Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1931 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1773/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/12/2005 R.G.N. 1240/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega PESSI ROBERTO;

udito l’Avvocato DE MICHELE VINCENZO per delega VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che:

il giudice di appello di Firenze, riformando la sentenza di prime cure, ha dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra il lavoratore in epigrafe da una parte, e Poste Italiane s.p.a. dall’altra; per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società Poste Italiane affidato a due motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso illustrato da memoria;

La Corte territoriale, per quello che interessa in questa sede, con riferimento al contratto stipulato, in data 11 giugno 2002, “per esigenze tecniche,organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002”, ha, sulla premessa dell’applicabilità del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, reputando generica l’indicazione in contratto delle esigenze e non provata la effettiva sussistenza dei presupposti del contratto a termine nel caso concreto, ritenuto la nullità del termine apposto a detto contratto e condannato la società a pagare le retribuzioni omesse a far tempo dalla messa in mora;

la suddetta impostazione è stata censurata dalla società che assume la violazione del suddetto citato D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 degli artt. 1362, 1217 e 1223 c.c., della direttiva comunitaria 1999/70 e vizio di motivazione; il ricorso è infondato;

il D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, art. 1 relativo alla “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”, stabilisce ai primi due commi:” – E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

2 L’apposizione del termine è priva di effetto se non risultar direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1″.

le considerazioni della ricorrente sul significato da attribuire al termine “specificate” non appaiono condivisibili in quanto, come ritenuto da questa Corte con sentenza n. 2279 del 1 febbraio 2010, con l’espressione sopra riprodotta, di chiaro significato già alla stregua delle parole usate, il legislatore ha inteso stabilire un vero e proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto (così Corte Costituzionale sent. 14 luglio 2009 n. 214); il decreto legislativo n. 368 del 2001, abbandonando il precedente sistema di rigida tipicizzazione delle causali che consentono l’apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro (in parte già oggetto di ripensamento da parte del legislatore precedente), in favore di un sistema ancorato alla indicazione di clausole generali (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), cui ricondurre le singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto, si è posto il problema, nel quadro disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine comunitaria del contratto di lavoro a tempo determinato (cfr., in proposito, Cass. 21 maggio 2008 n. 12985) del possibile abuso insito nell’adozione di una tale tecnica;

per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell’istituto, il legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell’onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contento che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale;

in altri termini, per le finalità indicate, tali ragioni giustificatrici, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell’effettiva portata delle stesse e quindi il controllo di effettività delle stesse;

che questo debba ritenersi il significato del termine “specificate” usato dall’art. 1, 2 comma del decreto legislativo, risulta del resto confermato dalla interpretazione della relativa disciplina anche alla luce della direttiva comunitaria a cui il decreto medesimo da attuazione;

è stato di recente chiarito dalla Corte di giustizia CE (cfr., in particolare sent. 23 aprile 2009 nei procc. Riuniti da C – 378/07 a C – 380/07, Kiziaki e altri nonchè sent. 22 novembre 2005, C – 144/04, Mangold) che l’accordo quadro trasfuso nella direttiva 1999/70/CE contiene nel preambolo e nel testo, sia norme riguardanti ogni tipo di contratto a termine, sia norme riferibili esclusivamente al fenomeno della reiterazione di tale tipo di contratto e, quindi, ai lavoratori dei contratti a termine cd. successivi; “risulta infatti chiaramente sia dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 1999/70, sia dall’accordo quadro e dalla formulazione delle pertinenti disposizioni di esso, che … l’ambito disciplinato da tale accordo non è limitato ai soli lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato successivi, ma che, al contrario, si estende a tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un determinato rapporto di lavoro che li vincola ai rispettivi datori di lavoro, indipendentemente dal numero di contratti a tempo determinato stipulati da tali lavoratori” (punto 116 della sentenza Kiziaki);

in particolare, nella prima categoria rientra a pieno titolo la clausola 8, n. 3 dell’accordo, alla stregua della quale “la applicazione” (della direttiva) “non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo”;

tale clausola, cd. di non regresso, è stata esplicitamente ritenuta dalla Corte di giustizia come riferita ad ogni aspetto della disciplina nazionale del contratto a termine e quindi anche a quella del primo o unico contratto a tempo determinato;

infatti: “la verifica dell’esistenza di una reformatio in pejus ai sensi della clausola 8 n. 3 dell’accordo quadro deve ritenersi in rapporto all’insieme delle disposizioni di diritto interno di uno Stato membro relative alla tutela dei lavoratori in materia di contratti di lavoro a tempo determinato” (punto 120 della medesima sentenza); come è stato recentemente rilevato in dottrina, in tal modo la clausola di non regresso persegue lo scopo, in generale, di impedire arretramenti ingiustificati della tutela nella materia considerata, nella ricerca di un difficile equilibrio tra esigenze di modernizzazione dei sistemi sociali nazionali, flessibilità del rapporto per i datori e sicurezza per i lavoratori;

