione triennale relativa a tale atto, invece limitandosi a considerare l’intangibilità della cartella di pagamento non impugnata.

Il secondo motivo di ricorso va esaminato con priorità ed è manifestamente infondato.

Invero, risulta che la CTR ha esaminato la questione relativa alla prescrizione del credito, ritenendo che il giudizio rispetto a tale ultima questione – prescrizione della pretesa erariale alla base dell’atto impugnato – dovesse esser svolto in fase di gravame della cartella di pagamento, in quanto atto prodromico al medesimo.

Ne consegue che non vi è stato alcun omesso esame della censura proposta dalla ricorrente.

Invero, giova ricordare che questa Corte è ferma nel ritenere che “Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata” (Cass., Sez. VI, 5, n. 30684/2017; Cass., Sez. III, n. 7932/2012).

Passando all’esame del primo motivo, la censura è fondata.

Invero, le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve – eventualmente previsto – in quello ordinario decennale di cui all’art. 2953 c.c. (Cass., S.U., n. 23397/2016; Cass., Sez. VI, 5 n. 11760/2019; Cass., n. 9906/2018).

Peraltro, si è più volte ribadito che la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime non preclude l’accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, dovendo applicarsi il termine di prescrizione proprio del tributo in contestazione – cfr. Cass. n. 31010/2019; Cass. n. 2428/2019, Cass. n. 28576/2017, Cass. n. 418/2018 -.

Orbene, nel caso di specie la CTR non ha fatto corretta applicazione dei superiori principi laddove ha escluso che in seno all’impugnazione dell’intimazione di pagamento, atto prodromico all’espropriazione, la contribuente potesse far valere la prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica della cartella recante la pretesa concernente la tassa automobilistica sulla base del termine triennale previsto dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito con la L. 28 febbraio 1983, n. 53.

Sulla base di tali considerazioni, rigettato il secondo motivo di ricorso ed accolto il primo la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria, che disporrà anche per le spese della presente lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

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