Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19310 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. I, 10/09/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 10/09/2010), n.19310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

02/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

Lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIETRO ABBRITTI che chiede a codesta Sezione della Suprema Corte, di

voler accogliere il ricorso in oggetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, Z.C., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 24-10-2005, che aveva rigettato il ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il risarcimento del danno, per irragionevole durata di procedimento, con riferimento al contenuto della procedura di appello, non avendo il procedimento di primo grado superato la ragionevole durata.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo giurisprudenza consolidata, non può prendersi in considerazione la “posta in gioco” del procedimento presupposto, salvo ipotesi specifiche da considerare caso per caso.

Nella specie, il Giudice a quo, ha adeguatamente motivato il rigetto, con riferimento alla procedura di secondo grado (il giudizio di primo grado non superava il triennio di ragionevole durata), ritenendo l’insussistenza del danno, in quanto detto giudizio atteneva soltanto alle spese processuali, richieste per una somma non inferiore ad Euro 351,03, e quindi per la differenza tra quanto richiesto e quanto liquidato dal Giudice di primo grado, pari ad Euro 229,91. Va rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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