Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19310 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19310 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

sul ricorso 20008/2014 proposto da:
Eurosak Imballaggi Industriali S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Caposile n.2, presso lo studio dell’avv. Anzaldi Antonina,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Barachini Francesco, Scarpelli
Lorenzo, Stanghellini Lorenzo, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente CO ntro

Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
Piazza Cardelli n.4, presso lo studio dell’avv. Mosco Gian Domenico,

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Data pubblicazione: 19/07/2018

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
-controricorrente contro
Fallimento Eurosak Imballaggi Industriali S.p.a., in persona del

Roma, Piazza dell’Emporio n.16/a, presso lo studio dell’avv. Pagni
Ilaria, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Menchini
Sergio, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 1157/2014 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, pubblicata il 03/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/05/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
FATTI DI CAUSA
1.- La Eurosak Imballaggi Industriali, con ricorso del 31 marzo
2011, propose un concordato preventivo con suddivisione dei
creditori chirografari in quattro classi caratterizzate da diverse
prospettive di pagamento; la proposta fu approvata dalla
maggioranza dei creditori ma contrastata dal Consorzio Nazionale
Imballaggi (Conai) che si opponeva all’omologazione, rivendicando la
natura privilegiata dei propri crediti per rivalsa Iva, negata invece dal
proponente, e contestava la convenienza economica e la fattibilità del
concordato.
2.-

Il Tribunale di Lucca rifiutò l’omologazione e dichiarò il

fallimento di Eurosak.
3.- La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 29 maggio
2012, in accoglimento del reclamo della Eurosak, omologò il
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legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

concordato preventivo e revocò il fallimento. La Corte escluse il
privilegio speciale invocato dal Conai sui crediti per rivalsa Iva, in
ragione della mancanza dei beni su cui esercitare la prelazione nel
patrimonio del debitore; dichiarò inammissibile la domanda di
inserimento del Conai nella classe dei “creditori chirografari

trattamento deteriore riservatogli dal proponente; ritenne che il
tribunale avesse impropriamente sindacato la fattibilità del
concordato, sovrapponendo la propria valutazione discrezionale a
quella dei creditori.
4.-

La Cassazione, con sentenza n. 24970 del 2013, in

accoglimento dei relativi motivi di ricorso del Conai, ha riconosciuto il
privilegio IVA, erroneamente negato nella sentenza impugnata, e ha
rimesso al giudice di rinvio di inquadrare i crediti del Conai nella
pertinente classe dei creditori.
5.-

Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello di Firenze, con

sentenza del 3 luglio 2014, ha rigettato il reclamo di Eurosak avverso
la sentenza del Tribunale di Lucca. La Corte ha ritenuto che l’entità
del credito privilegiato per rivalsa IVA comportasse un aggravio del
fabbisogno concordatario di C 95949,00 e per gli altri creditori di
ulteriori C 233322,00; ha inserito il credito del Conai per il
versamento del “contributo ambientale” nella II classe dei “creditori
chirografari strategici”, essendo Eurosak tenuta ad avvalersi delle
prestazioni del Conai che forniva per legge un servizio strumentale (di
gestione del trattamento dei rifiuti) all’esercizio della propria attività;
di conseguenza, essendosi il fabbisogno stimato incrementato di un
importo assai rilevante, ha giudicato il concordato manifestamente
non fattibile, risultando il piano inidoneo al raggiungimento degli
obiettivi prefissati, a causa dell’illegittimo degrado al chirografo dei
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strategici”, avendo escluso la sua legittimazione a denunciare il

crediti di rivalsa Iva e dell’illegittimo degrado in classe non strategica
dell’ingente credito chirografario del Conai.
6.- Avverso questa sentenza la Eurosak ha proposto ricorso per
cassazione, cui si sono opposti il Fallimento Eurosak e il Conai. Le
parti hanno presentato memorie.

1.- Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato ultrapetizione
per avere considerato privilegiati anche i crediti di rivalsa Iva degli
altri creditori chirografari, mentre il giudizio di rinvio doveva
riguardava solo il credito Conai e gli effetti del riconoscimento della
sua natura privilegiata.
1.1.- Il motivo è infondato. Il giudice di rinvio, a seguito della
cassazione della sentenza d’appello che aveva escluso la natura
privilegiata del credito Iva, correttamente ha riesaminato la questione
della fattibilità della proposta concordataria e, quindi, dell’esistenza
delle condizioni per l’omologazione del concordato ed è pervenuto alla
conclusione, conforme a diritto, dell’estensione all’intera massa dei
creditori coinvolti nel concordato del principio, enunciato in sede
rescindente, riguardante la natura privilegiata del credito per rivalsa
Iva. L’erronea qualificazione come chirografario di un credito
privilegiato incide infatti sulla fattibilità giuridica del concordato (Cass.
1521/2013) ed è rilevabile d’ufficio dal giudice dell’omologazione,
stante la natura devolutiva del reclamo, anche ai fini del calcolo delle
maggioranze richieste per l’approvazione del piano concordatario.
2.- Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 160
legge fall., per avere inserito il credito Conai per il versamento del
“contributo ambientale” tra i creditori strategici, con l’effetto di
stravolgere la proposta concordataria che faceva riferimento ai soli
crediti dei fornitori la cui collaborazione con il debitore era essenziale
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RAGIONI DELLA DECISIONE

per l’esercizio dell’impresa, ai quali non era assimilabile il credito ex
lege di Conai.
2.1.- Il motivo è inammissibile, mirando ad una diversa
interpretazione della proposta concordataria che faceva riferimento a
“tutti i fornitori di beni e servizi” e ad una impropria rivisitazione di un

di merito circa la sussunzione del credito Conai nella classe dei
“fornitori strategici”.
3.- Con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 221, 223
e 224 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere inserito il Conai tra i
fornitori strategici, senza considerare che, alla data della domanda di
concordato, Eurosak aveva cessato di fare parte del Consorzio e non
era più soggetto al regime Conai e che l’attività di riciclaggio dei rifiuti
svolta da Conai riguardava solo gli imballaggi primari e secondari ma
non gli “imballaggi terziari” come quelli prodotti di Eurosak.
3.1.- Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una questione
nuova, non esaminata nella sentenza impugnata e non proponibile in
questa sede di legittimità, oltre che implicante un riesame di
apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
4.-

Il Fallimento Eurosak ha chiesto infine di condannare

l’amministratore unico e legale rappresentante di Eurosak alle spese
del presente giudizio di cassazione in proprio, a norma dell’art. 94
c.p.c. che contempla la condanna alle spese nei confronti
dell’avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del
soggetto che la rappresenti, in presenza di “motivi gravi” – nella
specie non configurabili in concreto – per la trasgressione del dovere
di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ovvero per la mancanza
della normale prudenza ex art. 96, comma 2, c.p.c.

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giudizio di fatto, quindi incensurabile, qual è quello operato dai giudici

5.- Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese,
liquidate in C 7800,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di

Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
Roma, 31 maggio 2018.

Il Funzionario Giudiz‘a
Dott.ssa Fabrizia BAR’

legge.

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