Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19310 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 07/07/2021), n.19310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27468-2019 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA STICCA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POMEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio degli

avvocati GIAMPIERO PROIA, MAURO PETRASSI, che lo rappresentano e

difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3008/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/07/2019 R.G.N. 356/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA SUICCA;

udito l’Avvocato MAURO PEURASSI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Velletri aveva a propria volta respinto l’impugnativa dei due licenziamenti disciplinari intimati dal Comune di Pomezia nei confronti di P.G., dirigente avvocato responsabile dell’avvocatura comunale.

Il primo licenziamento, irrogato in data 15.3.2016, riguardava l’avere il P. svolto, senza autorizzazione, attività libero professionale per conto proprio, attraverso il patrocinio di varie cause di terzi, nonchè l’avere egli omesso di restituire importi ricevuti per il pagamento del contributo unificato per cause poi non instaurate e il non avere rendicontato gli importi ricevuti nell’anno 2012 per i pagamenti di contribuzioni unificate, oltre ad altre omissioni commesse nell’ambito della propria attività professionale (costituzione tardiva in un processo; mancata opposizione a due decreti ingiuntivi) ed a prolungate e reiterate assenze non giustificate dallo svolgimento del patrocinio del Comune.

Il secondo licenziamento, irrogato in data 20.6.2016, riguardava invece lo svolgimento di attività lavorativa a favore di soggetti estranei alla P.A. di appartenenza, riconnessa ancora alla difesa di terzi estranei ed allo svolgimento di attività di assistenza stragiudiziale.

Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale riteneva che non fosse fondata l’eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine iniziale di quaranta giorni previsto in ordine alla contestazione dell’addebito, in quanto tale termine non poteva decorrere dal momento in cui il Sindaco aveva ricevuto una denuncia documentata dell’accaduto da parte di un’associazione sindacale, ma dal momento in cui gli atti erano stati trasmessi alla responsabile della struttura ove il P. lavorava, sicchè, essendo ciò avvenuto il 7.12.2015, la contestazione del 30.12.2015 era rispettosa del termine di quaranta giorni stabilito, nè poteva avere pregio il fatto, addotto dal ricorrente, che i dati utili alla contestazione disciplinare risultassero da sentenze pubbliche.

Avverso la sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso del Comune.

Entrambe le parti hanno infine depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso P.G. assume la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3), del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, in relazione all’individuazione del dies a quo del calcolo del termine per la contestazione nel procedimento disciplinare.

Egli sostiene, in proposito, doversi dare rilievo al fatto che le sentenze da cui risultava l’illecito fossero atti pubblici, come anche doveva valutarsi l’avvenuta ricezione della denuncia inoltrata dal sindacato al Sindaco ed al Segretario comunale.

Il motivo è infondato.

Non vi è dubbio che le sentenze siano atti pubblici, in teoria consultabili da chiunque abbia interesse a farlo.

E’ tuttavia evidente che da tale possibilità non si possa dedurre che chiunque, e quindi anche il Comune di Pomezia, abbia conoscenza del contenuto di tali sentenze e, per quanto qui interessa, dei difensori da esse coinvolti.

Muovendo da quanto interessa il caso di specie, è solo dal sospetto di un’attività esterna del P. e dell’ambito giudiziale in cui essa si sia svolta, che si potrebbe risalire, attraverso una ricerca mirata sulle decisioni pubbliche nei corrispondenti uffici giudiziari, ai dati utili a verificarne la fondatezza.

E’ dunque evidente che l’esistenza in sè di sentenze pubbliche che riportino il nome del P. come difensore non rende nota a tutti l’attività svolta dal medesimo, che resta semmai solo potenzialmente ricostruibile sulla base di esse; poichè è la conoscenza dell’illecito disciplinare e non la generica possibilità di una sua ricostruzione sulla base di mirate indagini su atti pubblici, ad avere rilievo, il profilo in esame non è certamente idoneo a comportare la decorrenza del termine a disposizione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (di seguito, UPD) per procedere alla contestazione dell’addebito.

Quanto all’altro profilo oggetto di censura, vale richiamare l’orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75 del 2017), in caso di infrazioni soggette a sanzioni più gravi di quelle previste nel primo periodo del comma 1 del medesimo articolo, tutti i termini procedimentali indicati nel successivo comma 2 sono raddoppiati, compreso quello stabilito per la contestazione dell’addebito…. sicchè la contestazione dell’addebito deve essere effettuata entro quaranta giorni dall’acquisizione della notizia dell’infrazione da parte dell’ufficio competente, sempre che si tratti di notizia che contenga gli elementi sufficienti a dare un corretto avvio al procedimento disciplinare, mentre il termine non può decorrere se la notizia, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione, ma richieda accertamenti di carattere preliminare, volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito” (Cass. 11 settembre 2018, n. 22075).

Come del resto è reso evidente dalla formulazione dell’art. 55-bis, comma 3, ove appunto ciò che rileva per il decorso del termine decadenziale per la contestazione è la trasmissione o conoscenza della notizia di infrazione rispetto all’UPD e non la percezione di essa da parte di altri organi della P.A. di riferimento come anche, ove si parli di un Comune, da parte del Sindaco o del Segretario comunale.

Pur dando per scontato che la denuncia del sindacato fosse in sè sufficiente alla formulazione dell’addebito, il momento che rileva è dunque, non discutendosi di una conoscenza di fatto in capo all’UPD, solo quello in cui la responsabile dell’ufficio di pertinenza del P. trasmise la notizia allo stesso UPD (il 12.12.2015, secondo quanto riporta la Corte d’Appello), sicchè la successiva contestazione del 30.12.2015, è palesemente tempestiva.

Alla reiezione del ricorso segua la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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