a tanto consegue che una interpretazione del termine “specificate” che non consentisse, nella piena trasparenza, quel controllo di effettività, assicurato, seppur in maniera diversa, dalla disciplina previgente, risulterebbe in contrasto con la clausola di non regresso di cui alla clausola 8 n. 3 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva, in quanto rappresenterebbe un ingiustificato arretramento in rapporto al precedente livello generale di tutela applicabile nello Stato Italiano e finirebbe altresì per configurare un eccesso di delega da parte del governo rispetto a quanto stabilito dalla L. 29 dicembre 2000, n. 422, che a questo attribuiva unicamente il potere di attuare la direttiva 1999/70/CE, con la possibilità di apportare nei settori interessati dalla normativa da attuare unicamente modifiche o integrazioni necessarie ad evitare disarmonie tra le norme introdotte e quelle già vigenti;

va, peraltro, affermato che siffatta specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e la articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale;

ciò che la ricorrente deduce essere avvenuto nel caso in esame, in cui il contratto di lavoro, pur enunciando genericamente motivi attinenti ad esigenze aziendali, fa riferimento, per precisarne in concreto la portata, “all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002 anche ai sensi dell’accordo 13 febbraio e 17 aprile 2002”. da tali accordi si desumerebbe, infatti, l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità del personale all’interno dell’azienda al fine di riequilibrane la distribuzione su tutto il territorio nazionale nonchè quanto alle mansioni, da posizioni sovradimensionate, in genere di staff, verso il servizio di recapito, carente di personale;

ciò posto, il Collegio rileva che la società ricorrente ancorchè si richiami alle precitate pattuizioni collettive e pur deducendo un vizio interpretativo, omette di trascrivere, in violazione del principio dì autosufficienza il testo di tali pattuizioni, impedendo in tal modo qualsiasi sindacato da parte di questa Corte dì legittimità al riguardo; va disattesa la pretesa alla stregua della quale, nel nuovo sistema introdotto dal D.Lgs n. 368 del 2001 non graverebbe più sul datore di lavoro l’onere di provare le ragioni obiettive che giustificherebbero la clausola oppositiva del termine, ma dovrebbe essere il lavoratore a dedurre e provare la non ricorrenza nel caso concreto della situazione legittimante il termine;

questa Corte (Cass. 21 maggio 2008 n. 12985, cit. nonchè gli obiter dieta in Cass. 21 maggio 2002 n. 7468 e 26 luglio 2004 n. 14011) ha, infatti ,avuto già modo di osservare che, anche anteriormente alla esplicita introduzione del comma “premesso” dalla L. 24 dicembre 2007. n. 247, art. 39, secondo cui “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”, l’art. 1 del D.Lgs. n. 368 del 2001, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo pur sempre l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria;

lo testimonia la stessa tecnica legislativa adottata dal decreto legislativo, secondo la quale l’apposizione del termine “è consentita” solo “a fronte” di determinate specifiche ragioni derogatorie, come tali normalmente da provare in giudizio da chi le deduce a sostegno delle proprie difese.

10 conferma poi il dato relativo alla “vicinanza” al datore di lavoro delle situazioni derogatorie, anch’essa elemento normalmente significativo del conseguente carico probatorio in giudizio;

sostiene un tale risultato ermeneutico, il richiamo della cd.

clausola di non regresso contenuta nella direttiva a cui il decreto da attuazione, alla luce delle argomentazioni in precedenza svolte nonchè il riferimento al contenuto della delega alla base del decreto legislativo, limitato appunto all’attuazione della direttiva, che non contiene disposizioni che si attaglino ad una diversa distribuzione dell’onere della prova con riguardo al primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato;

nè trova riscontro la critica in base alla quale non si sarebbe proceduto all’espletamento della richiesta prova testimoniale atteso che la Corte del merito puntualmente rileva che quella espletata è generica;

residua la terza censura relativa all’aliunde perceptum la cui eccezione, secondo le Poste, non “sarebbe stata valutata dalla Corte del merito sull’erroneo presupposto che tale tematica riguardava il giudizio sul quantum;

la censura è infondata in quanto contrariamente a quanto allega la società ricorrente la Corte territoriale valuta l’eccezione in parola e la ritiene infondata perchè priva di specifica allegazione;

nè la società, in violazione del principio di autosufficienza, nel lamentare la mancata assunzione delle prove articolate precisa di quali prove trattasi;

non vi è, quindi, spazio per l’applicabilità dello ius superveniens di cui alla 4 novembre 2010 n. 193;

sulla base delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 10,00 per spese, oltre Euro 2000,00 per onorario ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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