Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19310 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 16/09/2020), n.19310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33691-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ape legis;

– ricorrente –

contro

F.LLI R. DI R.M. & C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4654/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro Soc. F.lli R. di R.M. & C. s.n.c. e i soci R.M. e R.C., impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla predetta società, annullando l’avviso di accertamento limitatamente al mancato riconoscimento del credito IVA dell’anno 2010.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente lamenta, con il primo ed unico motivo, la violazione dell’art. 2697 c.c. nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La sentenza d’appello avrebbe errato nel ritenere provata la sussistenza del credito IVA, da parte della società contribuente, legittimamente portato in detrazione nell’anno successivo.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di detraibilità dell’eccedenza IVA, hanno stabilito il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” (Cass. S.U. n. 17757/2016; v. anche Cass. n. 20051/2017).

Invero, in conformità a detta pronuncia, il giudice d’appello ha riconosciuto l’eccedenza d’imposta asserendo che è pacifico che il credito IVA sia utilizzabile – se sussistente nell’anno successivo anche nel caso in cui la dichiarazione IVA non sia stata presentata. Nel caso di specie, la società contribuente ha provato la sussistenza del credito IVA, legittimamente portato in detrazione nell’anno successivo. Ed infatti la contribuente, a seguito di alcune omissioni nella compilazione delle dichiarazioni, presentava due dichiarazioni integrative corredate da apposita documentazione.

Tuttavia giova evidenziare che, dalla lettura del ricorso presentato dalla ricorrente, emergerebbe la formulazione di un secondo motivo di ricorso. Difatti, a pag. 14 si legge “Va, inoltre, rilevato che le dichiarazioni integrative sono state presentate solo dopo l’invito dell’agenzia alla produzione della documentazione e che la presentazione è avvenuta oltre i termini previsti dal legislatore. A norma del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, la dichiarazione integrativa c.d. a favore è ammissibile solo se presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo di imposta successivo”.

La ricorrente parrebbe, difatti, enunciare la violazione del termine previsto dal legislatore per la presentazione della dichiarazione integrativa. Deve, pertanto, precisarsi che il motivo – se fosse stato ritualmente dedotto – avrebbe trovato accoglimento in considerazione del fatto che, come sancito dalle Sezioni Unite nella pronuncia su citata, le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, cioè entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Invero, tale termine non può dirsi rispettato dalla società contribuente alla luce del fatto che le dette dichiarazioni integrative sono state presentate nell’anno 2015, e quindi ben oltre il termine stabilito dalla legge.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

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