Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19310 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3960-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 773/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Liguria indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo ad IRAP anno 2007 emesso nei confronti di T.S.M., socio della società s.a.s. Mathaland.

La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Va d’ufficio rilevata la nullità dell’intero giudizio, posto che l’oggetto della pretesa avanzata nei confronti del contribuente T. attiene ad imposte assertivamente dovute dalla s.a.s. Mataland, estinta, della quale il suddetto era socio accomandatario e che dallo stesso ricorso per cassazione risulta che vi era altro socio accomandante nella società.

Va sul punto evidenziato che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. Ne consegue che in tale evenienza i soci, subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all’ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale” – cfr. Cass. n. 24955/2013, Cass. 1 ottobre 2015 n. 19611 -.

Orbene, nel caso di specie risulta dallo stesso ricorso per cassazione che l’accertamento venne notificato tanto al socio accomandatario che a Tr.Pa. e che pertanto il giudizio promosso dal T. non poteva essere promosso in assenza dell’altro litisconsorte necessario.

Le superiori considerazioni resistono alle prospettazioni difensive esposte in memoria dal controricorrente.

In conclusione, va, pertanto, dichiarata la nullità dell’intero giudizio disponendo la trasmissione degli atti alla CTP di Genova perchè provveda all’integrazione del contraddittorio secondo quanto sopra specificato.

L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e dispone trasmettersi gli atti alla CTP di Genova perchè provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro socio della società cessata.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezione Sesta civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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